ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01397

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 06/11/2013
Stato iter:
17/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/04/2014
Resoconto BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 17/04/2014
Resoconto TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2013

DISCUSSIONE IL 17/04/2014

SVOLTO IL 17/04/2014

CONCLUSO IL 17/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01397
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112

   TURCO, TERZONI, MANNINO, LOREFICE, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, BUSINAROLO, PARENTELA, BECHIS e D'UVA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   legge regionale della regione Veneto del 12 agosto 2011, n. 17 pubblicata sul BUR della regione Veneto al n. 61 del 2011, «Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra» – consente a vari soggetti la ricerca, l'individuazione, il dissotterramento, e l'asporto dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale senza, in realtà, regolamentare il destino che gli stessi sopporteranno una volta che saranno stati asportati dai luoghi in cui giacciono da oltre 97 anni;
   la raccolta viene disciplinata in modo piuttosto disinvolto, e si consente, previa autorizzazione, l'asporto dei reperti mobili e cimeli a particolari soggetti:
    a) «che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra» (articolo 2, comma 2);
    b) ovvero «agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma» (articolo 2, comma 3);
   leggi simili riguardanti la ricerca ed il distacco delle vestigia e dei cimeli della prima guerra mondiale sono state varate anche nelle altre regioni alpine interessate dal teatro della grande guerra ovvero le regioni Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia;
   il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», indica quali siano i beni culturali:
    articolo 10, Beni culturali, comma 3: «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»;
   ed ancora all'articolo 11, Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, comma 1 lettera i): «le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2»;
   articolo 50, Distacco di beni culturali: «2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia»;
   questa legge della regione Veneto e simili leggi del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia, permettono sostanzialmente a privati non in possesso di titoli idonei inerenti a specifiche competenze in materia dei beni culturali ed in assenza di riconosciute capacità e conoscenze storico-artistiche di poter distaccare e fare propri i cimeli della prima guerra mondiale;
   viene, quindi, data la possibilità di asportare dal luogo di ritrovamento tutta una serie ai cimeli storico-militari che per i modi nei quali può essere attuata non dà alcuna garanzia relativamente al corretto recupero ed al trattamento conservativo che sarà riservato a tali cimeli, poiché, non viene richiesta alcuna preparazione o competenza specifica né alcuna particolare consapevolezza del valore storico dei reperti da parte del soggetto che effettua la ricerca ed il distacco;
   la regione Veneto prevede di fatto la facoltà di rilasciare un permesso, che non è abilitata a concedere, di «recuperare» beni culturali appartenenti allo Stato (proprietà dichiarata dal Codice dei beni culturali – decreto legislativo n. 42 del 2004), senza la previa autorizzazione della soprintendenza dei beni culturali;
   tali soggetti, non qualificati, anche se autorizzati, potranno cercare ed asportare a loro piacimento in tutta la regione Veneto i cimeli della prima guerra mondiale e farne ciò che vogliono: sia arricchendo costose collezioni private che nella quasi totalità dei casi saranno tenute nascoste per anni, sia, (ancora peggio) ponendoli in vendita sui mercati rionali o tematici dell'usato;
   si offre, quindi, a tali soggetti non titolati, quella che agli interroganti appare una facile scappatoia normativa che permette a «pochi eletti» di godere di un patrimonio che appartiene alla comunità e deve restare pubblico e che una volta rimosso nel modo errato non sarà mai più possibile ricostituire;
   il provvedimento adottato dall'amministrazione regionale veneta finisce per valorizzare, perciò ad avviso dell'interrogante, persone non competenti;
   si ritiene potrebbe essere più consono con le finalità di conservazione del patrimonio storico-militare italiano della prima guerra mondiale, riservare tale attività di ricerca e recupero a progetti nazionali e/o regionali congiunti e dedicati, che garantiscano l'impiego di soggetti titolati, auspicabilmente in possesso di lauree in materia di conservazione dei beni culturali, dotati della necessaria preparazione tecnica specifica, nel pieno rispetto della normativa nazionale di settore;
   il tutto con la ragionevole aspettativa che grazie alla supervisione dell'ente pubblico preposto alla ricerca e recupero, i reperti e cimeli che siano stati individuati, possano essere correttamente asportati dal sito di ritrovamento ed affidati in mani competenti per la loro successiva conservazione e valorizzazione con lo scopo dichiarato di andare a costituire un patrimonio storico-militare pubblico, non esclusivamente italiano ma globale e quindi alla portata di tutti –:
   se il Governo ritenga di assumere iniziative, anche con il coinvolgimento delle regioni, per assicurare una più piena salvaguardia dei beni e reperti storici e militari della prima guerra mondiale.
(5-01397)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01397

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Turco chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per assicurare una piena salvaguardia dei cimeli e reperti storici della prima guerra mondiale, posto che alcune leggi regionali ne autorizzano l'attività di ricerca e rimozione dal territorio.
  Ringrazio l'onorevole interrogante, che dà l'occasione alla Commissione e al Governo di soffermarsi su questo tema, nell'imminenza del centenario dell'inizio della Grande Guerra.
  Vorrei premettere che la legge regionale Veneto n. 17 del 2011, richiamata dall'onorevole interrogante è stata, all'epoca della sua approvazione, oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali che ne evidenziò, invero, alcuni profili di criticità, alla luce della normativa statale vigente.
  Occorre ricordare, infatti, che il legislatore statale, oltre un decennio fa, ha dettato, con la legge n. 78 del 2001 (la cosiddetta «legge Monticone»), un quadro organico di regole e principi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, che per la prima volta veniva considerato unitariamente e tutelato per legge.
  In sintesi, la legge Monticone – tuttora vigente – detta i seguenti principi:
   le vestigia della Grande Guerra (dalle fortezze alle tracce sul terreno alle lapidi e monumenti ai documenti cartacei e fotografici) sono un insieme unitario che documenta quell'evento storico pertanto ne è vietata l'alterazione e distruzione;
   tali vestigia sono protette da un sistema di tutela «più leggero» rispetto a quello proprio dei beni culturali in senso stretto e, in quanto documenti storici, nella tutela e valorizzazione va evitato ogni approccio selettivo, di parte o ideologico; la valorizzazione va condotta secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale;
   presso il Ministero è costituito un apposito Comitato tecnico scientifico per la valutazione e il finanziamento di progetti di tutela e valorizzazione.

  Per quanto riguarda l'attività di ricerca da parte di privati dei cimeli storico-militari (una attività che come è noto fra le due guerre mondiali aveva dato luogo a un vero e proprio mestiere, quello dei «recuperanti») il legislatore del 2001 ha ritenuto non opportuno assimilare la disciplina di tali beni a quella – invero stringente – dei beni di interesse archeologico veri e propri e ha rimesso alle regioni la disciplina legislativa della materia. Viene osservato infatti che buona parte dei beni mobili individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, avendo natura seriale, non presenta l'interesse culturale qualificato di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
  Non mancarono peraltro fin da allora quanti auspicavano invece l'adozione di una disciplina analoga a quella del patrimonio archeologico, in nome dell'interesse pubblico ad evitare la dispersione e l'appropriazione privata di beni ai quali sempre più la coscienza contemporanea va riconoscendo il valore di testimonianza di interesse pubblico. Ad oggi, comunque, la ricerca e l'apprensione di tali cose da parte di privati non è vietata dallo Stato. Quanto alla legge della regione Veneto, l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di raccolta dei cimeli predetti è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato A, tra i quali figura il «possesso di idonea conoscenza della disciplina della tutela dei beni culturali».
  Tuttavia questa Amministrazione, nell'analizzare il contenuto della legge del Veneto, si preoccupò di chiarire se l'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con le sole mani o con ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare, e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo, si ponesse in linea, oppure in contrasto, con il regime di riserva statale delle ricerche di cose di interesse storico, artistico, archeologico nel sottosuolo e con la connessa riserva di appartenenza statale (patrimonio indisponibile) dei reperti mobili da chiunque e in qualunque modo ritrovati (articoli 91 del codice dei beni culturali e del paesaggio e 826 e 839 del codice civile).
  Ed ancora: rilevò, nel medesimo testo regionale, una palese contraddittorietà nella parte in cui, pur dichiarando escluse «ogni caso operazioni di scavo» e limitando la ricerca consentita ai soli oggetti posti in superficie, dall'altro lato esso consentiva l'uso del metal detector, che serve ad individuare oggetti metallici sepolti servendosi delle sue proprietà magnetiche (uso che è in genere funzionale agli interventi di ricerca più distruttivi).
  Per spirito di collaborazione con la regione e cogliendo l'intento della legge regionale volta a regolamentare un'attività di ricerca minuta di oggetti, per lo più seriali come dianzi accennato e già ampiamente praticata dai cittadini nelle zone che furono teatro della Prima guerra mondiale, il Ministero richiese al Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio che i competenti organi regionali dessero formale assicurazione che, con successiva modifica normativa, oppure tramite eventuali linee guida o circolari applicative, fosse fatto espresso riferimento alla normativa statale di tutela dei beni culturali di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, escludendo dal novero delle attività consentite dalla legge regionale quelle di ricerca di reperti mobili e cimeli che potessero essere assimilate, di fatto, agli scavi archeologici, nonché che fosse contemplato un più diretto ed esplicito coinvolgimento dei soprintendenti, ai quali deve essere riconosciuto un ruolo indefettibile nella vigilanza sulle attività disciplinate dalla legge di tutela.
  Con successiva comunicazione, in effetti, il Capo di Gabinetto della Giunta regionale trasmetteva le rassicurazioni richieste, preannunciandone adeguata evidenza nei provvedimenti regionali attuativi della legge. In particolare riconosceva la competenza autorizzatoria dei soprintendenti in ogni eventuale attività di rimozione dei reperti che comportasse scavo, la esclusione, nell'ambito delle attività ricomprese nella legge regionale, dello svolgimento delle attività di ricerca in aree archeologiche, soprattutto con metal detector, e dello svolgimento di ogni tipo di attività ricompresa nel secondo comma dell'articolo 50 del Codice (distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale).
  Questo Ministero, del resto, ha comunque mantenuto una costante vigilanza del territorio attraverso i propri Uffici.
  Vorrei da ultimo segnalare l'impegno e l'attenzione del Governo alla tematica richiamata dall'onorevole Turco.
  Il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge n. 78, oltre ad avere elaborato le linee guida per gli interventi di tutela e valorizzazione di questo particolare patrimonio, esamina e approva annualmente i progetti presentati per il finanziamento, fra i quali merita particolare segnalazione il vasto complesso degli interventi già completati Sull'Altopiano dei Sette Comuni.
  Rammento infine che sono in corso i lavori del Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013 (quale organismo di conferma e di sviluppo del Comitato storico scientifico già costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012) chiamato a svolgere quei compiti di promozione e coordinamento di tutte le attività connesse alla commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale.
  Ed inoltre che il comma 308 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 143 del 2013 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale.
  La stessa legge, al successivo comma 309, al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

bene culturale

Veneto

prima guerra mondiale

protezione del patrimonio

archeologia

ente pubblico

patrimonio architettonico