ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 157 del 22/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 22/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/01/2014
Stato iter:
23/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2014
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
 
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2014
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/01/2014
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2014

SVOLTO IL 23/01/2014

CONCLUSO IL 23/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01950
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157

   DI LELLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
   i direttori generali dei competenti uffici scolastici regionali erano responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'individuazione dei vincitori;
   carenze organizzative hanno caratterizzato la gestione del concorso alcune particolarmente gravi come quelle dell'ufficio scolastico regionale del Lazio che a ridosso del termine ultimo per la definizione della graduatorie di merito affermava di non essere in grado di pubblicare nessuna delle graduatorie delle varie classi di concorso. Sono state inoltre riscontrate differenze di comportamento da regione a regione sullo stesso bando di concorso;
   con riferimento al predetto concorso nelle graduatorie di merito concorsuali compilate dalle commissioni giudicatrici degli uffici scolastici regionali il numero dei vincitori idonei è superiore al numero di posti previsti nel bando;
   il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, articolo 400, comma 17, e articolo 399, comma 1, stabilisce che i docenti saranno immessi in ruolo per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento e per l'altro 50 per cento dalle graduatorie di merito scaturite da concorso, facendo scorrere queste ultime fino all'espletamento del concorso successivo;
   il Ministro con una nota operativa del 20 agosto 2013, contrariamente a quanto stabilito all'articolo 399, comma 1, del testo unico della scuola ha chiesto agli uffici scolastici regionali di effettuare le chiamate in graduatoria di merito solo fino al numero di posto previsti dal bando e di assegnare gli altri eventuali posti con chiamate dalle graduatorie ad esaurimento;
   attraverso le ultime procedure concorsuali si è messa in atto una dura selezione delle eccellenze del nostro Paese e si è giunti ad un elenco di docenti la cui preparazione è stata certificata nel modo più inoppugnabile;
   la sentenza del Consiglio di Stato n. 6247 del 27 dicembre 2013 avvalorerebbe la necessità di far scorrere le graduatorie di merito degli idonei a fronte di un piano di assunzioni –:
   quali azioni il Ministro intenda intraprendere per riconoscere, con effetto immediato, agli idonei del concorso qualora non abilitati il titolo abilitante per entrare almeno nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. (5-01950)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01950

  L'articolo 5 del decreto interministeriale n. 460 del 1998, recante norme transitorie in materia di abilitazione all'insegnamento, prevede che «la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento». Questa chiara previsione è stata recepita nel bando relativo al concorso per il reclutamento di personale docente, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012. In conformità alla normativa vigente (e segnatamente al decreto legislativo n. 297 del 1994 e alla legge n. 124 del 1999), il bando ha previsto l'assunzione esclusivamente di coloro che sono risultati vincitori, in relazione ai posti e alle cattedre di personale docente vacanti e messi a concorso. Al contrario di quanto avveniva in anni precedenti, di conseguenza, i vincitori potranno conseguire l'abilitazione al momento dell'assunzione, mentre agli idonei, che non erano già abilitati, non può essere riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, né essi possono essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, essendo questa riservata agli abilitati.
  Ricordo peraltro che, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina europea relativa all'esercizio delle professioni, l'abilitazione all'insegnamento si può conseguire solo a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, attivati presso le strutture universitarie.
  Naturalmente, le immissioni in ruolo per il personale docente ed educativo della scuola sono disciplinate da specifiche disposizioni che tengono conto delle peculiarità del settore, come ad esempio quella ricordata dall'onorevole interrogante, relativa alla copertura dei posti disponibili attraverso il ricorso in parte alla graduatorie di merito scaturite da concorso e in parte dalle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, non sempre possono trovare diretta applicazione le regole relative alla generalità degli impiegati pubblici, retti da altri plessi normativi, come il personale degli enti locali, a cui si riferisce la sentenza menzionata nell'interrogazione.
  Come l'odierno interrogante ricorderà, peraltro, su questo argomento il Ministro Carrozza ha già risposto, innanzi all'Assemblea di questa Camera, il 4 dicembre 2013, a un suo precedente atto di sindacato ispettivo. Con riferimento alla possibilità di riconoscere l'abilitazione agli idonei, il Ministro ha osservato che «per i futuri concorsi potrà essere valutata l'opportunità di una modifica al citato decreto e tale valutazione dovrà tener conto, per un verso, delle recenti disposizioni legislative in materia di concorsi pubblici, per un altro, della peculiarità del sistema di reclutamento del personale docente e dei percorsi di abilitazione all'insegnamento». Non posso, quindi, in questa sede, che confermare tale impegno a un'attenta valutazione della questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

concorso amministrativo

esame

insegnante