Legislatura: 17Seduta di annuncio: 104 del 24/10/2013
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013 GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 12/02/2014 Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 12/02/2014 Resoconto BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2013
DISCUSSIONE IL 12/02/2014
SVOLTO IL 12/02/2014
CONCLUSO IL 12/02/2014
BOCCADUTRI, PIAZZONI e GIANCARLO GIORDANO. —
Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale 70 del 1997 ha definito diversi profili professionali sanitari, tra i quali quello di infermiere pediatrico, individuandone altresì i campi di attività e le competenze; con tale decreto ministeriale 70 del 1997 si stabilisce, quindi, che l'infermiere pediatrico è una figura professionale a se stante, e quindi separata da quella dell'infermiere generico;
è tuttavia prevista per coloro che hanno conseguito la laurea infermieristica generale (di cui al decreto ministeriale 739 del 1994) – la facoltà di conseguire il master in infermieristica area pediatrica (di cui alla legge 43 del 2006), acquisendo così la qualifica di infermiere pediatrico;
tale ultima previsione contraddice, quindi, l'impostazione di cui al decreto ministeriale 70 del 1997 con cui si è voluto separare tali due figure professionali di infermiere generico e pediatrico, dando la possibilità al generico di acquisire il titolo di pediatrico mediante un master – di un anno – ma impedendo, di contro, all'infermiere pediatrico di acquisire il titolo di generico, imponendo dunque a quest'ultimo di conseguire un nuovo diploma di laurea di durata triennale, ovvero quello in infermieristica generale;
tale «separazione imperfetta» delle professioni è aggravata dal fatto che in molti casi le strutture sanitarie non bandiscono concorsi per lo specifico profilo professionale – esistente ed espressamente previsto dalla normativa di riferimento – di infermiere pediatrico, ma nella maggior parte dei casi vengono richiesti infermieri generici, alcuni dei quali vengono però adibiti ad infermieri pediatrici (anche senza averne la qualifica);
la mancata indizione di concorsi per tale specifica figura professionale è legata anche alla mancata previsione di tale profilo professionale nell'ambito delle piante organiche delle strutture sanitarie –:
se i Ministri interrogati ritengano opportuno operare un riordino dei due citati profili professionali di infermiere generico e pediatrico, optando per una netta separazione degli stessi con conseguente abolizione del master in infermieristica pediatrica, o viceversa inquadrando la figura di infermiere pediatrico quale specializzazione riservata agli infermieri generici, e di conseguenza abolendo il corso di laurea in infermieristica pediatrica, garantendo altresì a quanti hanno già conseguito tale corso di laurea l'equipollenza rispetto al diploma di infermieristica generica, anche eventualmente previo sostenimento di esami integrativi;
se i Ministri interrogati ritengano opportuno adottare ogni iniziativa di competenza affinché ciascuna struttura sanitaria introduca nella rispettiva pianta organica il profilo professionale di infermiere pediatrico – in presenza di reparti di pediatria o di servizi sanitari che richiedano o giustifichino tale figura professionale – superando la prassi che vuole la copertura di tali posti con diversi profili professionali di diversa natura, quali gli infermieri generici, al fine di prevedere l'indizione di procedure concorsuali ad hoc per gli infermieri pediatrici. (5-01284)
In merito alle questioni delineate nell'atto ispettivo in esame, segnalo che è in corso un confronto, ancora informale, tra Ministero della salute, regioni, Federazione nazionale dei Collegi IPASVI ed organizzazioni sindacali, sulla possibilità di unificare in un unico corso di laurea le due attuali professioni di infermiere generico ed infermiere pediatrico, quest'ultima caratterizzata dalla limitazione del campo di intervento dato dalle fasce d'età degli assistiti, limitazione non prevista per l'infermiere generalista.
Per favorire detta unificazione, è in corso la predisposizione di una proposta di Accordo Stato-Regioni sull'implementazione delle competenze delle professioni infermieristiche, che ha previsto sei aree di interventi che preludono anche all'istituzione dell'infermiere specialista; una di queste aree riguarda proprio il campo della pediatria e neonatologia.
Elevando l'attività infermieristica pediatrica a specializzazione del laureato infermiere, si porrà come conseguenza la necessità di rivedere la formazione di base della laurea in infermiere pediatrico.
Successivamente sarà necessario approfondire quale collocazione riservare agli attuali infermieri pediatrici e quali crediti formativi sia possibile ipotizzare per il laureato infermiere pediatrico che voglia conseguire anche la laurea in infermiere generalista.
È evidente che l'adozione di tale innovazione ha come obiettivo prioritario quello di rafforzare la tutela del minore, nonché la valorizzazione del professionista infermiere che in tale settore opera.
Ai fini dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale dell'infermiere pediatrico, l'articolo 30 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale – ha individuato come requisito specifico di ammissione il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
In ordine alla possibilità di introdurre nella pianta organica di ciascuna struttura sanitaria il profilo professionale di infermiere pediatrico, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha previsto che spetta alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.
Pertanto, pur tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta in ambito pediatrico, si rappresenta che spetta alle Aziende sanitarie individuare i profili professionali da inserire nel proprio assetto organizzativo, sulla base della determinazione del fabbisogno di personale.
Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha segnalato che la questione del possibile accorpamento della formazione universitaria per alcuni profili, al fine di evitare l'istituzione di corsi di laurea universitari per un ridotto numero di posti, a causa di una esigua esigenza del Servizio Sanitario Nazionale, come nel caso dell'infermiere pediatrico, è all'attenzione dell'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, organismo istituito presso detto Dicastero.
EUROVOC :pediatria
personale infermieristico
insegnamento superiore
equipollenza dei diplomi