ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01720

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 138 del 13/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAROCCI MARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01720
presentato da
CAROCCI Mara
testo di
Venerdì 13 dicembre 2013, seduta n. 138

   CAROCCI, COSCIA, GHIZZONI, MALPEZZI, ROCCHI, MALISANI, BLAZINA, ZAMPA e RAMPI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge 8 novembre 2013, n. 128 recante: «misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ha anche dettato disposizioni in tema di personale scolastico e, in particolare, per il personale docente del comparto scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, ai fini dell'assunzione, su domanda, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
   per effetto di quanto disposto dai commi 5 e 7 dell'articolo 15, viene stabilito che in materia di organismi sanitari competenti all'accertamento dell'idoneità per motivi di salute del suddetto personale: «le commissioni mediche sono integrate (....) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale». Inoltre, viene prevista una verifica straordinaria per i docenti già dichiarati idonei anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, stabilendo che anche la nuova visita sarà effettuata a cura: «delle commissioni mediche competenti», integrate secondo le previsioni di cui al comma 5 sopra indicato;
   finora, la materia dell'accertamento dell'inidoneità del personale docente è stata oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi sia normativi che contrattuali che hanno individuato nelle commissioni mediche operanti sia presso le asl, sia presso il Ministro dell'economia e delle finanze gli organismi chiamati ad esprimere tipologie di giudizi nei riguardi del personale docente del comparto scuola;
   tuttavia, con la legge di conversione, il predetto riferimento ai collegi costituiti, presso le asl è stato eliminato e, dunque da ora in avanti secondo l'interpretazione fornita dal Ministro dell'economia e delle finanze con la circolare n. 966 del 19 novembre 2013, l'organismo medico-legale competente che dovrà fornire le indicazioni operative sarà il dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
   in tal senso, secondo tale restrittiva interpretazione, non sono più legittimate ad accertare l'inidoneità le commissioni mediche già operanti presso le aziende sanitarie locali, come previsto dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 e il relativo decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 settembre 2011 recante «Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti»;
   pertanto, – come sostenuto nella circolare n. 966 – i commi 5 e 7 della citata legge n. 128 del 2013 non facendo più alcun riferimento alle commissioni mediche integrate operanti presso le aziende sanitarie locali, ne avrebbero escluso la competenza ai fini dell'accertamento dell'idoneità o inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute;
   la circolare n. 966 per giustificare tale dubbia interpretazione segnala come – proprio in ordine alle competenze degli organismi sanitari – sia intervenuta una modifica sostanziale in sede di conversione del decreto-legge che ha eliminato il riferimento – presente nel testo originario – alle commissioni mediche (integrate) operanti presso le asl;
   in base a tale restrittiva interpretazione, gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano secondo la circolare n. 966 «di competenza delle Commissioni mediche di verifica di questo Ministero»;
   in base a quanto sopra esposto, «nel momento in cui pervengano alle Commissioni mediche di verifica fascicoli relativi a personale docente della scuola, nei quali si chieda l'accertamento dell'inidoneità alla funzione di docenza, e l'idoneità ad altri compiti, tali fascicoli dovranno essere regolarmente istruiti da parte delle Commissioni mediche di verifica, in quanto nella materia risulta, come detto, operante la competenza delle Commissioni mediche di verifica, e non delle commissione mediche asl»;
   con la circolare n. 966, inoltre, viene anche precisato il ruolo che dovrà svolgere il rappresentante del Ministero dell'istruzioni, dell'università e della ricerca: ruolo che consiste unicamente nel partecipare alla fase conclusiva della procedura sanitaria, ossia all'emissione del conclusivo giudizio medico-legale;
   l'esame fisico e il giudizio diagnostico devono essere effettuati esclusivamente da uno o più medici componenti la commissione;
   infine, in ordine al giudizio di inidoneità o meno alle funzioni di docenza la circolare precisa che l'interessato potrà presentare ricorso in via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull'idoneità effettuata a cura dell'amministrazione precedente, alle commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della difesa –:
   se non si ritenga che l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolare n. 966 del Ministero dell'economia e delle finanze non solo avrà come grave effetto il dilatarsi dei tempi per essere sottoposti alla visita, considerato che la sede della commissione medica di verifica funziona solo in ciascun capoluogo di regione e non in ciascuna sede provinciale dove operano le commissioni mediche dell'Asl, ma determinerà anche maggiori costi che graveranno sul lavoratore che deve intraprendere l’iter;
   se non si ritenga, dunque, di dover assumere iniziative per chiarire in via definitiva l'interpretazione del dettato contenuto nei commi 5 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, riportando la verifica delle idoneità anche nell'alveo delle competenze delle commissioni mediche Asl. (5-01720)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

interpretazione del diritto

impiegato dei servizi pubblici

assunzione

insegnante

istituto di istruzione

servizio sanitario nazionale