ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01312

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 107 del 29/10/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/00916
Firmatari
Primo firmatario: PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 22/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 29/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/04/2014
Stato iter:
22/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/04/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 22/04/2014
Resoconto TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/10/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/04/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/04/2014

DISCUSSIONE IL 22/04/2014

SVOLTO IL 22/04/2014

CONCLUSO IL 22/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01312
presentato da
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido
testo presentato
Martedì 29 ottobre 2013
modificato
Martedì 22 aprile 2014, seduta n. 216

   PELUFFO, TARANTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
recentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ripetutamente attaccato i sistemi efficienti di utenza (SEU) che il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ha introdotto per promuovere lo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo;
a detta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i SEU comporterebbero un'erosione del gettito degli oneri generali di sistema a causa del diritto di poter regolare detti oneri a valere sull'energia elettrica prelevata dalla rete, anziché sull'energia elettrica consumata;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dichiarato di voler segnalare al Governo e al Parlamento la necessità di introdurre modifiche normative finalizzate a eliminare il trattamento di favore che il legislatore ha previsto per i SEU;
la legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 33, comma 5, prevede che «... a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali»;
il comma 6 del medesimo articolo prevede che «Limitatamente alle RIU [Reti Interne d'Utenza]..., i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione»;
il comma 7 del medesimo articolo prevede che: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo»;
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 56/10, all'articolo 10, comma 2, ha previsto che, nel caso dei SEU, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas «provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...], siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla dato di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
hanno una configurazione conforme allo definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) [cioè alla definizione di SEU] o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico»;
a distanza di 4 anni dall'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non ha ancora dato attuazione alle disposizioni sopra riportate in quanto non ha mai stabilito in forma cogente che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;
la mancata attuazione della legge n. 99 del 2009 fa sì che non solo le RIU, i SEU e i sistemi esistenti ad essi equiparati, ma anche tutti gli eventuali altri clienti che si producono l'energia elettrica in sito e non facenti parte delle predette categorie attualmente versino i corrispettivi di trasporto e gli oneri generali sull'energia elettrica prelevata dalla rete, anziché sull'energia elettrica consumata, comportando una riduzione della base imponibile su cui distribuire gli oneri generali di sistema;
l'inerzia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha comportato e tuttora comporta una riduzione del gettito degli oneri generali di sistema che la stessa Autorità invece denuncia come effetto negativo dei soli SEU;
ad avviso dell'interrogante non si giustifica l'atteggiamento dell'Autorità indipendente che, mentre attacca la riduzione del gettito dovuta a configurazioni impiantistiche di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e cogenerazione consentita dalla legge, è la principale responsabile del mancato gettito derivante da benefici concessi a configurazioni impiantistiche che la legge ha stabilito di non agevolare;
inoltre non appare compatibile con le sue finalità istitutive il comportamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che non ha dato attuazione ad una disposizione di legge che avrebbe consentito di ridurre il costo dell'energia elettrica per i consumatori –:
a quanto ammonti il mancato gettito derivante dall'inerzia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, non attuando l'articolo 33, comma 5, della legge n. 99 del 2009, ha consentito un trattamento privilegiato a sistemi non efficienti e ha impedito ai consumatori di beneficiare di una riduzione del costo dell'energia elettrica;
quali iniziative intenda prendere il Governo a fronte della situazione sopra descritta. (5-01312)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01312

  È necessario inizialmente partire dalla considerazione del carattere di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo, ai sensi della legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, dell'operato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e del servizio idrico (Autorità) nell'ambito della regolazione e del controllo delle attività di propria competenza.
  Il Governo esercita attività di indirizzo di carattere generale nei confronti dell'Autorità nell'ambito del «documento di economia e finanza», in cui indica il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese, e possiede il potere – previsto tuttavia puntualmente dalle leggi – di fornire indirizzi specifici all'Autorità su alcuni aspetti sottoposti a regolazione ma parimenti rilevanti per l'attuazione di politiche pubbliche.
  Esistono, infatti, molti ed indubbi legami tra il governo del settore energetico e la regolazione del settore stesso ed è, pertanto, nella disciplina dei rapporti istituzionali, oltre che nel rispetto della legge, che si può ritrovare un giusto equilibrio.
  In tale contesto, il MiSE ha seguito l'avanzamento dei lavori sul tema da parte dell’ Autorità la quale, dopo aver completato la fase di consultazione tramite i relativi documenti n. 183/2013 e 209/2013, con la delibera n. 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 ha definito la regolazione dei Sistemi semplici di produzione e consumo, tra cui figurano i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e i Sistemi Esistenti equivalenti ai SEU (SEESEU).
  Il tempo con il quale l'Autorità ha provveduto a concludere l'istruttoria volta alla determinazione della regolazione di tali sistemi è ampiamente motivato nei documenti di consultazione stessi. In particolare, è stato messo in evidenza come un'eccessiva estensione della platea delle configurazioni ammesse ai benefici, dovuta alla formulazione non esaustiva della definizione data dalla legge, in un momento di crisi e di elevato differenziale di prezzo dell'energia elettrica rispetto ai altri Paesi europei, avrebbe potuto generare un aggravio di costi rilevante per gli utenti non destinatari di simili facilitazioni (famiglie e PMI soprattutto).
  Ciò premesso, in risposta ai quesiti dell'On. Interrogante si segnala quanto segue.
  In merito alle stime di possibili costi aggiuntivi per il sistema, sono stati formalmente richiesti dati all'Autorità, non ancora ufficialmente pervenuti.
   Da informazioni preliminari fornite per le vie brevi dalla stessa Autorità risulterebbe che la quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema è pari a circa 30-32 TWh. Tale dato è confortato dai dati statistici elaborati da Terna e da alcune valutazioni effettuate dagli uffici competenti del MiSE, relativamente agli impianti fotovoltaici collocati su edifici e quindi, presumibilmente, operanti in configurazione SEU.
  Tale energia è quella prodotta e istantaneamente consumata da SEU, SEESEU e dalle Reti Interne di Utenza (RIU). L'energia elettrica afferente alle RIU è stimabile in circa 10 TWh, quindi la restante parte, pari a 20-22 TWh, è attribuibile a SEU e SEESEU. Per tali soggetti, la procedura di qualifica prevista dalla delibera n. 578, tuttora in corso, terminerà nel mese di luglio 2014; solo in seguito sarà quindi possibile disporre di una quantificazione precisa.
  Si ricorda che SEU e SEESEU sono l'insieme delle configurazioni riconducibili a un cliente e un produttore, ovvero tutte le configurazioni per le quali era stato avviato l'iter autorizzativo al 4 luglio 2008 e tutte le configurazioni di nuova realizzazione fino a 20 MW, in presenza di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento. In sintesi, la qualifica di SEU e SEESEU dovrebbe coprire oggi quasi tutte le realtà esistenti.
   Ciò in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2010 (articolo 4, comma 1, lettera d)) il quale ha modificato il decreto n. 115 del 2008 estendendo i benefici riservati ai SEU anche ad altri soggetti, proprio con l'intento di salvaguardare le configurazioni esistenti (e quindi gli investimenti fatti), realizzati ancor prima che fosse definita la configurazione SEU.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0099

EUROVOC :

energia elettrica

prezzo dell'energia

consumo d'energia

energia rinnovabile

industria elettrica

produzione d'energia

risorse rinnovabili

gas