ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 107 del 29/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2013
Stato iter:
30/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/10/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/10/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/10/2013

SVOLTO IL 30/10/2013

CONCLUSO IL 30/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01319
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 107

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   è in corso di ridefinizione il regime di riscossione crediti degli enti locali, che dovrà trovare un ambito definitivo in sede di decreti legislativi di attuazione della delega fiscale;
   attualmente il panorama appare piuttosto diversificato, fra concessioni ad Equitalia, gestione diretta degli enti locali, gestione tramite società in house, concessione a società private;
   appare chiaro l'indirizzo del legislatore in merito al collegamento fra aggio riconosciuto al riscossore ed effettiva copertura dei costi sostenuti nell'attività;
   tale collegamento è l'unica giustificazione possibile di quello che sarebbe altrimenti un onere improprio gravante sul debitore;
   esso è attualmente fissato per Equitalia nella misura dell'8 per cento, con l'impegno a verificarlo sulla base dei costi riportati a bilancio;
   non appare pertanto improprio intendere tale misura dell'aggio come soglia massima esigibile anche sul piano dei servizi locali, stante la possibilità di addivenire altrimenti a convenzioni con Equitalia spa;
   particolare attenzione deve essere posta all'aggio eventualmente riscosso da comuni che gestiscano in proprio il servizio, soprattutto se impiegando personale, uffici e dotazioni impegnati anche in altre attività;
   non apparirebbe d'altra parte in alcun modo giustificabile la scelta di avvalersi di società esterne all'amministrazione che imponessero un aggio superiore all'8 per cento –:
   se ritenga legittima oltre che opportuna, in relazione alle fattispecie di riscossione dei crediti locali diverse da quelle in affidamento a Equitalia spa, l'applicazione di aggi superiori a quelli riconosciuti per legge al riscossore nazionale, qualora sia a conoscenza di casi siffatti e come intenda eventualmente porre rimedio sul piano normativo a questa distorsione. (5-01319)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01319

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta il pericolo che in vista della ridefinizione del regime di riscossione dei crediti degli enti locali, vengano fissate dagli enti stessi misure d'aggio diverse, addirittura ben superiori a quella dell'8 per cento attualmente stabilita per legge in favore di Equitalia S.p.a.
  A tale fine, l'interrogante chiede al Governo un'apposita iniziativa normativa volta a scongiurare il predetto pericolo di un ulteriore ed ingiustificato aggravio delle spese di riscossione a scapito dei contribuenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 10, comma 1, lettera d) del disegno di legge di «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e mirato alla crescita» (A.S. 1058) prevede il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
   1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
   2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
   3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
   4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
   5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
   6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
   7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
   d) provvedere al rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   e) provvedere al contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

  Dette disposizioni troveranno compiuta realizzazione mediante l'adozione di appositi decreti legislativi di attuazione.
  Dalle indicazioni di principio contenute nella delega anzidetta può comunque evincersi che la nuova disciplina della riscossione dei crediti vantati dagli Enti locali dovrà essere idonea a garantire uniformità di trattamento per tutti i contribuenti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

EQUITALIA SPA

EUROVOC :

fiscalita'

prestazione di servizi