ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01530

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
12/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/02/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/02/2014
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2013

DISCUSSIONE IL 12/02/2014

SVOLTO IL 12/02/2014

CONCLUSO IL 12/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01530
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   ARLOTTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   dal 2003 in Italia esistono i «codici di rete», insieme di regole e condizioni cui deve sottostare chiunque trasporti, immetta o estragga gas dalla rete nazionale di trasporto;
   dalla loro introduzione, i codici di rete prevedono, tra l'altro, che chiunque prelevi gas dalla rete debba indicare contrattualmente quella che tecnicamente viene menzionata come «Capacità giornaliera», ovvero il volume di gas massimo che l'utente si impegna a non superare giornalmente, pena l'applicazione di una sanzione che costituisce un onere particolarmente pesante per gli operatori;
   l'eventuale adozione da parte dell'utente di un livello di capacità giornaliera molto elevato (al fine di evitare sforamenti nei prelievi) determina per contro, un costo del gas per ogni metro cubo sensibilmente maggiore, pertanto il distributore che preleva gas dalla rete prenota una capacità in linea con il venduto del proprio impianto;
   molteplici, secondo i dati della Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano (Federmetano), sono le situazioni problematiche che il limite della capacità giornaliera crea alla attività degli operatori e agli automobilisti che hanno scelto questo carburante;
   si viene a creare inoltre una situazione di impari concorrenza determinata dal rispetto di questo parametro nei confronti degli operatori che vendono carburanti liquidi (benzina gasolio GPL), per cui non esistono limiti o vincoli alla vendita;
   il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, all'articolo 17, comma 11, stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacita impegnata previste per gli stessi impianti»;
   nonostante le citate disposizioni di legge, nessun provvedimento (che darebbe slancio allo sviluppo della rete di distributori stradali eliminando uno dei tanti lacci che imbrigliano il desiderio di fare impresa) è stato ancora adottato –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in relazione a quanto descritto e se siano stati adottati gli indirizzi di cui in premessa. (5-01530)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01530

  In premessa si rammenta che, come rappresentato nell'interrogazione, lo sviluppo della rete di distributori di metano dipende anche dalle iniziative e dagli indirizzi che si vogliano fornire circa gli impulsi da dare allo sviluppo del settore attraverso l'attuazione dell'articolo 17, comma 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 marzo 2012.
  Tale dispositivo stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano da autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione del gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti».
  Per quanto di competenza di questo Ministero, si evidenzia che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete di trasporto e di distribuzione del gas metano.
  Tali modifiche dovranno essere volte, come accennato, ad accelerare il processo di adeguamento delle reti stesse alla distribuzione del metano per autotrazione e più in particolare a diminuirne tempi e costi di allacciamento, nonché a ridurre le penali per eventuali impegni superiori della capacità giornaliera prefissata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

gas naturale

carburante

idrocarburo

distribuzione d'energia

prezzo dell'energia

gas