ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01404

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 113 del 07/11/2013
Trasformazioni
Trasformato il 19/12/2013 in 4/03000
Firmatari
Primo firmatario: FOSSATI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 07/11/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 07/11/2013
Stato iter:
19/12/2013
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2013

SOLLECITO IL 17/12/2013

TRASFORMA IL 19/12/2013

TRASFORMATO IL 19/12/2013

CONCLUSO IL 19/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01404
presentato da
FOSSATI Filippo
testo di
Giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 113

   FOSSATI, MOLEA e COCCIA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   le NOIF (Norme organizzative interne FIGC) disciplinano il «vincolo» dei calciatori/calciatrici dilettanti con gli articoli 32 e 32-bis in particolare, l'articolo 32 al comma 1 prescrive che: «I calciatori “giovani”, dal 14o anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la società della Lega nazionale dilettanti per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25o anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”». Al comma 1-bis si statuisce inoltre: “Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'articolo 118 delle NOIF, ed al comma 2 si dice che: «calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18o anno, la qualifica di «non professionista»;
   il Parlamento europeo attraverso la risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla «Dimensione europea dello sport» (2011/2087(INI)) ai dal 71 al 74 sostiene con forza:
    a) che ai fini di uno sviluppo sostenibile del movimento sportivo in Europa e della diffusione della sua influenza positiva sugli individui e la società, è necessario formare i giocatori a livello locale e investire nell'educazione allo sport, reputa pertanto necessario garantire che lo sport ad alto livello non incida sullo sviluppo dei giovani sportivi, sugli sport amatoriali e sul ruolo essenziale delle organizzazioni sportive di base;
    b) il proprio impegno a favore della norma di formare i giocatori localmente («home-grown player rule») e ritiene che potrebbe fungere da modello per altre leghe professionali in Europa, sostiene il proseguimento degli sforzi, da parte degli organi direttivi sportivi, intesi a incoraggiare la formazione dei giovani giocatori locali entro i limiti del diritto dell'Unione, in modo da rafforzare l'equilibrio competitivo nell'ambito delle gare e il sano sviluppo del modello sportivo europeo;
    c) che la valorizzazione di nuovi talenti rappresenti una delle attività principali delle società sportive e che un'eccessiva dipendenza dal trasferimento dei giocatori possa minare i valori dello sport;
    d) l'importanza delle indennità di formazione, poiché queste rappresentano un efficace meccanismo di protezione dei centri di formazione e una giusta redditività del capitale investito;
   il punto 12.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (deliberati dal Consiglio Nazionale del Coni il 2 febbraio 2012 e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012) in forza del quale il vincolo sportivo è a tempo determinato e gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata, la quale dovrà tenere in considerazione il problema dell'abbandono precoce all'attività sportiva, in quanto sempre più riguarda i nostri giovani nella fase post-adolescenziale delle loro vite ed il vincolo è anche una delle cause di abbandono dell'attività agonistica;
   il punto n. 8 dei principi generali ed inderogabili della Carta olimpica (vera e propria norma fondamentale di tutto l'ordinamento sportivo internazionale), ai sensi del quale la pratica sportiva è un diritto dell'uomo (....); ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità;
   all'articolo 1 della legge n. 91 del 1981: tale norma dispone testualmente che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero» e di conseguenza tutte le disposizioni federali (di secondo livello, in quanto di grado regolamentare) non possono essere in contrasto;
   l'articolo 24, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato;
   la normativa italiana vigente in materia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche non tutela sufficientemente l'importante funzione svolta da questi soggetti per la disciplina del fenomeno sportivo per il riconoscimento e la promozione sociale dello sport dilettantistico, come invece succede negli altri Paesi europei e come viene espressamente richiamato all'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   è necessario porre i presupposti per affrontare adeguatamente temi, ritenuti prioritari anche in sede europea, come la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute, l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale nello sport compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport ed in quest'ottica impegnarsi a valorizzare il ruolo delle associazioni sportive senza scopo di lucro;
   sarà fondamentale introdurre un importante riconoscimento del volontariato sportivo attraverso il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche come organizzazioni promotrici dello stesso ai fini della legge quadro sul volontariato e degli strumenti giuridici connessi, alleggerendo la troppo gravosa responsabilità dei presidenti ed introducendo strumenti di agevolazione fiscale per consentire la maggiore diffusione possibile dello sport dilettantistico e dell'attività motoria;
   in questo contesto il concetto di «vincolo» per calciatori e calciatrici risulta essere, oltre che in contrasto a principi sostenuti nella normativa europea e, in parte, anche a quella italiana, uno strumento funzionale soltanto a supplire ad un deficit di regolamentazione dello sport dilettantistico, che non trova appropriate protezioni normative e un adeguato supporto in relazione alla importante funzione che svolge per la qualità della vita dei giovani atleti –:
   quali iniziative intenda adottare, nel quadro di un rafforzamento dello sport di base, per la crescita dei giovani atleti sul territorio e per agevolarne al massimo la permanenza nel mondo dello sport, nonché per cercare di valorizzare il lavoro quotidiano di chi spende grande parte della propria vita per la diffusione dello sport tra le giovani generazioni, favorendo, per quanto competenza, l'abolizione del sistema del «vincolo» per calciatori e calciatrici dilettanti in modo da rendere libera l'attività sportiva degli atleti come, del resto, già succede nelle stragrande maggioranza degli Stati europei. (5-01404)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organizzazione sportiva

giovane

formazione professionale

sport professionale

integrazione sociale

lavoro non remunerato