ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01832

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 148 del 09/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 09/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/01/2014
Stato iter:
12/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/03/2014
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/01/2014

DISCUSSIONE IL 12/03/2014

SVOLTO IL 12/03/2014

CONCLUSO IL 12/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01832
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Giovedì 9 gennaio 2014, seduta n. 148

   BINETTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   si calcola in oltre 2 milioni il numero degli italiani che complessivamente si rivolgono agli osteopati e ai chiropratici per varie sindromi dolorose del sistema osteo-artro-muscolare. Ma il problema delle manipolazioni vertebrali richiede competenze specifiche, che non è possibile accertare in queste figure che si muovono nell'area sanitaria per la carenza di regole, legata al mancato riconoscimento di questa professione;
   tuttavia, non sono poche le controversie legali che i pazienti hanno intrapreso nei confronti di osteopati e chiropratici nella convinzione che il trattamento subito abbia peggiorato la loro condizione, senza indurre miglioramenti di nessun tipo. In non pochi casi si tratta di un vero e proprio abuso di professione medica, perché la mancanza di formazione in tal senso non consente di fare una diagnosi accurata né quindi di predisporre un trattamento coerente con la stessa;
   l'associazione italiana chiropratici sostiene che non sia necessaria nessuna diagnosi medica e che sia più che sufficiente la diagnosi funzionale che viene fatta, finalizzandola al trattamento chiropratico, in una sorta di circolo chiuso che dovrebbe garantire malato e professionista. Ma non è così e di fatto osteopati e chiropratici non sono in grado di prendersi la responsabilità legale né della diagnosi né del trattamento;
   la questione appare del tutto chiara se si tiene conto dell'assoluta diversità dei percorsi formativi seguiti dai chiropratici e dagli osteopati: si passa da corsi brevi, a volte brevissimi, a corsi biennali, che possono essere rivolti a personale privo di diplomi che garantiscano conoscenze e competenze di natura sanitaria. In nessun caso si tratta di corsi riconosciuti perché manca una qualsiasi normativa del settore. In pochissimi casi sono dei master, che si svolgono in ambito universitario, e sono rivolti a personale medico;
   mancano gli standard qualitativi che possano rappresentare per i pazienti le garanzie necessarie e che consentano loro di scegliere la persona a cui rivolgersi sulla base di requisiti ben definiti. Il passa parola è la modalità più frequente e spesso sono gli stessi medici che, davanti a un dolore cronico difficilmente risolvibile, orientano i pazienti in un senso o nell'altro;
   non indifferente è anche la questione economica perché ogni seduta ha un costo medio che oscilla tra i 70 e i 90 euro, ovviamente non rimborsabili e totalmente a carico del paziente;
   la legge finanziaria del 2008 ha istituito un registro ufficiale aperto ai laureati in chiropratica, senza che in Italia sia mai stato attivato un corso di laurea di questo tipo, creando quindi una ulteriore forme di confusione nel già complesso mondo delle professioni sanitarie –:
   se e come il Ministro intenda definire il profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico, fissando precisi standard per la sua formazione e precisando se sia necessario un corso di laurea ad hoc o non piuttosto un master da conseguire dopo un corso di laurea triennale o lo stesso corso di laurea in medicina e chirurgia;
   se e come si debba intervenire per evitare i possibili abusi della professione medica. (5-01832)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01832

  Il Ministero della salute è attivo da tempo nei riguardi delle questioni e dei vari aspetti concernenti la professione di chiropratico.
  Nell'ambito delle medicine e delle pratiche «non convenzionali», la chiroprassi riveste un ruolo peculiare: essa è da tempo praticata in Italia, per lo più, da parte di operatori che hanno conseguito la laurea all'estero.
  Tale disciplina, rappresenta una delle forme di terapia manuale, rientrante nell'attività dell'area della riabilitazione, più diffuse e praticate nel mondo, come nel Regno Unito, U.S.A, Canada, dove è riconosciuta legalmente, con il relativo percorso formativo (che porta al conseguimento della laurea), diverso da quello previsto per l'ottenimento della laurea in medicina e chirurgia.
  Come evidenziato nell'interrogazione parlamentare in esame, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), al comma 355 dell'articolo 2, ha istituito la professione sanitaria di chiropratico, affidando al Ministero della salute il compito di emanare un regolamento di attuazione.
  La citata norma, tuttavia, presentava alcune criticità che la rendevano di difficile implementazione, anche in relazione alla sua compatibilità con il sistema generale delle professioni sanitarie.
  Innanzi tutto, essa non ha delineato il profilo professionale del chiropratico e non ha indicato quali attività egli può porre in essere, demandando la questione ad un regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Inoltre, la stessa normativa ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei chiropratici, la cui iscrizione è riservata ai possessori del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
  Tale previsione risulta, al momento, sostanzialmente inapplicabile, in quanto allo stato attuale detto corso di laurea non risulta attivo presso nessuna università, né è stato elaborato il relativo ordinamento didattico.
  Infatti, non risulta possibile stabilire quale laurea straniera è da considerarsi equipollente fin quando non si disponga del parametro di riferimento nazionale, costituito, appunto, dall'ordinamento didattico.
  Questo Ministero, al fine di istituire la professione sanitaria di chiropratico, ha avviato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione di un articolato che, modificando l'articolo 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ne eliminasse le descritte criticità.
  È stata, quindi, formulata una bozza di norma per la disciplina della figura professionale del chiropratico.
  L'articolato in questione è stato oggetto di ampia disamina: il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni in merito alla invarianza degli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'istituzione della figura professionale del chiropratico, in particolare per quanto riguarda l'attivazione dei corsi di laurea.
  In riferimento a tale rilievo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute hanno fornito chiarimenti condivisi, evidenziando che l'articolato in questione non comportava un aggravio di spesa in quanto le università, nell'ambito della loro autonomia, possono attivare corsi di laurea con le risorse disponibili, a prescindere dall'esistenza e dalla formale regolamentazione di una professione sanitaria.
  Nonostante i suddetti chiarimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito la sussistenza di perplessità in merito all'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica relativamente alla formazione universitaria.
  La proposta, pertanto, non ha potuto avere seguito.
  Questo Ministero, inoltre, con l'intento di fornire un fattivo contributo per l'attivazione dei corsi, ha inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un documento concernente l'ordinamento didattico «standard», che risulta essere applicato ai percorsi formativi negli Stati dove detta figura professionale viene regolamentata, assicurando ogni collaborazione per la definizione dell'ordinamento didattico.
  Per quanto concerne l'osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall'osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie.
  In merito all'Ente sopra menzionato, si fa presente che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie ed altre attività.
  La normativa prevede che le professioni di cui sopra possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, possono riunirsi in forme aggregate e collaborano all'elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni prescritte dalla legge n. 4/2013.
  Da ultimo, per quanto concerne l'intervento «per evitare i possibili abusi della professione medica» si assicura che questo Dicastero è quanto mai vigile rispetto a tale problematica e si propone sempre, per quanto possibile, come parte attiva nel contrasto agli illeciti dei soggetti non autorizzati all'esercizio delle professioni sanitarie, attivando il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento dei controlli ad esso deputati.
  In caso di accertato esercizio abusivo, viene immediatamente investita della questione l'Autorità Giudiziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

professioni mediche parallele

insegnamento superiore

malattia