ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01966

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 157 del 22/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIEPOLI GAETANO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 22/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/01/2014
Stato iter:
04/02/2014
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01966
presentato da
PIEPOLI Gaetano
testo di
Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157

   PIEPOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il sistema penitenziario è interessato da rilevanti criticità in merito al sovraffollamento delle carceri, questione che ha comportato peraltro la condanna dell'Italia, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza dell'8 gennaio 2013 (caso Torreggiani et alii) per violazione dell'articolo 3 (Proibizione della tortura) della Cedu;
   secondo quanto riportato nel paragrafo 29 della sentenza di cui al punto precedente, alla data del 13 aprile 2012, le carceri italiane accoglievano 66.585 detenuti, con un tasso di sovraffollamento pari al 148 per cento;
   tali criticità hanno interessato in più riprese l'attività di Governo e Parlamento, che in ogni caso non sono bastate per il nostro Paese ad evitare che tale sentenza venisse poi confermata dalla Grand Chambre in data 28 maggio 2013;
   si apprende con favore l'iniziativa di estensione dei posti letto che dovrebbe comportare il raggiungimento del tetto di 52.500 posti entro maggio, data in cui il nostro Paese sarà nuovamente sotto esame dell'Unione europea;
   l'articolo 4 del decreto-legge n. 146 del 2013 introduce una misura temporanea destinata ad incrementare i flussi in uscita dal carcere, estendendo da 45 a 75 giorni per semestre (per il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario;
   in data 8 gennaio 2014, Giovanni Tamburino, direttore del dipartimento penitenziario, si è dichiarato favorevole alla liberazione anticipata speciale, dichiarando che «questa misura ha buona efficacia ed è la meno lesiva delle esigenze di sicurezza e giustizia», considerando che trattasi non di un'estinzione della pena, bensì di «una riduzione concessa sul presupposto di una sua effettiva espiazione»;
   tale norma, la cui ratio è sicuramente quella di agevolare il cosiddetto «svuotamento» delle carceri affinché si rientri al più presto entro i limiti stabiliti, può però favorire anche la fuoriuscita di detenuti che si sono macchiati di reati gravissimi ed in merito ai quali si ritiene doveroso richiedere in questa sede delucidazioni e rassicurazioni;
   dalla lettura di autorevoli quotidiani, infatti, si è appreso in questi giorni che Luca Delfino, condannato in via definitiva per aver ucciso con 40 coltellate Maria Antonia Multari a Sanremo nell'agosto del 2007, grazie all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 146 su richiamato, nonché di una perizia psichiatrica a suo favore, potrebbe avere la possibilità di uscire dal carcere dopo soli otto anni, a fronte di una condanna complessiva di 20 anni;
   tale norma su richiamata può trovare applicazione anche in molti casi similari, non essendo delimitato l'ambito di applicazione a determinate fattispecie ed avendo come limite esclusivamente la valutazione di «meritevolezza» del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza;
   pur nella profonda convinzione che l'applicazione del diritto penale debba avere come finalità la rieducazione del reo, di cui al comma terzo dell'articolo 27 della Costituzione, come inoltre sottolineato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1974, i cui princìpi hanno poi ispirato la legge n. 354 del 1975, non si può non essere seriamente turbati dall'eventualità che però detenuti che si sono macchiati di efferati ed odiosi delitti possano usufruire della liberazione anticipata speciale –:
   quali iniziative intenda il Ministro mettere in atto al fine di evitare che possano verificarsi le preoccupanti eventualità citate in premessa. (5-01966)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1975 0354

EUROVOC :

delitto contro la persona

detenuto

stabilimento penitenziario