ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01514

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
28/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/05/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 28/05/2014
Resoconto BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2013

DISCUSSIONE IL 28/05/2014

SVOLTO IL 28/05/2014

CONCLUSO IL 28/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01514
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   BENAMATI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il mercato elettrico è composto da liberi venditori di elettricità prodotta dalle centrali e da pubblici concessionari delle reti elettriche che prestano i loro rispettivi servizi al cliente finale;
   la bolletta del cliente finale è composta all'incirca per il 50 per cento dei costi di energia e per il 50 per cento da costi generali e di rete;
   i venditori sono costretti dai suddetti concessionari di reti a riscuotere dai clienti finali, per loro conto, i proventi dovuti ai concessionari, accollandosi il totale rischio credito, senza essere remunerati in alcun modo per questa attività;
   tale situazione sta conducendo l'intera categoria dei venditori a rischio di default per l'insostenibilità del lavoro svolto per conto dei concessionari senza alcuna remunerazione e senza copertura dal rischio credito;
   la grave situazione è nota al Ministero anche per la recente segnalazione che l'associazione dei venditori Alget sembra aver fatto allo stesso Ministero, per aprire un tavolo di trattative con i concessionari di rete –:
   se e quali misure il Ministro intenda assumere per intervenire in questo settore, al fine di modificare tale situazione che danneggia la qualità del servizio reso al cittadino e per garantire l'accesso al mercato finanziario ai venditori, oggi precluso a causa dei continui fallimenti dei venditori stessi. (5-01514)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01514

  La Legge 3 agosto 2007, n. 125 (legge di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n.73), ha disposto che, a decorrere dal 1o luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti «vincolati», secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità), e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore.
  Nell'ambito dell'attività regolatoria di attuazione del provvedimento, l'Autorità ha pubblicato alcuni documenti di consultazione concernenti anche la fatturazione del «servizio di vendita» di energia elettrica e dei «servizi di rete», servizi che, a seguito della separazione societaria, sono stati posti in carico a due soggetti diversi: l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione.
   A termine del processo di consultazione è prevalso l'orientamento all'invio di una singola fattura, comprensiva di tutte le voci di costo, al fine di agevolare il cliente finale nella gestione dei pagamenti e nel processo di cambio fornitore (switching), ponendolo dinanzi ad un unico interlocutore.
  L'emissione di una singola fattura ha comportato che gli oneri per i servizi di rete fossero addebitati dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita e che quest'ultimo poi li fatturasse all'utente finale. Il venditore, in tale fattispecie, anticipa il pagamento di quanto dovuto al distributore per poi rivalersi sul cliente. Tale meccanismo ha fatto si che il rischio di credito ricadesse unicamente sull'esercente la vendita, nel caso in cui il cliente finale risultasse inadempiente al pagamento della «bolletta».
  A fronte di tale circostanza aggravata dal crescente fenomeno della morosità, accentuato dalla crisi economica degli ultimi anni, l'Autorità, nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni in materia, ha ritenuto di intervenire con l'emanazione delle delibere ARG/elt 191/09 e ARG/elt 219/10, con l'obiettivo di ridurre l'entità del problema. A tal fine ha istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, il cosiddetto Sistema Indennitario, volto ad assicurare all'esercente la vendita, che vanta una posizione creditoria nei confronti di un cliente finale che ha cambiato fornitore, di ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi mesi di erogazione della fornitura.
  Evidenzio, tuttavia, che il Sistema Indenniario, partito nel 2011, non ha svolto continuativamente la propria attività, in ragione dei ricorsi proposti al TAR e al C.d.S., quest'ultimo tutt'ora pendente, quindi non si è ancora in grado di constatarne l'efficacia anche rispetto alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante.
  Da ultimo, l'Autorità, con deliberazione 19 dicembre 2013 612/2013/R/eel, ha previsto di sviluppare gli adempimenti necessari alla predisposizione di un codice di rete tipo disciplinante il rapporto contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti che accedono alle reti delle medesime (venditori), prevedendo al contempo di attuare un prioritario intervento rispetto ai seguenti aspetti:
   a. la regolazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri di sistema di cui al comma 38.1 del TIT;
   b. la definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto.

  A riguardo, si è appreso che, in data 14 marzo 2014, ha avuto luogo il primo incontro di un gruppo di lavoro, che ha visto la partecipazione delle imprese distributrici e dei venditori, anche a mezzo delle loro associazioni rappresentative, con la finalità di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti in relazione ai citati punti a) e b).
  Rispetto agli elementi finora acquisiti, gli Uffici dell'Autorità stanno procedendo alla predisposizione di un documento di consultazione che riporta gli orientamenti dell'Autorità in materia e che dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno 2014.
  La regolazione, peraltro, degli aspetti contrattuali in questione risulta di particolare rilevanza e richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti dei venditori – in termini di minore onerosità per l'accesso al sistema – delle imprese distributrici e in ultima analisi del sistema e dei clienti finali, in tema di sicurezza e di stabilità rispetto all'operatività di una molteplicità di utenti.

Classificazione EUROVOC:
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