ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 104 del 24/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 24/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01285
presentato da
PILI Mauro
testo di
Giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   dopo i reiterati annunci sulle modifiche alle convenzioni con la Tirrenia per la continuità territoriale da e per la Sardegna niente è stato fatto;
   l'impegno reiterato ma sistematicamente disatteso ad abbassare le tariffe merci e passeggeri da e per la Sardegna costituisce l'ennesimo evidente disimpegno del Governo su questa materia;
   il gravissimo contenuto discriminatorio delle convenzioni che prevedono su diverse rotte un costo superiore dei biglietti per i residenti costituisce un atto di gravità inaudita che mina i diritti universali e costituzionali dei sardi;
   la gravissima situazione dei trasporti marittimi in Sardegna con ripercussioni devastanti sul settore dei trasporti terrestri sta provocando un danno senza precedenti all'economia della Sardegna;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza dell'11 giugno 2013 relativamente al cartello costituitosi sul trasporto marittimo nelle rotte da e per la Sardegna ha disposto quanto segue:
    a) relativamente alla gravità dell'infrazione, nel richiamare le considerazioni già svolte, si rileva che l'infrazione in esame, in quanto consistita nell'attuazione di una pratica concordata finalizzata ad aumenti del prezzo dei servizi di trasporto via traghetto da e per la Sardegna nel 2011, si connota come una violazione molto grave ai sensi della disciplina antitrust;
    b) l'intesa ha coinvolto le principali rotte di collegamento e in particolare la Civitavecchia-Olbia, la Genova-Olbia e la Genova-Porto Torres ed ha prodotto rilevanti incrementi dei prezzi, che si sono tradotti in un pregiudizio sia alla collettività dei consumatori sia, in particolare, per quanto riguarda la Sardegna, in una riduzione del flusso turistico e in un aumento del costo di trasporto delle merci;
    c) l'intesa è stata posta in essere da imprese che complessivamente detengono quote di mercato molto elevate: tra il (35-40 per cento) della rotta Civitavecchia Olbia e l’(85-90 per cento) della rotta Genova-Olbia nella stagione estiva 2011;
    d) tutto ciò considerato, alla luce degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende, la percentuale dell'importo base sanzionatorio va collocata su un livello significativo della forcella da questi prevista, commisurandola al 12 per cento;
    e) per calcolare l'importo base della sanzione si è preso a riferimento il valore delle vendite dei servizi cui l'infrazione si riferisce, ossia il fatturato realizzato dalle parti sulle rotte Civitavecchia-Olbia, la Genova-Olbia e la Genova-Porto Torres, nell'ultimo anno intero in cui è avvenuta l'infrazione, e cioè il 2011. Nel caso di specie la società Marinvest, in quanto holding di partecipazioni, non risulta avere un fatturato specifico sui mercati interessati. Parimenti, la società SNAV ha affermato di non aver realizzato nel 2011 alcun fatturato per servizi di trasporto marittimo passeggeri sulla rotta Civitavecchia-Olbia, in quanto a maggio dello stesso anno ha ceduto tale attività a GNV;
    f) con riguardo alla durata dell'infrazione, per Moby, GNV e Marinvest la partecipazione all'intesa deve essere imputata per il periodo compreso tra settembre 2010 e lo stesso mese del 2011. Quanto a SNAV occorre osservare che la società ha preso parte all'intesa da settembre 2010 fino a maggio 2011, avendo in tale data ceduto il relativo ramo d'azienda; il periodo di partecipazione all'infrazione è superiore a 6 mesi e, pertanto, ai fini del calcolo della sanzione, esso è considerato equivalente ad un intero anno;
    g) in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, per Moby e GNV gli importi base sanzionatori risultano rispettivamente pari a 7.803.300 euro e 3.386.850 euro;
    h) al fine di garantire una parità di trattamento di SNAV e Marinvest rispetto a Moby e GNV, per il calcolo delle sanzioni delle prime due si prenderà a riferimento l'incidenza degli importi base calcolati per Moby e GNV sui fatturati complessivi delle stesse società. Considerato che tali importi corrispondono rispettivamente al 2,7 per cento e all'1 per cento circa dei fatturati totali 2011 di Moby e GNV, le sanzioni di SNAV e Marinvest vengono proporzionate in un ottica di favor alla minore di tali due percentuali;
    i) con riguardo a Moby e GNV si osserva che non ricorrono né circostanze aggravanti né attenuanti. Con riferimento a SNAV, si deve invece valutare che la sua partecipazione all'intesa è stata limitata ad una sola rotta, Civitavecchia-Olbia, onde l'importo base della sanzione viene riproporzionato in ragione del peso di tale rotta sul complesso dei mercati interessati, e quindi ridotto del 60 per cento;
    l) infine, in ragione del fatto che dai dati di bilancio disponibili risultano perdite che interessano tutte le società, si ritiene di applicare una riduzione all'importo base della sanzione nella misura del 30 per cento;
   l'Autorità garante ha così disposto:
    a) che le società Moby spa, SNAV spa, Grandi Navi Veloci spa e Marinvest srl hanno posto in essere un'intesa finalizzata all'aumento dei prezzi per i servizi di trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres;
    b) che le Moby spa, SNAV spa, Grandi Navi Veloci spa e Marinvest srl si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;
    c) che, in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a) alle società Moby spa, SNAV spa, Grandi Navi Veloci spa e Marinvest srl vengano applicate sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a:
     per Moby 5.462.310 euro;
     per GNV 2.370.795 euro;
     per SNAV 231.765 euro;
     per Marinvest 42.575 euro;
   a tale decisione deve immediatamente seguire una puntuale corrispondenza con l'applicazione delle tariffe antecedenti al 2010 e una politica tariffaria in grado di ripristinare la legalità nel trasporto marittimo da e per la Sardegna, passeggeri e merci;
   la società Cin Tirrenia ha aumentato oltremodo tutte le proprie tariffe sia per quanto riguarda i passeggeri che le merci con incrementi che raggiungono anche il 100 per cento nell'ultimo anno;
   tali aumenti costituiscono un reiterato tentativo di speculazione ai danni della Sardegna e dei sardi considerato che negli ultimi anni sono stati persi milioni di passeggeri a favore di altre destinazioni proprio per il grave incremento del costo del trasporto marittimo –:
   se non ritenga di dover revocare in base all'articolo 15 della convenzione la stessa convenzione in quanto secondo l'interrogante viola i principi e diritti fondamentali del servizio pubblico, della mobilità e del pari trattamento tra cittadini e imprese dello stesso Stato;
   se non ritenga di dover individuare e adottare le procedure amministrative e legislative per introdurre anche sulle rotte marittime l'onere del servizio pubblico;
   se non ritenga di dover individuare e porre in essere le più efficaci e urgenti azioni perché siano ripristinati i livelli tariffari antecedenti al 2010 a partire dalla decisione dell'Autorità garante della concorrenza;
   se non ritenga di dover individuare e attuare percorsi amministrativi o legislativi per consentire la restituzione ai passeggeri che hanno dovuto subire gli aumenti illegittimi e arbitrari dell'ammontare della sanzione secondo un riparto pro quota degli oltre 8 milioni di euro che lo Stato dovrebbe riscuotere per la violazione delle norme sulla concorrenza;
   se non ritenga di dover individuare ed attivare, concordandola con la Commissione competente, un'immediata revisione della convenzione dello Stato con la CIN Tirrenia considerato che, nonostante il contributo annuale di 72 milioni di euro la compagnia di navigazione, anziché calmierare il mercato è protesa ad un costante aumento ingiustificato del costo del trasporto marittimo;
   se non ritenga di dover intervenire verso la Cin Tirrenia per revocare tutti gli aumenti intervenuti negli ultimi sei mesi;
   se non ritenga di dover individuare e mettere in atto un'azione di costante monitoraggio del livello tariffario applicato dalle compagnie di navigazione da e per la Sardegna. (5-01285)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

utente dei trasporti

trasporto marittimo

Sardegna

aumento dei prezzi

fissazione dei prezzi

libera prestazione di servizi

politica tariffaria

protezione del consumatore