ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
13/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/11/2013
Resoconto CAPEZZONE DANIELE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/11/2013
Resoconto CAPEZZONE DANIELE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013

SVOLTO IL 13/11/2013

CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01432
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» prevede, a fini di copertura finanziaria delle misure contenute nel provvedimento, l'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento sulle operazioni di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
   tale aumento dell'IVA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014;
   le citate disposizioni richiedono alcuni chiarimenti in ordine alla loro applicazione, avuto riguardo alle modalità di determinazione dei prezzi degli alimenti e bevande somministrati mediante i distributori automatici in questione;
   occorre tener conto che la modifica dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici incide sul prezzo relativo ai singoli alimenti e bevande che sono di volta in volta oggetto delle operazioni di somministrazione: tali prezzi devono, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, essere modificati, per adeguarli alla più elevata aliquota IVA stabilita dal decreto-legge n. 63 del 2013;
   per altro verso, la collocazione dei distributori automatici all'interno di stabilimenti, edifici o comunque strutture destinate a collettività, si fonda su contratti o convenzioni stipulate tra il soggetto che svolge l'attività imprenditoriale di gestire i distributori automatici e il soggetto (pubblico o privato) che è proprietario o gestisce l'edificio destinato a collettività nel quale i distributori medesimi sono collocati; i contratti o le convenzioni in questione fissano i prezzi unitari degli alimenti o bevande oggetto di somministrazione mediante i distributori automatici e può dunque anche accadere che l'installazione dei distributori in una determinata struttura sia preceduta da una gara o comunque da una comparazione tra le proposte presentate da più soggetti che gestiscono distributori automatici, in cui parametro fondamentale o addirittura esclusivo di scelta dell'uno o dell'altro soggetto è rappresentato dal prezzo stabilito per le singole operazioni di somministrazione di alimenti o bevande;
   per questa ragione possono emergere profili problematici con riferimento all'attuazione dei contratti o delle convenzioni che siano stati stipulati tra il gestore del distributore e il gestore della struttura in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013 e che abbiano una durata che va oltre il 1° gennaio 2014;
   in tal caso, se nei contratti o nelle convenzioni tra il gestore dei distributori e il gestore della struttura sono fissati i prezzi dei singoli alimenti e bevande oggetto di somministrazione comprensivi di IVA, il gestore del distributore avrà facoltà di modificare in aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi suddetti, rispetto a quanto stabilito nel contratto o nella convenzione, nella misura necessaria per applicare la diversa e più elevata aliquota IVA stabilita dal decreto-legge n. 63 del 2013: ciò in base ai principi generali che definiscono la natura dell'imposta sul valore aggiunto, che, come è noto, incide sul consumatore finale; le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 63, pertanto, hanno l'effetto di modificare rapporti contrattuali già in essere alla data in cui le disposizioni medesime sono entrate in vigore;
   sarebbe assolutamente opportuno chiarire espressamente, in via interpretativa, mediante apposita circolare del Ministero o mediante apposito atto del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dalle disposizioni recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, discende la facoltà del gestore del distributore di rivedere i prezzi degli alimenti e bevande oggetto di somministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella misura necessaria, per adeguarli all'aumento dell'IVA, imposto dalla disposizione di legge;
   l'opportunità dei chiarimenti prospettati deriva anche dall'esigenza di prevenire l'insorgere di contenziosi, che costituirebbero per le imprese del settore un pesante ostacolo rispetto al normale svolgimento della propria attività –:
   se il Governo intenda adottare appositi atti che, in via interpretativa, precisino le modalità di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fornendo i chiarimenti e le indicazioni illustrati in premessa. (5-01432)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01432

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto il Presidente Capezzone chiede al Governo di «chiarire espressamente che dalle disposizioni recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, discende la facoltà del gestore del distributore di rivedere i prezzi degli alimenti e bevande oggetto di somministrazione a decorrere dai 1o gennaio 2014, nella misura necessaria, per adeguarli all'aumento dell'IVA imposto dalla disposizione di legge».
  Pertanto, il Presidente sollecita il Governo all'adozione di appositi documenti di prassi che precisino compiutamente le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  Al riguardo, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» ha elevato dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA cui sono soggette le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.
  Tale incremento si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014.
  Ciò posto, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la questione sollevata dal Presidente Capezzone riguarda, in termini generali, gli effetti prodotti dagli aumenti di aliquota IVA in caso di prezzi già prefissati contrattualmente.
  Nello specifico, su questioni relative agli effetti prodotti dagli aumenti dell'aliquota IVA relativamente ai rapporti contrattuali sottostanti, l'Agenzia non si è mai pronunciata, neanche in occasione del recente incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento.
  L'Agenzia delle Entrate, infatti, è competente a fornire chiarimenti in merito agli adempimenti e agli obblighi che attengono ai rapporti di natura tributaria, vale a dire ai rapporti che intercorrono tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, e non anche in merito alle vicende contrattuali dei soggetti privati, che – regolate dalla norme civilistiche – sono estranee alla sfera di competenza dell'Agenzia.
  In particolare, è il caso di precisare che, ai fini IVA, il rapporto tributario intercorre tra l'Amministrazione finanziaria e l'operatore economico, debitore d'imposta, tenuto al relativo versamento, mentre è estranea a tale ambito anche la rivalsa dell'IVA esercitata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente, rispetto alla quale eventuali controversie sono, infatti, demandate alla competenza della giurisdizione civile.
  Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia riferisce di non poter dar corso alla richiesta del Presidente che auspica un intervento dell'Agenzia delle Entrate (o comunque dell'Amministrazione finanziaria) in merito ai rapporti di natura prettamente privatistica che intercorrono tra gestore del distributore e proprietario (o gestore) dell'immobile nel quale il distributore è collocato, in mancanza di uno specifico intervento normativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

distributore automatico

fissazione dei prezzi

applicazione della legge

procedura CE d'infrazione

aliquota IVA

bevanda