ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/01081
Firmatari
Primo firmatario: ALBANELLA LUISELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01509
presentato da
ALBANELLA Luisella
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   ALBANELLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il tribunale amministrativo della regionale Sicilia – sezione distaccata di Catania (sezione Seconda) – il 18 febbraio 2013 con Sentenza n. 523 sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2012, proposto dai genitori di 2 alunni dell'ICS di Valverde (Catania), ha deliberato che l'adozione dell'orario delle lezioni distribuito su cinque giorni settimanali – dal lunedì al venerdì, in funzione del quale il monte ore settimanali è stato ridotto da 30 a 27 ore – non corrisponde a quanto previsto dal Piano dell'offerta formativa consegnato alle famiglie al momento dell'iscrizione dei bambini alla prima classe;
   peraltro, già il C.G.A. Palermo in data 5 settembre 2013, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2012/2013, aveva concesso la sospensiva delle delibere impugnate con la seguente motivazione «le modifiche contestate non tengono conto adeguatamente delle esigenze formative degli alunni che sarebbero assoggettati da un orario eccessivamente lungo». Infatti, secondo quanto deliberato dal consiglio d'istituto coi provvedimenti impugnati, l'orario scolastico prevedeva che le classi dalle prime alle quarte elementari avrebbero effettuato lezione (a fronte di un monte ore settimanali immotivatamente ridotto da 30 a 27) dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.40 (con unità oraria ridotta a 55 minuti); le quinte elementari e le scuole medie (con monte settimanale obbligatorio di 30 ore) sarebbero state organizzate dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.10 alle ore 14.10, per un totale di 6 ore di lezione al giorno, consecutive, senza pausa pranzo. Una forzata «settimana corta» con attività scolastica solo antimeridiana;
   si è a conoscenza del fatto che successivamente alla citata sentenza del TAR Catania la dirigente scolastica dell'istituto in oggetto abbia decretato il ripristino dell'orario delle 30 ore settimanali solo ed esclusivamente per le due classi frequentate dai figli dei due genitori ricorrenti, anziché per tutte le classi intermedie, come da sentenza, e in più i genitori «non ricorrenti» hanno ottenuto dalla dirigente l'autorizzazione a prelevare i propri figli un'ora prima del dovuto;
   tale azione ha determinato il palesarsi di una grave ritorsione nei confronti dei minori – figli dei genitori ricorrenti – che, reintegrati nel loro diritto, sono stati costretti a rimanere isolati nelle rispettive classi e discriminati per una campagna di rivalsa offensiva del diritto e della deontologia professionale nonché degli obblighi del pubblico dipendente;
   i genitori ricorrenti hanno inteso tutelare il diritto alla formazione e all'istruzione degli alunni e che non possono per questo divenire oggetto di ritorsione né gli stessi genitori e meno che mai i loro figli;
   visto il rilievo della notizia è intervenuto anche il sindacato che attraverso la pubblicazione di un comunicato dello scorso 6 giugno 2013 ha dichiarato che «(...) Il pronunciamento del Tar rende evidente le forzature di un sistema scolastico siciliano che pur di ricorrere alla settimana corta, che prevede 30 ore settimanali, e non 40, è disposto a sacrificare ore di lezione fuori da quanto stabilito dalla legge, restringendole addirittura a 27. Tutto questo mentre gli alunni del centro e del nord d'Italia frequentano solitamente 40 ore a settimana; in cinque anni sarebbero 2.145 ore in meno e conseguenziali tagli di posti in organico in un ambito in cui i precari della scuola cercano, al contrario, nuove occasioni di lavoro»;
   il Tar ha obbligato la scuola a mantenere il monte delle trenta ore (e non delle 27 come era stato predisposto dall'istituto) a seguito del ricorso di due genitori che hanno scelto di non privare i propri figli, così come prevede la legge nel rispetto del diritto alla continuità, di preziose ore di studio, seppur condividendo la formula della settimana corta, che sfocia come in tante scuole nel sabato libero ma a fronte di necessari rientri pomeridiani, su cui distribuire le lezioni del sabato;
   l'organizzazione oraria dell'attività didattica è libera nell'esercizio dell'autonomia scolastica, va però esercitata all'interno di un quadro regolativo che ne stabilisce natura, scopi e limiti;
   tale fenomeno di libero arbitrio dell'esercizio dell'autonomia scolastica non è un fenomeno isolato ma interessa la quasi totalità delle scuole della regione Sicilia, generando un decadimento della qualità dell'offerta formativa, un inconfutabile peggioramento della qualità del rapporto insegnamento-apprendimento, il mancato rispetto dei naturali ritmi fisiologici e psicologici dei bambini;
   l'organizzazione oraria oggetto del ricorso al TAR Catania secondo l'interrogante per la riduzione del monte ore settimanale si pone in contrasto con il decreto interministeriale sugli organici, la circolare ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012, che in presenza di risorse di organico sufficienti (come nel caso a mano), tutela e garantisce, assegnandogli priorità assoluta, il diritto al mantenimento dei quadri orari degli anni precedenti; per la riduzione dell'unità oraria non recuperata: il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 che all'articolo 4 comma 2/b prevede la definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria a fronte dell'utilizzazione degli spazi orari residui nell'ambito del curricolo obbligatorio. Tale recupero dovrebbe quindi essere previsto nel Pof; per l'assoggettamento dei bambini a sei ore di lezione consecutive senza pause pranzo e senza i necessari rientri pomeridiani: il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 che all'articolo 1, comma 2 specifica che l'autonomia si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi adeguati alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (nel caso bambini dai 5 ai 13 anni) con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento (6 ore al giorno non rappresentano un miglioramento dell'offerta formativa); e ancora il decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009 che all'articolo 5 comma 4 rende obbligatoria per le classi a tempo prolungato di 36 ore settimanali (come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo) lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane, impedendo quindi di poter ricorrere a 6 ore consecutive su 6 giorni. Per evidente analogia non sono fattibili sei ore consecutive su 5 giorni come previsto dalla organizzazione oraria impugnata –:
   se il Ministro interrogato, in considerazione delle notizie succitate intenda verificare e richiamare al rispetto degli scopi dell'autonomia scolastica e del quadro normativo che la definisce, per assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico nell'ICS di Valverde (Catania), come in tutte le scuole della regione Sicilia, nell'adempimento della pronuncia del Tar e nel rispetto del diritto allo studio degli alunni e della qualità dell'offerta formativa;
   se il Ministro interrogato non ravveda la necessità di monitorare gli effetti degli ulteriori tagli agli organici causati dal distorto esercizio dell'autonomia scolastica affinché a tutti gli studenti vengano garantite uguali opportunità di apprendimento, sia dal punto di vista qualitativo (adeguata distribuzione delle attività didattiche) sia sotto l'aspetto delle possibilità di scelta tra diverse organizzazioni orarie (settimana corta e settimana lunga).
(5-01509)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

soppressione di posti di lavoro

contrazione della settimana

diritto all'istruzione

insegnamento

istituto di istruzione

alunno

giurisdizione amministrativa