ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01728

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 139 del 17/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2013
Stato iter:
17/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2013
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/12/2013
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2013

SVOLTO IL 17/12/2013

CONCLUSO IL 17/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01728
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139

   PESCO, RUOCCO, PISANO, ALBERTI, VILLAROSA, CANCELLERI e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 4 dicembre la Commissione europea ha imposto sanzioni per un totale di 1,7 miliardi di euro a carico di alcuni istituti finanziari (tra cui Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan and Citigroup), ritenuti colpevoli, al termine di un'indagine condotta dalla stessa Commissione, di aver costituito cartelli illegali allo scopo di manipolare due tassi interbancari, l'Euribor e il Tibor, utilizzati nel mercato dei mutui immobiliari e dei derivati;
   la suddetta condotta anticoncorrenziale costituisce una violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   le azioni irregolari contestate sono due: la prima, in essere dal 2005 al 2008 focalizzata su derivati denominati in euro e pilotati dal tasso Euribor, la seconda un cartello attivo fra il 2007 e il 2010 sui derivati denominati in yen (Libor);
   Euribor e Libor sono due dei tre principali tassi di riferimento per un mercato, quello dei derivati, che vale il 53 per cento del prodotto interno lordo europeo, e condizionano i prezzi di strumenti finanziari e influenzano migliaia di miliardi di trattative: un'intesa tra le banche per orientare il loro valore produce profitti immensi, con l'effetto di generare anche pesanti perdite per consumatori e investitori, distorsioni nell'economia reale e crepe nel clima di fiducia;
   il commissario europeo per la concorrenza Almunia ha dichiarato: «Quel che è scioccante non è solo la manipolazione degli indici, ma anche la collusione tra banche che si suppone siano concorrenti»;
   gli accordi che portavano alla definizione di un determinato tasso per una certa quantità di derivati in vendita in un certo giorno erano stilati direttamente tra i trader degli istituti, mascherati con «nomi d'arte» e pronti a sfruttare anche chatroom delle piattaforme finanziarie, a partire da quella di Bloomberg;
   sembra quindi evidente il caso di mancanza di vigilanza delle istituzioni e un eccesso di fiducia nei confronti degli istituti finanziari privati su uno strumento così importante per il nostro sistema economico;
   lo Stato italiano, gli enti locali ed i cittadini italiani utilizzano quotidianamente strumenti finanziari parametrati al tasso Euribor;
   le sanzioni imposte dalla Commissione europea non risarciscono direttamente lo Stato italiano ed i cittadini Italiani i quali hanno subito danni diretti sui propri contratti attraverso la manipolazione dei tassi interbancari –:
   se e come intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti degli istituti finanziari dichiarati colpevoli dalla Commissione europea di aver manipolato gli strumenti di riferimento al tasso interbancario al fine di richiedere il giusto risarcimento per i danni arrecati allo Stato italiano ed ai cittadini. (5-01728)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01728

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Daniele Pesco ed altri, nel far riferimento alla manipolazione operata da parte di alcuni istituti finanziari dei tassi di riferimento interbancario e sanzionata il 4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea, chiedono al Governo di agire nei confronti degli istituti finanziari dichiarati colpevoli.
  Al riguardo si fa presente che l'ordinamento nazionale già appresta gli strumenti necessari affinché i clienti degli istituti finanziari possano ottenere ristoro per l'eventuale pregiudizio risentito.
  Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, oltre ai provvedimenti sanzionatori da ultimo inflitti, la Commissione europea era già intervenuta a seguito delle vicende che hanno riguardato la manipolazione dei due tassi interbancari. Segnatamente, nel luglio 2012, ha fatto inserire nell'ambito del processo di revisione della direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE) – sia nel nuovo regolamento che nella nuova direttiva, entrambi in fieri – specifiche disposizioni per prevedere un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, quali il Libor e l'Euribor, che in forza a tali disposizioni, una volta in vigore, assumerebbe rilievo penale.
  Inoltre, più di recente, nel settembre 2013, la Commissione europea, nella considerazione che la sola possibilità di sanzionare comportamenti manipolativi può non migliorare la produzione e l'uso di tali parametri, ha proposto un regolamento specifico (COM 641/2013 Final – 2013/0314 (COD)), nel cui negoziato presso il Consiglio questo Ministero è attualmente e attivamente coinvolto.
  Nella bozza di regolamento vengono proposti quattro obiettivi finalizzati a migliorare il quadro nell'ambito del quale ha luogo la fornitura, il contributo e l'uso dei valori di riferimento. In primis, si vuole migliorare la governance i controlli sul processo di produzione dell'indice di riferimento (benchmark) (in particolare, evitando i conflitti d'interesse degli amministratori o, quanto meno, imponendone la loro gestione). Un secondo aspetto tende a migliorare la qualità dei dati e le metodologie usate e, in particolare, ad assicurare l'uso di dati sufficienti e accurati. Un terzo obiettivo è volto ad assicurare che i fornitori dei dati e i loro contributi alla formazione dei benchmark siano oggetto di controlli adeguati (sino ad affidare poteri all'autorità competente per obbligarli a continuare nel fornire i dati). L'ultimo si prefigge di assicurare un'adeguata tutela di consumatori e investitori che utilizzano tali indici, aumentando la trasparenza, assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione, se necessaria, dell'idoneità del loro utilizzo nei confronti o nei rapporti con la clientela retail.
  Per completezza informativa sulla vicenda di cui in narrativa, si segnala che, in materia di antitrust, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora accertasse l'esistenza di violazioni, propone i mezzi per porvi termine. Inoltre, anche l'Articolo 105, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione europea vigili affinché siano applicati i principi fissati dallo stesso Trattato con riguardo alla tutela della concorrenza. Spetta quindi alla Commissione europea di constatare l'esistenza di infrazioni. Il ruolo degli Stati membri nella fattispecie viene circoscritto dallo stesso Trattato al solo richiedere che la Commissione agisca, ove essa non ne avesse già preso atto d'ufficio, o al prestare assistenza alla stessa nello svolgimento di tale compito.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

indennizzo

sanzione economica

istituto finanziario

accordo sui prezzi

banca

consumatore

strumento finanziario