ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/01/2014
Stato iter:
08/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/01/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 08/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/01/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/01/2014

SVOLTO IL 08/01/2014

CONCLUSO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01806
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 1 del 2012 innova il regime dell'IMU dovuta per gli immobili destinati ad attività no-profit di proprietà di enti non commerciali, stabilendo tra l'altro il criterio dell'utilizzazione mista;
   tale criterio dovrebbe intervenire laddove i medesimi locali siano utilizzati in parte per attività commerciali e in parte per attività non commerciali, senza quindi che sia possibile individuarne immediatamente la natura ai fini dell'assoggettamento fiscale;
   il medesimo decreto rimandava quindi a successivo regolamento la definizione di parametri oggettivi di riferimento e le modalità della loro comunicazione agli enti preposti alla riscossione;
   tale regolamento è stato emanato tramite il decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, all'articolo 6, prevede l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare una dichiarazione circa la destinazione effettiva dei propri immobili, dopo avere precisato in dettaglio i criteri di individuazione dell'utilizzazione mista;
   tale quadro normativo avrebbe dovuto permettere nell'anno fiscale 2013 una puntuale riscossione dell'IMU, e in particolare l'emersione degli immobili a utilizzazione mista;
   in numerosi comuni questo non è stato possibile, essendo stata opposta la motivazione della mancata previsione regolamentare dei modelli sui quali redigere la disposizione di cui sopra, prevedibilmente sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 23 del 2011, all'articolo 9, comma 6;
   tale obiezione appare capziosa, dato l'esplicito richiamo del dec. min. 2011/2012 al decreto-legge n. 23 del 2012, in termini di mancata previsione di un modello autonomo –:
   se al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di dati raccolti sulle dichiarazioni di utilizzazione mista, risulti l'esistenza di un problema interpretativo e comunque come ritenga possa essere superato in quei comuni in cui si sia posto, a tutela del principio di uguaglianza dei contribuenti. (5-01806)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01806

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta l'esistenza di un problema interpretativo in ordine alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di immobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali e in parte ad attività non commerciali, da parte degli enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente che il problema interpretativo paventato dall'Onorevole interrogante deve ritenersi superato dal momento che è in fase di elaborazione il modello di dichiarazione IMU dovuta dagli enti non commerciali, corredato dalle relative istruzioni, la cui definizione deve essere adeguata alle recenti disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 719 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
  Occorre aggiungere che nel corso del 2013 sono state emanate, da parte del Dipartimento delle finanze, diverse risoluzioni per fornire chiarimenti in merito all'esatto adempimento dell'IMU da parte degli enti in argomento.
  In particolare, con la risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013, è stato precisato che «sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali dovrà essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.
  Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa».
  A quest'ultimo proposito si deve sottolineare che l'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, fissando al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU il termine di presentazione della dichiarazione, ivi compresa quella relativa agli enti non commerciali.
  Occorre anche precisare che l'applicazione dell'IMU sulla base del criterio dell'utilizzazione mista dell'immobile è stata prevista dall'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 1o gennaio 2013; pertanto, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014.
  L'impianto dichiarativo, succintamente delineato, non ha comunque prodotto ripercussioni negative sul sistema del versamento dell'IMU dovuta dagli enti in questione, che viene di regola effettuato nello stesso anno di riferimento dell'imposta, costituendo la dichiarazione uno strumento di verifica dell'esatto adempimento del tributo.
  Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, il Dipartimento ritiene opportuno richiamare il comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, innanzi citata, il quale prevede che il versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in «tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente ...e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0001

EUROVOC :

applicazione della legge

imposta locale