ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01539

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 123 del 21/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 21/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01539
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Giovedì 21 novembre 2013, seduta n. 123

   OLIVERIO e MONGIELLO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il Cirò è una delle denominazioni più prestigiose e rinomate della vitivinicoltura calabrese; un vero e proprio simbolo di pregio delle produzioni agricole ed agro- alimentari locali: un esempio di forte relazione tra il territorio – la Contea del vino Cirò – e il vino che segna la peculiarità ed il valore delle produzioni. Tanto che Cirò e vino è divenuto un binomio inscindibile;
   il presidente della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro ha aperto una querelle sulla vicenda del vino Cirò imbottigliato fuori regione e ha scritto una lettera all'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra e al direttore generale del dipartimento professor Giuseppe Zimbalatti affinché, in virtù del ruolo che viene esercitato, la regione si faccia promotrice di una iniziativa volta a sgombrare dubbi e perplessità e a verificare il «manuale dei controlli» predisposto dall'ente di certificazione designato dal Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOC Cirò e Melissa;
   le norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle denominazioni geografiche dei vini, soprattutto in ragioni di regole di mercato, non escludono a priori che un vino, seppur a denominazione protetta e con un disciplinare che lega la produzione ad un determinato territorio, possa essere imbottigliato fuori dai confini regionali. È, infatti, possibile, per esempio, trovare nei supermercati «vino Cirò» imbottigliato in Veneto e a prezzo particolarmente basso;
   in materia di tutela delle denominazione di origine dei vini trovano applicazione le seguenti discipline comunitarie: il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. A livello nazionale la regolamentazione di base che disciplina il settore è il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 che verte sulla «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;
   con riferimento alla possibilità di imbottigliare i vini tutelati ai sensi delle denominazioni di origine in quanto designati da luoghi particolari che conferiscono loro determinate qualità e reputazioni, si fa presente che la predetta regolamentazione comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 607/2009, nelle proprie premesse dedica una speciale attenzione alla questione ed al considerando n. 5, specifica: «La restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine o a indicazione geografica o delle operazioni connesse alla presentazione del prodotto costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, simili restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. È necessario che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi». Conseguentemente, l'articolo 8 del medesimo regolamento (CE) n. 607/09, dispone che «Qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.»;
   riguardo alla norma legislativa italiana di rango principale, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2010, al comma 2, lettera d), prevede, ma solo come possibilità, che nei disciplinari di produzione dei vini designati dalle denominazione di origine possono essere stabiliti ulteriori elementi, tra cui l'imbottigliamento in zona delimitata;
   la questione sull'obbligo di effettuare l'imbottigliamento dei vini a denominazione geografica tutelata in seno all'areale di produzione delimitante il loro luogo di origine, è stata posta con estremo vigore, per la prima volta nel nostro Paese, nel 2000 quando con decreto dirigenziale del mese di aprile 1999, a seguito di pronunciamenti contrari del tribunale amministrativo del Lazio sull'obbligo di imbottigliamento del vino Frascati DOC nell'area di origine, disposto con decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, si dovette eliminare tale obbligo con forte risentimento dei produttori e del loro consorzio di tutela che invece rivendicavano come l'imbottigliamento in zona rappresentasse uno degli strumenti strategici per sostenere la valorizzazione della loro denominazione di origine Frascati;
   successivamente, la Corte di giustizia europea, il 16 maggio 2000, con la propria sentenza sulla causa C-388/95 Rioja 2, ha rigettato un ricorso promosso da vari stati contro la Spagna (la quale si difendeva con il sostegno del Portogallo e dell'Italia), che aveva imposto con decreto l'obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino Doc Rioja. La Corte, al contrario dei ricorrenti, ha sancito la legittimità di imbottigliare un vino doc nella stessa zona di produzione in quanto ciò «deriva dalla necessità di garantire ai consumatori la certezza che i controlli siano effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendosi che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengano nell'ambito della zona di produzione»;
   anche a seguito delle novità positive introdotte datale sentenza, con decreto ministeriale 31 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003), recante «Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso esplicita la facoltà di prevedere, nei disciplinari di produzione dei relativi vini recanti denominazioni di origine tutelate, che la zona di imbottigliamento possa essere coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66 per cento. Il Ministero, in tale sede, si è mosso nell'intento di sottolineare e di ribadire come l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisca un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla ridistribuzione del reddito nell'area vocata interessata, nonché come i produttori viticoli rappresentino la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto è essenzialmente la loro attività che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione di origine. Pertanto, in tali circostanze, diventa cruciale la rilevanza che assume la fase di imbottigliamento nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine;
   con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Cirò ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
   nel 2009 è stata avanzata, da parte del Consorzio per la tutela Cirò e Melissa un'istanza intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini Cirò. Il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, erano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 187 del 12 agosto 2010. Il disciplinare risultante dalle valutazioni del predetto Comitato nazionale, prevedeva all'articolo 5, comma 2, che «la vinificazione, l'affinamento e l'imbottigliamento dei vini “Cirò” “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” devono avvenire “all'interno della zona delimitata all'articolo 3 lettera B”, prevedendo, tale articolo 3, lettera B, che «le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” nelle tipologie “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina. Pertanto, si era deciso che l'imbottigliamento in questione avvenisse unicamente nella medesima area di produzione delle uve destinate al vino Cirò DOC»;
   purtroppo, nonostante il parere positivo con relativa proposta di disciplinare espressi dal Comitato nazionale di cui sopra e pur in presenza delle sopra richiamate evidenze che testimoniano come l'imbottigliamento effettuato nella medesima area in cui si verifica la produzione dei vini recanti denominazioni geografiche protette, assuma una rilevanza strategica, economica e di ritorno di immagine oltre che di reddito per il territorio, ma anche di garanzia per il consumatore, nella versione definitiva del disciplinare adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come emanato ai sensi del decreto 9 dicembre 2010 relativo alla «Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Cirò», il predetto comma 2 dell'articolo 5 è stato espunto;
   in effetti, nelle premesse di tale decreto è riportata, tra l'altro, la seguente direttiva: «Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'eliminazione dell'imbottigliamento in zona per le tipologie classico, classico superiore e classico superiore riserva di cui all'articolo 5, comma 2»;
   l'attuale versione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «cirò» non prevede restrizioni in ordine al luogo di imbottigliamento del vino stesso;
   dai dati forniti dall'organismo di controllo Valoritalia, nel triennio 2011-giugno 2013 sono stati imbottigliati al di fuori della zona di produzione, secondo i dati, 13.167 ettolitri di vino Cirò doc, che rappresenta il 16 per cento del totale del Cirò, che è pari a 82.033 ettolitri;
   vi è il diffuso timore che imbottigliare e confezionare il vino Cirò fuori dall'areale di produzione delle uve destinate alla medesima Doc Cirò, potrebbe compromettere le qualità organolettiche del prodotto, oltre che snaturare il legame con il territorio di produzione, ledendo, altresì, gli interessi della zona in termini sociali ed economici;
   anche le organizzazioni professionali agricole, in particolare il presidente regionale della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, hanno manifestato contrarietà a questa procedura auspicando che tutti i livelli istituzionali, dalla regione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intervengano, quanto meno al fine di imporre procedure rigide di controllo affinché il vino imbottigliato come Cirò fuori dai confini regionali sia effettivamente quello prodotto in Calabria, senza variazioni o addirittura sofisticazioni;
   non si conosce, infatti, quale disciplina di controllo sia stata prevista per accertare che il vino Cirò che si imbottiglia in altre regioni provenga da uve prodotte nella zona di produzione del Cirò. Una mancanza di chiarezza può arrecare un danno di immagine per molti produttori e trasformatori del cirotano, che in questi anni hanno raggiunto significativi traguardi in tema di qualità del prodotto e di difesa e valorizzazione della DOC Cirò;
   in effetti, «nel manuale di controllo approvato dal Ministero – secondo l'assessore regionale – è previsto che le aziende imbottigliatrici fuori zona di produzione, al pari delle aziende esistenti all'interno della zona di produzione, sono tenute a comunicare tutte le movimentazioni riguardanti il prodotto Cirò e sono naturalmente sottoposte a controllo ispettivo secondo quanto previsto dal piano dei controlli alle schede 3 imbottigliatori (Controlli giacenze ed etichettatura) e 4 imbottigliatori (controllo giacenze, etichettatura e analisi chimico-fisica ed organolettica)»;
   il vino Doc Cirò rappresenta un fattore determinante per le centinaia di occupati del settore rurale, si tratta di un prodotto di grande importanza che dalla coltivazione dei vigneti alla trasformazione, all'imbottigliamento, fino alla distribuzione determina un notevole indotto economico;
   i viticoltori, gli imprenditori agricoli, insieme alle loro più attive organizzazioni agricole come la Coldiretti regionale della Calabria, soprattutto in questi ultimi anni con grandi sacrifici e grandi investimenti, sono impegnati nella quotidiana sfida che il mercato propone per mantenere le quote di mercato che porta ad aumentare il livello di qualità del vino Cirò doc e che porta anche, con soddisfazione degli operatori, a conquistare nuovi mercati, soprattutto all'estero;
   al fine di assicurare effettive tutele al consumatore e di proteggere l'economia del territorio cirotano e della Calabria più in generale, nonché per assicurare redditività per le aziende del settore vitivinicolo regionale, bisognerebbe ricondurre anche le operazioni di imbottigliamento del vino Cirò nelle medesima zone di produzione delle uve destinate alla DOC Cirò;
   il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa dovrebbe attivare, unitamente alla regione e con il sostegno e la positiva predisposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tutte le iniziative e le attività di controllo per la preservazione, la valorizzazione e la tutela del marchio Cirò –:
   quali siano i motivi che hanno portato ad eliminare, nella stesura definitiva del nuovo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine Cirò di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, la previsione, inizialmente prevista, secondo cui il luogo di imbottigliamento del medesimo vino Cirò doc fosse coincidente con quello di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse uve;
   quali iniziative di competenza intenda assumere, nell'ambito del perseguimento della condivisibile politica della qualità delle produzioni agricole, affinché si possa definitivamente prevedere che anche l'imbottigliamento, oltre che la vinificazione e l'affinamento, del vino Cirò doc («classico», «classico superiore» e «classico superiore riserva») debba avvenire all'interno delle nella zona di produzione delle relative uve e che comprende l'intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina;
   nelle more che il predetto obbligo di imbottigliamento all'interno dell'area delimitante la doc Cirò sia conseguito, quali ulteriori iniziative intenda assumere per verificare che il vino imbottigliato fuori regione provenga nella totalità dalla zona di produzione certificata nonché per conoscere la provenienza, in termine di azienda produttrice, del vino imbottigliato fuori dal territorio di produzione, ciò al fine di garantire ai consumatori la certezza che i controlli sull'imbottigliamento del vino Cirò doc, effettuato fuori dall'areale di produzione della stessa doc, siano espletati in maniera sistematica, univoca ed efficace. (5-01539)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

viticoltura

denominazione di origine

imbottigliamento

libera circolazione delle merci

regolamentazione della produzione agricola

protezione del consumatore

produzione agricola

frutticoltura