Legislatura: 17Seduta di annuncio: 113 del 07/11/2013
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 07/11/2013
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2013
TRASFORMA IL 11/03/2014
TRASFORMATO IL 11/03/2014
CONCLUSO IL 11/03/2014
TINO IANNUZZI. —
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 13 aprile 2013 n. 39, recante «Norme in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico», ha giustamente introdotto un regime normativo più rigoroso e severo per eliminare ogni conflitto di interessi ed ogni sovrapposizione di ruoli e di poteri nell'assunzione e nell'esercizio di funzioni pubbliche e di responsabilità elettive;
tale decreto legislativo è stato finalmente varato, dopo tanti rinvii e dopo tanti ritardi, per evitare negative confusioni di ruoli, pregiudizievoli per la imparzialità ed il prestigio delle istituzioni pubbliche e per la attuazione dei principi prioritari di trasparenza e di libertà di scelta dei cittadini;
in questo spirito, assolutamente condivisibile, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 14, ha fissato giustamente la incompatibilità fra gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, da un lato, e le cariche di componente delle giunte e dei consigli di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di eliminare commistioni gravi e pregiudizievoli di poteri e di ruoli pubblici;
tuttavia sono sorte incertezze e perplessità sull'ambito ed i limiti di applicazione della nuova normativa;
è necessario che le cause di incompatibilità si riferiscano a situazioni di obiettiva commistione e confusione di ruoli, riguardando fattispecie nelle quali effettivamente vengano esercitati poteri di gestione e di amministrazione nelle organizzazione delle attività sanitarie, in quanto tali non compatibili con cariche elettive nelle amministrazioni locali;
le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sono insuscettibili di applicazione analogica o estensiva che vulnererebbero il diritto di elettorato passivo, oggetto di pregnante tutela costituzionale;
esse, invece, vanno interpretate rigorosamente nei limiti della loro formulazione letterale, senza inammissibili estensioni;
occorre chiarire e fugare ogni dubbio circa la portata applicativa di questa normativa;
in particolare, è opportuno, pertanto, chiarire, con atti ministeriali ufficiali, che le cause di incompatibilità di cui al citato articolo 14 non si riferiscono ai dirigenti medici di unità operativa di strutture complesse delle aziende sanitarie locali (i primari ospedalieri di un tempo), che non sono titolari di alcun potere di amministrazione attiva e di gestione, ne hanno alcun ruolo in ordine alla conduzione ed alla selezione del personale sanitario, né tantomeno, in ordine alla destinazione ed all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nelle aziende medesime;
questo chiarimento si impone per evitare l'ingiusto depauperamento del futuro quadro degli amministratori locali, e per scongiurare inevitabili contenziosi –:
se il Ministro intenda adottare – una iniziativa diretta a precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 di recentissima entrata in vigore – per chiarire che non sussistano cause di incompatibilità fra gli incarichi di Dirigente medico di unità operativa delle strutture complesse delle aziende sanitarie locali e le cariche di componente delle giunte e del consiglio, e, quindi, di sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per tutte le obiettive e fondate motivazioni e considerazioni sopraevidenziate. (5-01409)
EUROVOC :ente locale
pubblica amministrazione
servizio sanitario nazionale
eleggibilita'