ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01433

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
13/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/11/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013

SVOLTO IL 13/11/2013

CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01433
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in fase di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto all'articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES), il comma 4-quater, al fine di consentire ai comuni di continuare ad applicare il regime del tributo (Tarsu) o della tariffa (Tia 1 o Tia 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012, derogando così al comma 46 dell'articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedeva l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e quindi di mantenere sostanzialmente in essere per il 2013 il sistema di pagamento del servizio rifiuti già in vigore per il 2012;
   la suddetta possibilità è data dalla legge indistintamente a tutti i comuni, siano essi in regime TARSU o TIA, prevedendo come unico vincolo la deliberazione entro il termine ultimo previsto per il bilancio preventivo degli enti locali, attualmente fissato al 30 novembre 2013;
   questa sembra essere l'unica interpretazione possibile della norma, salvo diversa opinione da parte del Governo, che rischierebbe tuttavia di aprire contenziosi significativi;
   sembra quindi assodato che un comune soggetto a TIA per il 2012 possa mantenere tale regime anche per il 2013, procedendo ad apposito aggiustamento, anche nel caso in cui avesse già approvato il preventivo 2013;
   la TIA, almeno limitatamente alle utenze non domestiche, si configura come tariffa esatta a pagamento di un servizio, e non come tassa a copertura di un costo, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità per i soggetti IVA di poter scaricare l'IVA relativa;
   risulta all'interrogante che alcuni soggetti erogatori del servizio, anche di primaria importanza nazionale, sostengono che tale possibilità non sarebbe consentita dal tenore della norma, con riferimento all'IVA relativa al servizio rifiuti;
   non è chiaro su quale presupposto giuridico possa basarsi tale interpretazione, essendo la TIA una tariffa a tutti gli effetti, pur se pagata su servizi non reperibili sul libero mercato, e come tale pagata e messa a bilancio dalle imprese dei territori soggetti;
   qualora prevalesse l'interpretazione che la frazione del tributo imputabile all'IVA non è scaricabile, questa si tradurrebbe in un significativo aggravio per le imprese, data l'aliquota fissata al 10 per cento –:
   quale sia, alla luce di quanto esposto in premessa, la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alla piena deducibilità o meno dell'IVA relativa alla TIA delle utenze non domestiche. (5-01433)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01433

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta che con l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è stato consentito ai comuni di continuare ad applicare, anche per il 2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES.
  Pertanto, l'onorevole interrogante chiede di sapere se nel caso in cui un comune abbia applicato la TIA nel 2012 e continui ad applicarla nel 2013, possa essere consentito agli utenti che sono anche soggetti passivi dell'IVA di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sulla tariffa rifiuti.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, preliminarmente, fa presente che l'ipotesi interpretativa secondo la quale l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102/2013 consenta effettivamente ai comuni di continuare ad applicare, anche per il 2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES, comporta notevoli criticità che meritano le seguenti riflessioni.
  Il citato comma 4-quater, prevede che «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottate entro il termine fissato all'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
  Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».
  Dalla lettura del primo periodo del citato comma 4-quater, sembrerebbe emergere che la deroga a quanto stabilito nel comma 46, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 – il quale ha statuito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
  Vale la pena di accennare anche all'evoluzione dell’iter parlamentare di conversione del citato decreto-legge n. 102 del 2013. Il testo dell'emendamento che ha aggiunto il comma 4-quater, all'articolo 5, del provvedimento, prevedeva, infatti, originariamente (A.C. 1544-A) che, per l'anno 2013, il comune «[...] può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa, relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012 [...]».
  Tale formulazione risulta, invece, sostanzialmente diversa da quella approvata definitivamente dal Senato (A.S. n. 1107), secondo la quale, il comune «[...] può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nei 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno [...]».
  Secondo il Dipartimento delle Finanze, se questo fosse l'ambito applicativo della prima parte del comma in esame, si dovrebbe ritenere che anche l'ulteriore disposizione contenuta nell'ultimo periodo dello stesso comma 4-quater, dovrebbe seguire lo stesso criterio interpretativo.
  La norma in questione, nel prevedere che «nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso», potrebbe avere soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero stati in regime di TARSU, precisando che in tale ipotesi si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune.
  Occorre, anche, aggiungere che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (AS. 1120), istituisce all'articolo 20 la TARI, quale componente del TRISE, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, riproponendo sostanzialmente la stessa disciplina della TARES. Pertanto, potrebbe destare non poche perplessità operare una scelta normativa e regolamentare diretta a ripristinare, solo momentaneamente, un regime pregresso che dovrà essere, comunque, abbandonato in un breve lasso di tempo.
  Il Dipartimento ritiene, quindi, che la deroga relativa al comma 46 del menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 debba ritenersi limitata in ogni caso all'aspetto relativo ai costi.
  Il Dipartimento ritiene opportuno, infine, sottolineare che ove si ritenesse, invece, che con la norma si sia effettivamente voluto ripristinare i precedenti prelievi in materia di rifiuti, potrebbero sorgere problemi, non solo in ordine all'applicazione dell'IVA sulla TIA, ma anche sulla riscossione della cosiddetta maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante che lo stesso comma 4-quater disponga che «sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento».
  Infatti, l'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011», che è appunto quello previsto per la TARES.
  Alla luce dell'inquadramento sistematico della norma in commento sopra riportato, le questioni relative alla applicabilità dell'IVA alla TIA, con riferimento al prelievo vigente nell'anno 2013, non sembrano sussistere.
  Nondimeno, il Dipartimento sottolinea che, come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 328 del 24 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA è detraibile solo se è relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili.
  Inoltre, è altresì dall'amministrazione Finanziaria stato chiarito che il contribuente non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se il diritto alla detrazione gli competa e possa essere esercitato, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano «afferenti», cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto a detrazione. Naturalmente, deve trattarsi di una destinazione avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all'attività concretamente esercitata dal contribuente. Ciò in quanto se da tale valutazione prospettica scaturisce che i beni ed i servizi medesimi sono normalmente destinati ad essere impiegati in operazioni non soggette all'imposta, il contribuente deve astenersi dall'operare la detrazione dell'imposta inerente ai predetti acquisti.
  L'adozione del criterio della detrazione sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, senza cioè attendere la loro utilizzazione, comporta che se i beni ed i servizi medesimi verranno poi impiegati per realizzare operazioni che conferiscono il diritto a detrarre un ammontare maggiore d'imposta rispetto a quello detratto inizialmente, il contribuente dovrà procedere alle necessarie rettifiche in favore dell'erario.
  In ogni caso, occorre considerare anche quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 8 del 13 marzo 2009 al paragrafo 6.9, laddove viene chiarito che il cessionario di beni o committente di servizi nei cui confronti il cedente/prestatore abbia erroneamente esercitato la rivalsa per un'operazione oggettivamente non soggetta ad IVA o esente, non ha titolo per esercitare il diritto alla detrazione.
  Nel richiamato documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ribadisce, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia europea (cfr sentenza 13 dicembre 1989, in causa C-342/87, Genius Holding) e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr sentenze n. 12547/2001 e n. 1607 del 25 gennaio 2008, n. 1607), che l'esercizio del diritto alla detrazione per i beni ed i servizi acquistati deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad operazioni soggette ad IVA o versate in quanto effettivamente dovute, e non si estende all'imposta addebitata solo perché indicata in fattura.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

detrazione fiscale

IVA

liberalizzazione del mercato

rifiuti