ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01497

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 121 del 19/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOTTI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 19/11/2013
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/11/2013
Stato iter:
21/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/11/2013
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 21/11/2013
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/11/2013

SVOLTO IL 21/11/2013

CONCLUSO IL 21/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01497
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Martedì 19 novembre 2013, seduta n. 121

   ROTTA, LOTTI e TULLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   sul tema della sicurezza stradale si sono avuti numerosi interventi normativi negli ultimi anni, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea che inseriscono, con il piano d'azione stradale del 2010 e il libro bianco sui trasporti del 2011, tra gli obiettivi principali dell'Unione europea il dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti entro il 2020;
   nel corso della XVI Legislatura è invece intervenuta, con la legge n. 120 del 2010 un'ampia riforma del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Le principali modifiche hanno riguardato l'equipaggiamento e la sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale e la modifica dell'apparato sanzionatorio. Tra queste si evidenziano: la modifica alle sanzioni per guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti e l'introduzione del principio «chi guida non beve» che vale per i giovani di età compresa fra 18 e 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente, nonché per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose: questi soggetti per non incorrere in alcuna sanzione dovranno comunque avere un tasso alcolemico pari a zero;
   ulteriori interventi legislativi hanno poi contribuito alla ridefinizione del quadro sanzionatorio correlato ai comportamenti più pericolosi dei conducenti. In particolare: il decreto-legge n. 92 del 2008 ha aggravato le pene per il delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto se commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la legge n. 94 del 2009 in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed ha esteso il periodo di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o alterazione per sostanze psicotrope;
   si continuano comunque a registrare episodi tragici come quello accaduto a Veronella (Verona) nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2013, in cui quattro ragazzi tra i 17 e i 20 giovani, Enrico Boseggia, 20 anni, Nico Bottegal, 18, Anna Koudiakov, 18 e Michel Casarotto, 17, hanno perso la vita, uccisi dall'impatto della loro auto con quella guidata da un 31 enne, Roberto Tardivello Rizzi, che guidava ubriaco;
   in giurisprudenza permangono orientamenti difformi in ordine alla qualificazione dell'omicidio commesso in conseguenza dell'abuso di alcool o dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in particolare se lo stesso debba essere qualificato come colposo ovvero caratterizzato da dolo eventuale o diretto;
   la recente giurisprudenza penale (Cassazione Penale, Sez. I, n. 23588/12 e Cassazione Penale, Sez. I, n. 10411/11) ha messo in proposito in evidenza che il dolo eventuale è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale –:
   se, alla luce del monitoraggio dello stato di attuazione e degli effetti delle disposizioni introdotte tra il 2008 e il 2010, nonché degli orientamenti della giurisprudenza, si intendano assumere ulteriori iniziative volte a garantire una riduzione dell'incidentalità dovuta ad abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. (5-01497)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01497

  Come è noto agli Onorevoli interroganti, l'attenzione del legislatore sul tema dell'incidentalità stradale connessa alla violazione delle norme comportamentali relative al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, si è andata via via intensificando negli anni 2008-2010.
  In particolare, la legge n. 120 del 2010 non solo ha ridefinito la disciplina prescrittiva e sanzionatoria, anche accessoria, degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, ma ha anche introdotto un articolo dedicato a neopatentati, giovani fino a 21 anni e conducenti professionali: l'articolo 186-bis del Codice della Strada richiede per tali soggetti una condotta di guida cosiddetta «alcool zero» punendo, quale illecito amministrativo, anche un tasso alcolemico inferiore o pari a 0,5 per cento g/l, consentito alle altre categorie di conducenti.
  Successivamente, con l'A.C. 4662 la sensibilità del legislatore era tornata sul tema ipotizzando una fattispecie delittuosa ad hoc, l’«omicidio stradale», da configurarsi quando un conducente avesse commesso omicidio in condizioni di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero di guida alterata per l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti e punibile, tra l'altro, con il divieto assoluto di conseguire una nuova patente di guida (ergastolo della patente). L'omicidio stradale sarebbe stato configurabile, altresì, qualora l'evento morte fosse seguito alla condotta del conducente che, dopo il fatto, non avesse ottemperato all'obbligo di fermarsi e/o di prestare soccorso alle persone ferite.
  A seguito di approfondimenti, ed in specie a seguito di apposita indagine conoscitiva esperita dalla Commissione IX della Camera, nella quale, tra l'altro, sono stati auditi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, tale ipotesi fu accantonata per due principali ordini di ragioni:
   furono rappresentate grandi perplessità sotto il profilo dell'elemento psicologico che, se non definibile come colposo o doloso comune, avrebbe configurato una ipotesi di responsabilità oggettiva, preclusa nel diritto penale;
   con riferimento, poi, alla sanzione amministrativa accessoria del cosiddetto «ergastolo della patente», si evidenziò la necessità di una valutazione comparativa del sistema sanzionatorio previsto, per fattispecie analoghe, in altri Stati dell'Unione europea, compatibilmente con il diritto della quale andrebbe altresì valutata la introducenda sanzione.

  Conseguentemente, ci si è successivamente orientati o verso puntuali modifiche del codice penale (il cui articolo 589, comma 3, già prevede una specifica ipotesi di omicidio colposo commesso a seguito di violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale), o verso principi di armonizzazione del procedimento di applicazione delle sanzioni.
  Tale orientamento è diventato da ultimo esplicito criterio di delega nell'ambito dell'A.C. 1588, già all'esame della IX Commissione Camera, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada», il cui articolo 2, comma 1, lettere c) ed e) espressamente prevedono interventi del legislatore delegato intesi ad una revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione (soddisfacendo, in tal senso, i continui richiami della Corte di Giustizia europea), a tal fine prevedendo anche la possibilità, per quel che qui rileva, di:
   graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;
   parallelamente, inasprire le sanzioni comminate per condotte particolarmente pericolose, specie se in danno degli utenti deboli;
   di revisione della disciplina in materia di ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso i verbali di accertamento delle violazioni a norme comportamentali del codice della strada. L'opportunità di coordinarne i rimedi si palesa di tutta evidenza ove si consideri che, ad esempio, il prefetto non può – in caso di rigetto del ricorso – infliggere una pena inferiore al doppio del minimo edittale, mentre resta fermo il principio del libero convincimento per il giudice.

  In ogni caso, devo far presente, anche alla luce di quanto recentemente affermato dal Ministro Lupi e dal Ministro Alfano, che stiamo ulteriormente verificando la praticabilità e l'efficacia, nei casi più gravi, dell'introduzione dell'omicidio stradale e del cosiddetto ergastolo della patente.
  Ricordo, inoltre, che al fine di contrastare e prevenire l'uso di alcol e droghe da parte dei conducenti, negli ultimi anni ha instaurato un forte rapporto di collaborazione istituzionale con le Forze di Polizia (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) fornendo a queste, mezzi e dispositivi tecnici di controllo (autoveicoli attrezzati, etilometri, precursori etilometrici, kit per i controlli di screening sulle sostanze stupefacenti).
  Attraverso questa collaborazione è stato possibile, ad esempio nel caso della guida in stato di ebbrezza, aumentare il numero di controlli in maniera rilevante che sono passati da 241.932 nel 2006 fino ad arrivare nel 2010 a 1.643.135.
  Confrontando il numero dei conducenti controllati con il numero di infrazioni comminate dal 2007 al 2010 si osserva che l'aumento dei controlli è stato accompagnato, in particolare negli ultimi 2 anni, da una riduzione dei casi positivi accertati ai sensi dell'articolo 186 del CdS del 13,7 per cento; ma non basta, abbiamo l'obbligo di continuare a ridurre le stragi sulle nostre strade che provocano costi umani sociali ed anche sanitari elevatissimi.
  Ricordo, infine, che lo scorso 18 novembre è partita la nuova campagna sulla sicurezza stradale «Sulla Buona Strada» specificamente orientata alla tutela dell'utenza debole come i bambini, i pedoni e i ciclisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

alcolismo

sicurezza stradale

stupefacente

mortalita'

regolamentazione del traffico

trasporto viaggiatori

automobile

circolazione stradale