ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01898

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 153 del 16/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRUSONE LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/01/2014
Stato iter:
16/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2014
Resoconto ROSSI DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 16/10/2014
Resoconto BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/01/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/01/2014

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/10/2014

DISCUSSIONE IL 16/10/2014

SVOLTO IL 16/10/2014

CONCLUSO IL 16/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01898
presentato da
FRUSONE Luca
testo presentato
Giovedì 16 gennaio 2014
modificato
Giovedì 16 ottobre 2014, seduta n. 311

   FRUSONE, ARTINI, RIZZO, BASILIO, PAOLO BERNINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
la penetrazione del crimine organizzato anche in appalti pubblici nazionali è ormai sedimentata purtroppo da anni;
uno strumento di filtro utile per scremare le imprese coinvolte con le mafie è costituito dalla certificazione antimafia che deve essere rilasciata dal prefetto;
le Forze armate e il Ministero della difesa per evidenti ragioni di trasparenza e di delicatezza del ruolo svolto dovrebbero costituire, anche attraverso gli apparati di informazione, un presidio importante di controlli preventivi e di analisi dei propri appalti e comunque di ogni aggiudicazione per escludere la presenza di imprese vincitrici anche indirettamente connesse al crimine organizzato;
tanto più questa impostazione dovrebbe essere radicata per gli appalti di strutture militari di primaria importanza;
si apprende dal settimanale l'Espresso che ”la ricostruzione dei solai di palazzo Salerno, edificio che affaccia su piazza Plebiscito a Napoli e ospita il comando dell'Esercito per l'Italia meridionale, era stata affidata a un'impresa vicina al clan dei casalesi. Lo scrive il Tar della Campania che ha respinto il ricorso di Cosmer appalti per l'annullamento della interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Caserta. Provvedimento in virtù del quale circa un anno fa era stato rescisso il contratto col Ministero della difesa;
sembra pertanto di capire che l'appalto in questione di Napoli fosse stato inopinatamente dato ad un'azienda, che in un secondo momento è stata esclusa per una misura di interdizione antimafia della prefettura di Napoli –:
quanti e quali aggiudicazioni siano state date negli ultimi 10 anni dal Ministero della difesa e dalle Forze armate ad aziende che erano scoperte delle misure interdittive antimafia;
quali misure di intelligence e di controllo in materia siano state adottate in materia per prevenire l'aggiudicazione di lavori a imprese connesse col crimine organizzato. (5-01898)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-01898

  Per avere piena cognizione delle procedure esistenti nella materia in esame, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni come quello descritto nell'atto, occorre esaminare, in breve, la disciplina di settore in materia di appalti pubblici e di procedure di evidenza pubblica.
  In particolare, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede, all'articolo 38, tra i requisiti generali indispensabili perché un operatore economico possa partecipare a procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quello dell'assenza di cause ostative previste dalla normativa antimafia.
  Il decreto legislativo n. 159 del 2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», alle cui disposizioni il Codice dei Contratti pubblici rinvia, disciplina:
   i tipi di documentazione antimafia che le Prefetture rilasciano a seguito di richiesta della stazione appaltante;
   i termini per il rilascio, decorsi i quali la stazione appaltante può procedere con la stipula del relativo contratto;
   le soglie di importo al di sotto delle quali la documentazione non deve essere acquisita;
   le procedure da porre in essere in casi di urgenza per la stipula e l'avvio dell'esecuzione contrattuale nelle more della risposta della Prefettura alla richiesta della stazione appaltante.

  Il quadro normativo, quindi, in maniera evidente, enuclea un presupposto fondamentale finalizzato ad accelerare le procedure relative all'esecuzione contrattuale e cioè che, al completamento con esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali, necessari per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti e per l'aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti, la stazione appaltante pubblica (Ministero della difesa o altra amministrazione) possa senz'altro procedere alla stipula e all'approvazione del contratto.
  È il «Codice delle leggi antimafia» a prevedere, come dianzi descritto, che la stazione appaltante possa procedere alla finalizzazione del contratto ove la risposta della Prefettura non giunga nei termini prescritti.
  Ciò in quanto il Legislatore ha inteso contemperare gli interessi alla trasparenza, legittimità e legalità, con quelli alla speditezza, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.
  La legittimità di tale stipula e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere sono, peraltro, oggetto di specifici ed ulteriori controlli da parte degli organi, esterni all'Amministrazione procedente, che sovrintendono a questi compiti (si pensi alla Corte dei Conti).
  La necessità da parte della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto, ove non pervenga la risposta della Prefettura concernente la mancanza dei previsti requisiti dell'appaltatore, può determinare la possibilità che un operatore economico privo di uno o più requisiti possa risultare aggiudicatario di un contratto pubblico.
  Stante, infatti, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nessuna stazione appaltante pubblica può richiedere l'acquisizione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata dal summenzionato articolo 38, né può effettuare ulteriori controlli preventivi che non siano previsti espressamente dalla legge.
  Tanto premesso, con riferimento al caso citato nell'atto, il 10o Reparto Infrastrutture ha operato, in fase di affidamento, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al citato «Codice delle leggi antimafia».
  In particolare, l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (poi recepito nell'articolo 92 del richiamato Codice), consente di procedere all'affidamento, senza comunicazione antimafia da parte della Prefettura, qualora siano trascorsi 45 giorni (15 nei casi urgenti), dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura.
  Qualora, successivamente ovvero a lavori iniziati, pervenga comunicazione ostativa da parte della Prefettura, la stazione appaltante recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite (articolo 94, comma 2, del «Codice delle leggi antimafia»).
  Nel caso in esame, la gara è stata aggiudicata, con procedura in economia, il 18 luglio 2012, mentre il contratto con l'impresa cottimista è stato stipulato il 24 settembre 2012, quindi oltre 60 giorni dopo.
  L'interdittiva della Prefettura di Caserta (e non di Napoli, come indicato nell'atto) è giunta al 10° Reparto Infrastrutture il 17 dicembre 2012, quindi circa cinque mesi dopo l'aggiudicazione della gara.
  Lo stesso organo tecnico dell'Amministrazione militare ha immediatamente attivato le procedure di revoca del contratto, finalizzandone la risoluzione con proprio decreto il 21 dicembre 2012.
  Si osserva, inoltre, che avendo il disposto normativo in materia assegnato in via esclusiva alle Prefetture la competenza al rilascio delle certificazioni antimafia alle imprese, nel caso di rapporti contrattuali con amministrazioni ed enti pubblici, alla Difesa e alle articolazioni dipendenti o ad altra pubblica amministrazione non risale alcuna competenza e/o facoltà circa il controllo di eventuali collusioni con la criminalità organizzata delle ditte aggiudicatrici, in occasione di assegnazione, stipula e successiva esecuzione di contratti derivanti da gare, commesse e sub-commesse non classificate.
  Con riferimento, infine, a «quanti e quali aggiudicazioni siano state date negli ultimi 10 anni dal Ministero della difesa e dalle Forze armate ad aziende che erano scoperte delle misure interdittive antimafia», gli organi tecnici dell'Amministrazione militare hanno riferito che non si ha evidenza, a seguito di specifici approfondimenti, di casi analoghi a quello evidenziato nell'atto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

criminalita' organizzata

risoluzione di contratto

amministrazione locale