ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01805

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 07/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 07/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/01/2014
Stato iter:
08/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/01/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/01/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/01/2014

SVOLTO IL 08/01/2014

CONCLUSO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01805
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

   ZANETTI e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;
   per ottenere la riduzione IMU, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che sono oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e la cui inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia;
   ai fini del dimezzamento della base imponibile, l'immobile inagibile o inabitabile non deve in ogni caso essere utilizzato o utilizzabile, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata;
   molti edifici industriali, avendo subito l'asportazione dell'impiantistica a causa di varie vicissitudini (furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive), si trovano nella condizione di non essere più agibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titolo III, capo I, articoli 24-26, per mancanza di conformità degli impianti (che sono completamente da rifare, con costi di alcune decine di migliaia di euro);
   le domande presentate presso i comuni, ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU ai sensi della normativa vigente, vengono rigettate in quanto i regolamenti comunali applicativi dell'IMU ritengono «inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli edifici per i quali sia sopravvenuto un degrado fisico strutturale (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)», ritenendo quindi che un impianto industriale mancante rientri nella manutenzione ordinaria e straordinaria, quando invece si tratterebbe di un completo rifacimento;
   i tentativi fatti per modificare i regolamenti comunali applicativi dell'IMU sono risultati vani, sia per ragioni economiche (dovute a minori incassi degli enti locali), sia per mancanza di volontà politica in assenza di una normativa più esplicita a livello nazionale –:
   se non ritenga opportuno emanare una circolare ministeriale interpretativa che equipari, ai fini delle riduzioni della base imponibile IMU, la mancanza di impianti per eventi accidentali non dovuti alla proprietà (quali furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive) a carenze strutturali dell'edificio, ovvero a ritenere la mancanza o manomissione di impianto superabile con interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione, almeno per gli edifici industriali/terziari. (5-01805)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01805

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti manifestano l'opportunità di emanare una circolare ministeriale interpretativa al fine di includere nell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, concernente i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, anche gli edifici industriali che abbiano subito danni tali da renderli di fatto inutilizzabili.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.
  Il citato comma 3, dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  L'ultimo periodo della disposizione suindicata stabilisce, inoltre, che «i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
  Tale disposizione ha la finalità di demandare al fatto regolamentare dei Comuni stessi l'ambito di applicazione dell'agevolazione in argomento.
  Pertanto, il Dipartimento delle finanze sottolinea che i regolamenti comunali, di cui si fa menzione nell'interrogazione in esame, sulla base dei quali «vengono rigettate le domande presentate presso i comuni ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, sono adottati in base ad una specifica norma di legge che attribuisce ai comuni medesimi tale potestà regolamentare e non possono essere superati con un documento di prassi amministrativa ma solo con uno specifico intervento normativo che modifichi tale disposizione.
  In ogni caso, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare che, laddove i comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari, il contribuente, in alternativa all'apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» per avvalersi dell'agevolazione in argomento, poiché rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380 («interventi di restauro e di risanamento conservativo», «interventi di ristrutturazione edilizia», «interventi di ristrutturazione urbanistica»).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

applicazione della legge

base imponibile

imposta locale

documentazione

protezione del patrimonio