ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 139 del 17/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2013
Stato iter:
17/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2013
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/12/2013
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2013

SVOLTO IL 17/12/2013

CONCLUSO IL 17/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01726
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139

   ZANETTI e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-01563 gli interroganti chiedevano al Ministro dell'economia e delle finanze quali fossero le sue valutazioni in merito alle ragioni che hanno portato all'effettuazione delle nomine di dirigenti da parte dell'Agenzia delle entrate in assenza del rispetto delle procedure di legge che impongono il concorso pubblico, alla loro effettiva imprescindibilità rispetto ad esigenze operative, oppure all'esistenza di ingiustificate sottovalutazioni del quadro normativo e dei possibili risvolti negativi per l'interesse pubblico, tenuto anche conto dell'arco temporale intercorso tra le prime nomine contestate come illegittime e l'avvio delle contestazioni formali, di cui anche si chiede di conoscere l'ampiezza;
   in data 27 novembre 2013, il Sottosegretario Baretta forniva una dettagliata risposta scritta di ben otto pagine che però, già nel suo secondo paragrafo, esplicitava la provenienza della medesima con la locuzione: «Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue»;
   l'intera risposta del Ministero dell'economia e delle finanze contiene la mera trasposizione dei fatti e delle considerazioni esposte dall'Agenzia delle entrate, ossia l'ente oggetto dell'interrogazione, ad avviso degli interroganti senza alcuna apparente valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, o di suoi specifici uffici, comunque diversi dall'ente oggetto di interrogazione, sull'opportunità politica o la correttezza tecnica di quanto asserito dall'Agenzia delle entrate e pedissequamente fatto proprio dal Ministero;
   in un passaggio della risposta all'interrogazione si legge addirittura che «lungi dal compromettere l'immagine dell'Agenzia, come paventato dagli interroganti, una scelta di questo tipo dimostra, all'opposto, l'attenzione che la stessa pone al buon funzionamento dei propri uffici»;
   proprio la «scelta di questo tipo» è stata giudicata illegittima dal TAR del Lazio, ha reso necessaria una norma di sanatoria ad hoc e ha creato da ultimo i presupposti per il rinvio alla Corte costituzionale, ad opera del Consiglio di Stato, della norma ad hoc introdotta per cercare di sanare ex post l'illegittimità rilevata dal TAR del Lazio –:
   se non ritenga inopportuno demandare, di fatto, la risposta ad una interrogazione sulla valutazione delle scelte operate da un ente, l'Agenzia delle entrate, sottoposto al suo controllo politico, alla stessa Agenzia delle entrate, non fosse altro per la percezione che tale comportamento può determinare nei cittadini in ordine all'effettiva sussistenza di una capacità di controllo sull'operato di singole parti dell'Amministrazione finanziaria di tipo tecnico-politico e non solo, a posteriori, di tipo giurisdizionale. (5-01726)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01726

  I deputati interroganti lamentano in sostanza il fatto che, nel rispondere a una loro recente question time, svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati (5-01563), in data 27 novembre 2013, avente per oggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate, il Ministero si sarebbe limitato a richiamare le considerazioni formulate dall'Agenzia stessa, evidenziando in tal modo una carenza di controllo di tipo tecnico-politico sull'operato di quest'ultima.
  Al riguardo si fa presente quanto segue.
  In via preliminare, giova ribadire che coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera d), tuttora in vigore, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione e in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al regolamento di amministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.
  Per quanto concerne, in particolare, i controlli sulle Agenzie fiscali, l'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, sottopone all'approvazione del Ministro (per ragioni di legittimità o di merito) solo le deliberazioni del Comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella Convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle Agenzie.
  Ciò premesso, dagli elementi di risposta alla question time suindicata (5-01563) si evince chiaramente che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a funzionari da parte dell'Agenzia delle Entrate, come del resto da parte delle altre agenzie fiscali, ha luogo sulla base di espresse previsioni regolamentari o legislative pienamente in vigore all'atto della loro applicazione.
  L'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, prevede che l'Agenzia delle Entrate possa, in carenza di personale con qualifica dirigenziale, conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. Tale norma regolamentare – per le ragioni esplicitate nella risposta alla precedente interrogazione – è stata dichiarata illegittima dal TAR del Lazio, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.
  Nel frattempo è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'articolo 8, comma 24, fa salvi, nelle more della conclusione di un concorso per dirigenti previsto dallo stesso articolo, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso.
  Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che non ci sia stata carenza di controllo tecnico-politico da parte del Ministero.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

nomina del personale