ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01948

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 157 del 22/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPUA ILARIA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/01/2014
VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/01/2014
Stato iter:
23/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2014
Resoconto CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2014
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/01/2014
Resoconto CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2014

SVOLTO IL 23/01/2014

CONCLUSO IL 23/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01948
presentato da
CAPUA Ilaria
testo di
Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157

   CAPUA, MOLEA e VEZZALI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 ha disciplinato le scuole superiori per mediatori linguistici, nate dalla trasformazione delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori;
   si tratta di più di 30 realtà, considerate eccellenze formative, presenti su tutto il territorio nazionale, istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, al termine dei corsi triennali corrispondenti a 180 crediti formativi universitari, rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi delle lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica;
   giova ricordare che le suddette scuole non comportano alcun onere da parte dello Stato, non godono di alcun finanziamento pubblico, né percepiscono alcuna forma di sovvenzione da parte del Fondo ordinario annuale delle università;
   l'accesso alle scuole per mediatori linguistici avviene dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, che presuppone anche una adeguata preparazione linguistica di base;
   tuttavia il suddetto regolamento non consente attualmente alle scuole di rilasciare anche il diploma magistrale di mediatore linguistico equipollente alle lauree magistrali rilasciate dalle università italiane; l'attuale diploma rilasciato non consente agli iscritti delle scuole superiori per mediatori linguistici il proseguo degli studi altrove in quanto sono solo una decina complessivamente nel territorio nazionale le lauree magistrali in interpretariato e traduzione attivate, con pochissimi posti disponibili;
   ad oggi, con il diploma di mediatore linguistico è possibile accedere solo alla magistrale di interpretariato (classe di laurea LM-94) non consentendo ai propri iscritti il proseguo dei percorsi universitari specialistici secondo le normative che disciplinano le classi di laurea L-12 (ex decreto ministeriale n. 270 del 2004) ovvero l'accesso a corsi di laurea magistrale secondo i regolamenti didattici previsti dalle singole autonomie universitarie;
   si rileva infine che la professione del mediatore linguistico comporta un continuo aggiornamento professionale scientifico e l'obbligo da parte dei professionisti a doversi specializzare in alcune aree e settori strategici particolarmente richiesti dal mercato del lavoro;
   al momento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non autorizza le scuole abilitate ad offrire percorsi di alta formazione e aggiornamento professionale, indispensabili per la professione degli interpreti e traduttori e il mantenimento delle competenze professionali maturate –:
   se non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad eliminare le criticità citate in premessa al fine di consentire a coloro che operano in un settore formativo particolarmente sensibile di inserirsi in contesti lavorativi internazionali e dinamici. (5-01948)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01948

  Le scuole superiori per mediatori linguistici sono regolate, come ricordato dall'Onorevole interrogante, dal decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole per interpreti e traduttori, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le scuole per interpreti e traduttori hanno assunto la denominazione di scuole superiori per mediatori linguistici. Esse possono rilasciare solo titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle «lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica» di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, classe poi sostituita dalla classe L 12 di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007.
  Tali scuole, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 38 del 2001, previa autorizzazione del Direttore generale per l'università, sentita una Commissione tecnico-consultiva, possono comunque stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti a determinate classi indicate dal decreto stesso. Restano però riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
  Come rilevato dall'Onorevole interrogante, dunque, al momento attuale tali scuole non possono rilasciare diplomi di laurea magistrale di mediatore linguistico equipollenti alle lauree magistrali rilasciate dalle università italiane. Ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto, tuttavia, i diplomi rilasciati dalle scuole menzionate consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in «Interpretariato di conferenza» (39/S) e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» (104/S), confluite poi nella Laurea magistrale LM 94. Inoltre, dopo l'entrata in vigore del d.m. 270 del 2004, i diplomati di dette scuole, così come i laureati della classe LM 94, dopo aver colmato eventuali debiti formativi, possono accedere anche ad altre classi di laurea magistrale.
  Sulla base dei risultati fin qui conseguiti e con adeguata istruttoria, il Ministro è ben disposto a valutare eventuali sviluppi della disciplina, che consentano di meglio valorizzare la professione del mediatore linguistico. Nella valutazione di eventuali modifiche, occorre tuttavia tenere conto della peculiarità di queste strutture, che hanno una genesi e un percorso di accreditamento alquanto diverso da quello delle università. A compiti o responsabilità diversi, di conseguenza, potrebbero dover corrispondere regole e procedure diverse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

professioni dell'informazione

sensale

accesso all'istruzione

diploma

istituto di istruzione

istruzione secondaria

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