ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01931

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 156 del 21/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 21/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/01/2014
Stato iter:
03/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/04/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 03/04/2014
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2014

DISCUSSIONE IL 03/04/2014

SVOLTO IL 03/04/2014

CONCLUSO IL 03/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01931
presentato da
OLIARO Roberta
testo di
Martedì 21 gennaio 2014, seduta n. 156

   OLIARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, e le norme collegate hanno consentito un significativo insediamento nei maggiori porti italiani dei terminalisti, i quali, anche attraverso gli investimenti realizzati, hanno contribuito in modo determinante al recupero di efficienza ed economicità nell'erogazione degli essenziali servizi di handling portuale, che la legge affida ai medesimi, nonché, in un contesto altamente concorrenziale, al consistente recupero di traffici (di merci e passeggeri), del pari importanti per le risorse che generano ed alimentano in misura considerevole le entrate delle autorità portuali (in termini di canoni e diritti portuali) e dell'erario (diritti doganali, iva e altre imposte);
   allo stato attuale non è stato emanato il decreto interministeriale previsto dal comma 1 del citato articolo 18 della legge n. 84 del 1994 che, nel determinare la durata massima delle concessioni, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione, ovvero di cessione/subentro degli impianti al nuovo concessionario, avrebbe potuto ben indicare criteri, ovvero linee guida in ordine alle procedure da seguire in casi di eventuali rinegoziazioni e proroghe di queste concessioni a seguito di nuovi investimenti operati dal terminalista, ovvero per altri casi ritenuti meritevoli di considerazione;
   nel periodo decorrente dalla applicazione della legge ordinamentale n. 84 del 1994 ad oggi risulta siano stati affrontati e risolti da parte delle autorità portuali diversi situazioni sia di rinnovo sia di proroga di concessioni ai terminalisti, seguendo in via prevalente le regole previste dal Codice della navigazione (articolo 36 e segg.) e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e, solo in qualche caso, invece, ricorrendo a gare, in similitudine a quanto previsto per le ben diverse fattispecie di appalti di opere e di servizi da parte delle pubbliche autorità;
   pur in previsione di prossime scadenze di importanti concessioni di banchine e piazzali ai terminalisti, il Governo non ha tuttora valutato la necessità di adottare il regolamento previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, ovvero l'opportunità di almeno indicare una linea di indirizzo per dettare criteri e procedure validi nelle varie casistiche di cui sopra, che abbiano riguardo da un lato alla tutela degli interessi di un mercato competitivo ed internazionale qual è quello in argomento, che si confronta con regimi più semplici di altri Paesi europei per l'uso e la locazione del territorio e dei beni pubblici portuali, e dall'altro ai legittimi interessi degli operatori terminalistici, i quali abbiano ben operato ed effettuato investimenti sul demanio, utili altresì per lo sviluppo dell'economia portuale e per l'intera Nazione;
   è, come noto, in discussione al Senato il disegno di legge n. 370 di riforma della legislazione in materia portuale, che, tra l'altro, nel prevedere, una rivisitazione dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, non affronterebbe in modo soddisfacente e compiuto le problematiche sopra evidenziate;
   nell'esaminare la questione si deve tenere soprattutto conto delle esigenze di continuità di erogazione dei servizi di handling al mercato e della necessità di salvaguardare sia gli investimenti effettuati e previsti dai privati concessionari sul demanio marittimo, dei quali il porto abbisogna (specie in presenza di scarse risorse pubbliche), sia le qualificate risorse umane impiegate dai terminalisti;
   al fine di non penalizzare nuovi investimenti del privato terminalista sul demanio portuale, da realizzarsi per rispondere ad esigenze del mercato servito, ma pure a beneficio del porto, e delle indotte attività, negli anni a ridosso di scadenza della durata della concessione, andrebbe assicurato almeno il normale ammortamento degli investimenti medesimi, rinegoziando tra autorità portuale e terminalista la scadenza della concessione –:
   se, nelle more dell'approvazione di una legge di riforma dell'ordinamento portuale, non ritenga opportuno emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che tra l'altro determina i criteri per i casi di proroga delle concessioni a fronte di nuovi investimenti da parte dei terminalisti, seguendo le procedure previste dal regolamento al codice della navigazione, titolo II, capo I, le quali consentono l'osservanza di trasparenza e pubblicità, o, in subordine, adottare un atto di indirizzo che fornisca simili indicazioni.
(5-01931)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01931

   L'onorevole interrogante porta l'attenzione del Governo la questione relativa al ruolo svolto nei porti nazionali dai soggetti terminalisti ed evidenzia la necessità di disciplinare i criteri per i rinnovi e le proroghe delle concessioni demaniali portuali, temi questi che si rivelano certamente meritevoli di attenta considerazione.
  L'onorevole interrogante ha altresì lamentato la circostanza che nelle more dell'emanazione della riforma dell'ordinamento portuale non sia stato emanato il decreto MIT-MEF di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 84 del 1994, allo scopo almeno di indicare i criteri per l'affidamento delle concessioni, la durata delle medesime nonché le relative modalità di rinnovo e i limiti minimi dei canoni.
  In effetti, il citato provvedimento ministeriale non è stato ancora adottato e il MIT si riserva di promuoverne la definitiva adozione previo concerto con il MEF.
  Al riguardo, infatti, risultano comprensibili i timori del comparto, in prossimità della scadenza di importanti concessioni terminalistiche negli scali marittimi nazionali relative allo svolgimento delle attività di handling portuale.
  Nelle intenzioni del legislatore, il citato decreto MIT-MEF era diretto soprattutto ad uniformare i criteri per il rilascio di dette concessioni e a rendere il più possibile omogenee sul territorio le regole attinenti alle modalità di determinazione e di calcolo dei relativi canoni demaniali.
  Del resto, occorre osservare che la materia è stata caratterizzata da notevoli diversità di condizioni operative nelle varie realtà portuali, che hanno, in buona sostanza, suggerito alle Autorità portuali di valorizzare la loro autonomia amministrativa sancita dalla legge e disciplinare i singoli rapporti secondo le esigenze di ciascuno specifico caso (con il sostanziale consenso degli stessi operatori interessati) in una logica intenzionalmente in linea con il modus operandi proprio delle autorità portuali europee.
  Pertanto le Autorità portuali italiane hanno provveduto ad emanare appositi regolamenti interni con cui si sono autodeterminate nello stabilire criteri per il rilascio delle concessioni in questione e tale sistema si è quindi consolidato.
  Per quanto concerne, poi, come segnala l'Onorevole interrogante, il ricorso alle regole dettate in materia dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione per il rinnovo e la proroga delle concessioni, deve osservarsi che sebbene originariamente non fosse del tutto chiaro il principio del ricorso a procedure ispirate quanto meno a idonee forme di pubblicità, oggi, tale principio appare in effetti pacifico.
  Alla luce del diritto comunitario, infatti, non possono configurarsi ipotesi di proroga o di rinnovo automatico delle concessioni, bensì la scadenza di un rapporto concessorio e l'apertura di una procedura pubblica e trasparente per attivare un nuovo rapporto concessorio; ciò, tuttavia, non esclude che tale nuovo rapporto possa avere come beneficiario il medesimo concessionario se in possesso dei prescritti requisiti.
  Tutto ciò nondimeno, si ritiene che quanto evidenziato con l'interrogazione in esame – tutela degli investimenti del concessionario uscente, valutazione di eventuali possibili forme di salvaguardia della sua posizione in relazione all'ammortamento degli investimenti medesimi allorché effettuati in prossimità della scadenza – costituiscano temi di indubbia rilevanza e delicatezza ai quali il Governo dovrà fornire risposta, utilizzando se del caso anche il citato provvedimento attuativo ministeriale MIT-MEF ovvero promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo nell'ambito del procedimento di revisione (AS 370 e AS 120) della legge quadro di settore, senza far venir meno il rispetto dei principi comunitari di riferimento.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1994 0084

EUROVOC :

investimento

politica portuale

impianto portuale

dazi doganali

proprieta' pubblica

utente dei trasporti