ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01879

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 152 del 15/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01879
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Mercoledì 15 gennaio 2014, seduta n. 152

   RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
   l'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 stabilisce che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie civili e commerciali sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
   il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'articolo 10 ha modificato a decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative ai trasferimenti immobiliari e, contestualmente, al comma 4 del citato articolo 10 ha stabilito che, in relazione ai trasferimenti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico registro, sono soppresse «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali», ciò comporterà, in luogo degli attuali regimi incentivanti l'imposizione proporzionale nella misura del 9 per cento per i fabbricati (2 per cento ove ricorrano i requisiti per i benefici prima casa) o del 12 per cento per i terreni;
   l'ampia formulazione del citato comma 4 dell'articolo 10 pone il problema di stabilire quali tra le disposizioni previste da leggi speciali ed aventi ad oggetto gli atti indicati nell'articolo 1 della tariffa parte prima siano qualificabili come le «esenzioni e agevolazioni tributarie» a cui si riferisce il legislatore, tanto che il 27 novembre 2013, in risposta all'interrogazione 5-01523 presentata dall'onorevole Renate Gebhard, il Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Pier Paolo Baretta, assicurava che «Sarà cura dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione delle norme tributarie, fornire in tempo utile chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni»;
   ad oggi l'Agenzia delle entrate non ha ancora emanato alcuna circolare esplicativa per chiarire l'ambito di applicazione della nuova normativa, nel frattempo già entrata in vigore, chiarimento che è di fondamentale importanza per assicurare certezza tra l'altro per la definizione degli assetti patrimoniali della famiglia in occasione di procedimenti di separazione o di divorzio, nonché nei procedimenti di mediazione e conciliazione, nei quali le esenzioni ed agevolazioni previste favoriscono la deflazione del contenzioso giudiziario;
   il Consiglio del notariato, nello studio tributario n. 1011 approvato il 13 dicembre 2013, ha avuto modo di evidenziare che, ferma restando l'applicabilità di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 10 (ovvero non riconducibili ad atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili), «la soppressione non dovrebbe riguardare, allora, quelle disposizioni aventi un ambito più ampio, funzionali a particolari “istituti” o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l'oggetto dei regimi di favore e che potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita»;
   a parere del notariato, non è ragionevole infatti ritenere che la soppressione operi con taglio «lineare» travolgendo «quei regimi fiscali agevolati fondati su situazioni di particolare meritevolezza sul piano dei principi e delle guarentigie costituzionali, pena la possibile sospetta «irragionevolezza» della previsione soppressiva, tra i quali rilevano in modo particolare «il regime agevolato dettato per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o tra ex-coniugi, fondato come è noto sulla tutela e sulla semplificazione della difesa in ambito giudiziale dei diritti riconosciuti a quei soggetti, (confronta articolo 24 Cost.), riguardati nella particolarità dello «status» personale ed affettivo in cui versano per effetto di un procedimento giurisdizionale afferente la loro unione o ex-unione», e «analogamente (e per raffronto al medesimo articolo 24 Cost.) per il regime agevolato in ambito di mediazione, conciliazione giudiziale e predibattimentale»;
   il notariato ricorda altresì «che si tratta di una soppressione e non già di un'abrogazione il che avvalora la tesi per cui la ricomposizione del quadro disciplinare all'esito della novella deve avvenire avuto riguardo alla finalità di “sopprimere” discipline derogatorie rispetto a quella che si vuole assumere come tassazione ordinaria dei trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso», senza «voler alterare le scelte stratificatesi nel tempo in ordine alle finalità perseguite dal legislatore, anche in termini di tutela di beni interessi e di raggiungimento di canoni di civiltà giuridica (tutela della famiglia e del diritto di difesa, deflazione del contenzioso, ricomposizione fondiaria, riqualificazione del territorio, ecc.)»;
   quanto ai procedimenti di separazione e divorzio, l'interpretazione che esclude l'intervenuta soppressione delle agevolazioni tributarie è sostenuta anche da autorevoli studiosi, sulla base dell'ulteriore considerazione che l'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 riguarda una tipologia di trasferimenti immobiliari effettuati «senza corrispettivo», non solo da un coniuge all'altro, ma anche a favore dei figli, dunque, non a titolo oneroso e come tali esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 –:
   se non ritenga di sollecitare l'Agenzia delle entrate affinché quanto prima fornisca chiarimenti in ordine alla interpretazione della norma di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 nel senso di escludere dall'intervenuta soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio ex articolo 19 della legge n. 74 del 1987 e dei procedimenti di mediazione e conciliazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (5-01879)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DL 2010 0028, L 1987 0074

EUROVOC :

interpretazione del diritto

divorzio

protezione della famiglia

politica fiscale

imposta di registro

incentivo fiscale