ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01396

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 06/11/2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 06/11/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 09/12/2013

SOLLECITO IL 22/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01396
presentato da
DAGA Federica
testo di
Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112

   DAGA, TURCO, COZZOLINO, DE LORENZIS, PARENTELA, TERZONI, MANNINO, CRISTIAN IANNUZZI, TOFALO, DE ROSA, NICOLA BIANCHI, LOREFICE, GRILLO, GAGNARLI, D'UVA, BECHIS, BALDASSARRE e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'11 marzo 2013, nel corso di una riunione tra il Governo italiano e la regione Siciliana, per esaminare la situazione creatasi in merito al MUOS di Niscemi, fu deciso di affidare a un organismo tecnico indipendente (l'Istituto superiore di sanità, più brevemente I.S.S, eventualmente in raccordo con l'Ispra) «uno studio approfondito e in tempi brevi di valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni interessate delle emissioni elettromagnetiche anche in caso di utilizzo alla massima potenzialità degli impianti»;
   con ordinanza del 9 luglio 2013, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa contro i provvedimenti della regione Sicilia di revoca dell'autorizzazione alla costruzione del Muos, il Tar della Sicilia ha respinto la richiesta di sospensiva ritenendo prioritario e assolutamente prevalente il principio di precauzione (articolo 3-ter, decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché l'indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema Muos; sussistendo seri dubbi anche in ordine all'incidenza e alla pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell'isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania);
   nella relazione conclusiva dell'ISS del 12 luglio 2013 si legge che all'istituto sarebbe stato affidato «uno studio, da effettuare in tempi brevi, di valutazione dell'impatto sulla salute della nuova installazione». Come evidenziato nell'articolo del foglietto della ricerca dal titolo «La relazione dell'I.S.S non basta per giustificare il voltafaccia del governatore Crocetta», si colgono differenze sostanziali rispetto alla dicitura originale. Lo studio non dovrebbe più essere «approfondito» e sono scomparse sia la valutazione di impatto sull'ambiente che la verifica in caso di utilizzo degli impianti alla massima potenza;
   la relazione dell'ISS si richiama al principio generale che vuole che le valutazioni del rischio si basino sull'analisi del «peggiore dei casi possibili» (come ribadito per il caso in questione anche dalle norme CEI 211-7 e 211-10) ed è quindi necessario adottare il valore di 1600 watt per la potenza di trasmissione massima delle antenne paraboliche MUOS operanti in banda Ka. Tale valore è oltretutto il più realistico, al contrario di quanto affermato (relazione ISS paragrafo 1.5.2 pagina 13), visto che è quello coerentemente indicato nella documentazione di progetto presentata in Italia e all'estero, mentre il valore di 200 watt, otto volte inferiore, non appare in alcun documento;
   le garanzie di sicurezza per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sono fissate dalla legge quadro n. 36 del 2001 e dai successivi decreti attuativi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003), che ne hanno fissato le soglie di sicurezza (recentemente modificate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012); tale normativa è recepita dalla regione Siciliana attraverso le «Linee guida per il contrasto del fenomeno delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», decreti del 5 settembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 54) e del 27 Agosto 2008 «procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici.»; mentre il decreto legislativo 81 del 2008 detta norme specifiche per la protezione dei lavoratori addetti;
   la procedura istruttoria necessaria per autorizzare l'installazione di ripetitori e stazioni radio-trasmittenti (stazioni radio base) è definita dal «Codice delle comunicazioni elettroniche» (decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259), che precisa come debbano essere verificate le condizioni di sicurezza per l'esposizione della popolazione e dei lavoratori addetti (decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, articolo 87, commi 1 e 3, allegato 13 modello A);
   le procedure tecniche che riguardano la misura e la valutazione delle emissioni sono fissate dalle norme CEI 211-7 e 211-10. Inoltre la normativa radioprotezionistica italiana (legge n. 36 del 2001) ha assunto esplicitamente il principio di precauzione, anche sulla base delle indicazioni della relazione congiunta ISS-ISPEL del 1981 scelta che oltretutto ha ricevuto un autorevole riconoscimento, con l'inserimento recente da parte dell'IARC dei campi elettromagnetici di radio-frequenza tra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2b);
   una delle conseguenze dell'adozione del principio di precauzione è la fissazione di limiti di sicurezza per l'esposizione a lungo termine della popolazione (valori di attenzione). Tale limite, come giustamente puntualizzato nella relazione ISS (paragrafo 1.4.2, pagina 9), è stato fissato in base a un compromesso tra esigenze tecniche e risultanze scientifiche e il suo rispetto non garantisce in assoluto l'assenza di rischio, vi sono anzi evidenze del fatto che la soglia per annullare gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti debba essere di un ordine di grandezza inferiore. Per queste ragioni il rigoroso rispetto dei limiti fissati dai valori di attenzione è uno dei requisiti minimi richiesti dalle valutazioni;
   le eventuali future emissioni dovute agli impianti MUOS sarebbero destinate a sommarsi a quelle dell'attuale impianto NRTF, perciò è richiesta un'accurata valutazione preliminare delle attuali emissioni, da effettuarsi ai sensi del «Codice delle comunicazioni elettroniche» (decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, articolo 87, commi 1 e 3, allegato 13 modello A). Il rispetto di tale rigorosa procedura è previsto anche dalla legislazione regionale siciliana, con il decreto dell'assessorato territorio e ambiente 27 agosto 2008, ed è stato autorevolmente ribadito dal verificatore del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia;
   le conclusioni dello studio dell'Istituto superiore di sanità, appaiono tutt'altro che definitive e rassicuranti: «La natura puramente teorica delle valutazioni qui riportate impone comunque la necessità di verifiche strumentali successive alla messa in funzione delle antenne del sistema Muos, qualora quest'ultime vengano effettivamente installate»;
   con nota prot. n. 32516 del 24 luglio 2013 della regione Sicilia, nelle cui premesse si fa riferimento allo studio dell'ISS, è stata disposta la revoca dei provvedimenti in precedenza emanati dalla stessa, che revocavano l'autorizzazione alla costruzione del Muos, sui quali era in corso il procedimento presso il Tar della Sicilia di cui all'ordinanza sopra riportata;
   lo stesso governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, durante l'assemblea regionale siciliana del 12 agosto 2013 ha dichiarato che: «L'Istituto Superiore di Sanità dice che il progetto MUOS non supera i limiti di emissione previsti dalla legge, e siccome io sono una persona che rispetta la legge e siccome sub legis et libertatem, la libertà e la democrazia sono regolati dalla legge, perché ognuno di noi può avere tutte le opinioni ideologiche e politiche che vuole – MUOS si, MUOS no – ma io qui non sono interprete di una ideologia, prima di tutto sono l'interprete della legge, e non ho i poteri di revocare i trattati politico-militari! L'unica cosa dove la regione poteva intervenire era quella della tutela e della difesa dei cittadini, ed un Istituto superiore, al di sopra delle parti, dice che questa tutela è rispettata, ed io non ci posso fare nulla!» –:
   se sia stata eseguita un accurata valutazione preliminare delle attuali emissioni, da effettuarsi ai sensi del «Codice delle comunicazioni elettroniche» (decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, articolo 87, commi 1 e 3, allegato 13 modello A);
   se le misurazioni effettuate dall'Ispra conducano alle medesime risultanze alle quali era pervenuta l'Arpa Sicilia;
   se lo studio dell'Istituto superiore di sanità giunga a conclusioni rassicuranti relativamente all'impatto delle emissioni elettromagnetiche del sistema Muos sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni interessate, tali che possa essere stata raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema Muos;
   se l'Istituto superiore di sanità abbia svolto per intero il mandato conferitogli; in caso negativo, quali siano i motivi per i quali lo studio condotto dall'Istituto superiore di sanità non sia stato approfondito. (5-01396)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

EUROVOC :

protezione del consumatore

Sicilia

radiazione non ionizzante

sanita' pubblica

disturbo elettromagnetico

materiale elettromagnetico