ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01634

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 130 del 03/12/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02272
Firmatari
Primo firmatario: D'INCECCO VITTORIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/12/2013
Stato iter:
27/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/05/2014
Resoconto D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/12/2013

DISCUSSIONE IL 27/05/2014

SVOLTO IL 27/05/2014

CONCLUSO IL 27/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01634
presentato da
D'INCECCO Vittoria
testo di
Martedì 3 dicembre 2013, seduta n. 130

   D'INCECCO, LENZI, CAPONE, CASATI, CARNEVALI, SBROLLINI e IORI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il tasso di occupazione femminile in Italia, fotografato da dati Censis 2012, è sensibilmente inferiore rispetto alla media europea, essendo pari al 46,7 per cento a fronte del 58,2 per cento dell'intera Unione con percentuali ancora più alte nel Nord Europa;
   a determinare tale grave situazione di ostacolo all'ingresso e alla permanenza della popolazione femminile nel mercato del lavoro contribuisce in maniera rilevante l'assenza di servizi di supporto alla maternità, a seguito della quale difficilmente è possibile per una donna tornare al precedente posto di lavoro;
   a fronte di tale difficoltà, l'istituzione in seno alla legge n. 92 del 2012 del voucher per i servizi di babysitting e asilo nido pubblici o privati in favore delle madri lavoratrici ha costituito un passo in avanti. L'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge medesima introduce infatti in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo di 300 euro mensili per l'acquisto dei servizi di cui sopra. La legge istitutiva della misura ha garantito 20 milioni di euro a copertura dell'operazione per il triennio sopra indicato, capace di soddisfare, per l'anno 2013, una domanda di 11.111 contributi di importo pieno secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento;
   l'articolo 4, comma 24, lettera b) della succitata legge prevede che la madre debba richiedere detti voucher al datore di lavoro; tuttavia, il decreto del Ministero del lavoro del 22 dicembre 2012 di applicazione della predetta misura prevede all'articolo 6 che la madre presenti la domanda lei stessa presso i canali telematici istituiti dall'INPS caricandosi di tutta la fase burocratica e amministrativa conseguente, a giudizio degli interroganti, in palese contrasto con quanto previsto dalla legge. Inoltre, lo stesso decreto prevede che come sistema di voucher vengano utilizzati i buoni per il lavoro accessorio previsti dalla cosiddetta «Legge Biagi»;
   come conseguenza di ciò, all'avvio sul campo della misura il contributo ha riscosso pochissimo successo come sottolineato da un articolo del Sole24ore del 28 luglio 2013 e come testimoniano le poche richieste pervenute. Ci si aspettava un «click day» e risorse esaurite in poche ore, ed invece rispetto ai potenziali 11.111 beneficiari, solo 3.762 lavoratrici, secondo dati INPS, sono state ammesse al beneficio, mentre dal punto di vista delle strutture accreditate per il servizio, secondo quanto si apprende dallo stesso articolo di stampa sopra citato, meno di un terzo degli asili pubblici o privati nazionali si sono convenzionati con lo Stato;
   se aiuti a costo zero per i beneficiari restano inutilizzati, soprattutto in tempi di difficoltà economica come quello attuale, significa che qualcosa non ha funzionato. Fra i vari profili di criticità emerge senz'altro la difficile fruizione dello strumento, principalmente riconducibile a tre ragioni:
    complessità generale della procedura di domanda sul sito INPS, che risulta totalmente a carico della madre anziché del datore di lavoro, unita alla difficile accessibilità alla piattaforma appositamente predisposta da INPS; in secondo luogo, emerge la difficoltà di trovare una struttura di servizi per l'infanzia convenzionata probabilmente anche a causa dei possibili ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione a cui gli operatori sarebbero soggetti e che disincentivano la convenzione; infine la scarsa pubblicizzazione dell'iniziativa lasciata soltanto a comunicati stampa e siti internet, senza una adeguata promozione sui luoghi di lavoro e senza coinvolgimento di sindacati e associazioni datoriali;
   l'utilizzo dei buoni di lavoro accessorio, in luogo di altri voucher specifici già utilizzati con successo in molte regioni ed enti locali (come la dote scuola lombarda, il bonus bebé di regione Piemonte e Lazio, e altro) non permette il controllo e la tracciabilità della spesa, potendo essi essere utilizzati anche per prestazioni diverse da quelle di babysitting senza possibilità di limitazione da parte dei beneficiari del voucher e non garantendo che le somme stanziate dalla pubblica amministrazione siano spese effettivamente per lo scopo richiesto;
   il bonus è previsto anche nel 2014 e nel 2015, l'obiettivo non può che essere quello di un salto di qualità per i due anni rimanenti –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rendere maggiormente efficienti le procedure di assegnazione e fruizione del contributo, dati anche i finanziamenti già previsti e come si intenda utilizzare la quota stanziata e non spesa nell'annualità in corso;
   se lo strumento del buono per il lavoro accessorio non debba essere sostituito dal voucher — come del resto è previsto espressamente dalla legge — che garantisce la finalizzazione soltanto per l'utilizzo presso le babysitter o i servizi per l'infanzia, come già avviene da anni in molte regioni ed altre realtà nazionali;
   quali iniziative intenda adottare per garantire una maggior facilità di utilizzo, fruibilità e spesa da parte dei beneficiari;
   quali iniziative intenda adottare per aumentare la capillarità degli istituti convenzionati e garantire il coinvolgimento del cosiddetto «privato sociale». (5-01634)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01634

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole D'Incecco inerente allo strumento dei voucher per l'acquisto di servizi di babysitting e asili nido pubblici o privati in favore delle madri lavoratrici, introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in primo luogo è opportuno ricordare che nell'ambito delle iniziative assunte per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia si colloca il Piano Azione Coesione (PAC) – avente durata triennale (dal 2013 al 2015) – le cui risorse finanziarie sono destinate alle quattro regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  In particolare, nell'ambito dei servizi di cura all'infanzia, gli obiettivi perseguiti dal PAC sono: l'aumento strutturale dell'offerta dei servizi pari ad un target del 12 per cento di copertura nel 2015; l'estensione della copertura territoriale in quelle aree ad oggi sprovviste di strutture e servizi ed il miglioramento di qualità e gestione dei servizi socio-educativi.
  La dotazione finanziaria complessiva del programma è pari a 730 milioni di euro, dei quali 400 sono destinati allo sviluppo dei servizi di cura all'infanzia.
  Ricordo, inoltre, che la legge di stabilità per il 2014 ha istituito, per il corrente anno, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati nel quale confluiscono le risorse – ancora disponibili alla data di entrata in vigore della predetta legge – del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Tanto premesso, con riferimento al beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, ricordo che lo stesso si sostanzia in due forme di contributo, alternative tra loro ed aventi il medesimo importo (nella misura di 300 euro mensili):
   un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
   un apposito voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting.

  Tale beneficio può essere concesso alla madre lavoratrice negli undici mesi successivi alla fruizione del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  Con riferimento ai criteri di accesso e alle modalità di utilizzo del beneficio, gli stessi sono stati definiti dal Ministero che rappresento con decreto del 22 dicembre 2012, che ha demandato all'INPS il compito di redigere una graduatoria nazionale delle lavoratrici beneficiarie sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, nonché – a parità di ISEE – dell'ordine di presentazione della domanda.
  Al riguardo l'INPS ha reso noto di aver fornito ampie informazioni ed indicazioni in ordine alle strutture che erogano servizi per l'infanzia, nonché alle modalità di accesso al servizio di presentazione on line delle domande.
  L'Istituto, in particolare, ha precisato che le informazioni richieste dalla procedura di domanda si giustificano per la necessità di conoscere i periodi di congedo parentale effettivamente fruiti dalla lavoratrice, anche al fine di concedere il giusto importo del beneficio o, quantomeno, di segnalare alla madre stessa le incongruenze tra i periodi di congedo parentale dichiarati ed il valore dei voucher richiesti.
  Riguardo poi all'opportunità dell'utilizzo di voucher specifici in luogo dei buoni per il lavoro accessorio – che non consentono il controllo e la tracciabilità della spesa, ben potendo essere utilizzati anche per prestazioni diverse da quelle di baby-sitting – l'INPS ha precisato che la stampa di appositi voucher avrebbe comportato un notevole aumento dei costi unitamente ai tempi di realizzazione di un'apposita procedura pubblica per l'acquisizione di tali buoni. L'Istituto ha altresì osservato che – ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012 – la madre lavoratrice, per usufruire del beneficio in questione, rinuncia a periodi di congedo parentale, ragione per la quale è facile presumere che i voucher vengano impiegati esclusivamente per compensare il servizio di baby-sitting, inteso come efficace strumento di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare.
  Occorre inoltre considerare che la madre beneficiaria, all'atto di effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, è tenuta anche a dichiarare l'attività per cui i voucher vengono impiegati, assumendosi, in tal modo, la responsabilità della coerenza tra l'autodichiarazione effettuata e l'attività effettivamente svolta dalla persona remunerata.
  Da ultimo, lo stesso Istituto ha reso noto di aver sviluppato un sistema procedurale che consente il controllo ed il monitoraggio sistematico dei voucher emessi, nonché della spesa complessivamente sostenuta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fanciullo

lavoro femminile

luogo di lavoro