ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01295

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 105 del 25/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/10/2013
Stato iter:
04/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 04/03/2014
Resoconto MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/10/2013

DISCUSSIONE IL 04/03/2014

SVOLTO IL 04/03/2014

CONCLUSO IL 04/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01295
presentato da
MURER Delia
testo di
Venerdì 25 ottobre 2013, seduta n. 105

   MURER. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   a legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 ha sancito la tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore;
   per «cure palliative» si è inteso indicare all'articolo 2 della sopra citata legge «l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici»;
   per «terapia del dolore» si è inteso indicare «l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore»;
   uno dei passaggi attuativi della sopra citata legge è quello previsto dall'articolo 5, che fa riferimento alle «Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore»; e in particolare al comma 2 dell'articolo 5, che individua i profili professionali e di specializzazione specifici dei medici che andranno a comporre le reti di cui sopra;
   si tratta di un passaggio importante che deve però tenere conto delle caratteristiche degli oltre 2mila medici che oggi consentono l'operatività degli Hospice e delle cure palliative domiciliari;
   alcune indagini condotte dalla Federazione cure palliative (FCP) e della Società italiana di cure palliative (SICP) indicano, infatti, che la metà dei medici palliativisti non possiede una delle specialità indicate dalla legge n. 38 del 2010 e un terzo non ha alcuna specialità;
   si tratta, comunque, di professionisti con diversi anni di esperienza, detentori oggi delle più elevate competenze nel nostro Paese; sono quelli che hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative italiane, permettendone lo sviluppo in una fase pionieristica e rappresentano una risorsa indispensabile per garantire l'attività di assistenza ai pazienti;
   il timore è che dal decreto attuativo della legge n. 38 del 2010 derivi l'impossibilità di molti medici di prestare le loro cure, con il risultato paradossale che invece di tutelare i pazienti e le loro famiglie, esso riporti l'Italia alla condizione degli anni 80, quando i 250mila malati che ogni anno affrontano una fase terminale erano privi di qualunque forma di tutela;
   appare indispensabile per chi già opera nel settore, al fine di preservare e riconoscere le competenze acquisite sul campo in questi anni da medici senza specializzazione o con specialità diverse da quelle previste dalla disciplina, un provvedimento che riguardi un periodo transitorio, in attesa che i giovani medici finiscano i nuovi iter formativi in via di definizione;
   senza un provvedimento di questo tipo, i medici attivi nella maggior parte degli Hospice e delle equipe di cure palliative domiciliari sarebbero costretti a non esercitare e le strutture a non poter più garantire assistenza –:
   se sia a conoscenza della problematica sopra esposta e se sia intenzione del Governo intervenire con un'apposita iniziativa, se del caso normativa, per salvaguardare le cure palliative condotte da medici senza i titoli previsti dalla nuova normativa ma che hanno anni di esperienza diretta sul campo. (5-01295)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01295

  Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», tutela e garantisce, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore da parte del malato.
  Grazie a tale intervento legislativo è stato compiuto un passo importante per la tutela della salute in Italia, in quanto è stato sancito il dovere etico di offrire al cittadino il diritto ad essere curato ed alleviato dal dolore, indipendentemente dall'età, dal tipo di malattia, dal luogo di vita, dalla famiglia di appartenenza e dalla condizione economica.
  In tale contesto la rete delle cure palliative è finalizzata a garantire la continuità assistenziale del malato, mediante l'integrazione tra strutture ospedaliere ed assistenza domiciliare, ed è costituita dall'insieme sia delle strutture sanitarie, ospedaliere e assistenziali, sia delle figure professionali sia degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle Regioni e nelle Province Autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, nonché al supporto dei malati e dei loro familiari.
  Al fine dell'attivazione, in modo uniforme, nel territorio nazionale della rete, si è reso necessario istituire la disciplina delle «cure palliative» e definire le categorie di professionisti che operano nella stessa disciplina.
  In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, è stata elaborata una proposta di Accordo Stato-Regioni avente ad oggetto l'individuazione delle figure professionali aventi specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica.
  Invero, tale disposizione già individuava un elenco di figure professionali che, pertanto, non potevano che essere incluse nel citato Accordo.
  Di conseguenza, l'ambito di intervento di questo Ministero è risultato circoscritto all'individuazione di quelle figure professionali che, ancorché non previste dal citato articolo 5, sono state ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla norma.
  Al riguardo, l'articolo 2 della legge n. 38 del 2010, stabilisce in maniera puntuale gli ambiti di intervento, fornendo la definizione di «cure palliative», «terapia del dolore», «malato» e le modalità di erogazione delle prestazioni, sia per le cure palliative sia per la terapia del dolore.
  Pertanto, in linea con quanto disposto dalla normativa sono state individuate le figure professionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, anche per l'età pediatrica.
  In occasione della seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 9 ottobre 2013, la bozza di articolato dell'Accordo è stata oggetto di disamina e di condivisione da parte delle Amministrazioni interessate.
  Tuttavia costituiva un elemento ostativo al perfezionamento del citato Accordo l'esclusione di quei medici, sprovvisti di specializzazione, che tuttavia hanno prestato servizio nelle reti regionali di cure palliative.
  La problematica di tale specifica categoria di medici che prestano servizio nelle reti regionali di cure palliative senza essere in possesso di una specializzazione ha richiesto un preciso intervento normativo, attuatosi con l'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ove è disposto che: «Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
  Da ultimo, si comunica che in data del 30 gennaio 2014, è stata sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute la proposta di Accordo Stato-Regioni avente ad oggetto l'individuazione delle figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, modificata secondo quanto previsto dalla legge n. 147 del 2013, affinché, ove nulla osti, sia successivamente inoltrata alla Conferenza per i Rapporti Permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per essere discussa nella prima seduta utile.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0038

EUROVOC :

cure palliative

terapeutica