ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 102 del 22/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 22/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/10/2013
Stato iter:
23/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/10/2013
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2013
Resoconto SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/10/2013
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/10/2013

SVOLTO IL 23/10/2013

CONCLUSO IL 23/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01253
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Martedì 22 ottobre 2013, seduta n. 102

   FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   gli effetti negativi prodotti dalla riforma pensionistica attuata dal Ministro pro tempore Fornero con il cosiddetto decreto «Salva Italia» sono oramai inarrestabili;
   dopo la vicenda degli esodati, dopo quella dei «quota ’96» della scuola e dopo la questione relativa ai donatori di sangue, si apre un altro caso di ingiustizia sociale che riguarda i lavoratori con parenti disabili;
   la disposizione di legge infatti, nell'abrogare le pensioni di anzianità, ha previsto in alternativa alla pensioni di vecchiaia la cosiddetta «pensione anticipata», fissando la soglia minima per usufruirne a 42 anni e 2 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 anni più due mesi per le donne;
   il conteggio, però, considera solo i giorni di lavoro effettivo e non più quelli coperti da contributi figurativi, ad eccezione di malattia, leva e maternità obbligatoria; ciò vuol dire che non vengono riconosciuti, ai fini del calcolo, i giorni di assenza per coloro che usufruiscono della legge n. 104 del 1992, che garantisce la retribuzione ai lavoratori impegnati nell'assistenza di familiari disabili;
   trattasi di circa 3 giorni lavorativi al mese che, moltiplicati per gli anni di lavoro, potrebbero tradursi in un pensionamento posticipato anche di due anni; oltre al danno, una vera e propria beffa per gli interessati, attenti al dibattito che da anni si protrae sulla necessità di riconoscere un prepensionamento di cinque anni ai genitori con figli disabili;
   è evidente la necessità di un intervento normativo ad hoc che risolva la vicenda in oggetto, ma così procedendo l'attuale Governo rischia di conformarsi al Governo Monti, la cui costante è stata secondo l'interrogante quella di tentare di porre rimedio agli errori commessi con misure tampone ed approssimative, in mancanza delle cifre esatte dei lavoratori esodati da salvaguardare;
   è indubbio, peraltro, che la riforma previdenziale targata Fornero, abbia fortemente penalizzato non soltanto coloro che erano prossimi al collocamento a riposo, ma anche i giovani, che ne risentono sia da un punto di vista pensionistico (l'importo pensionistico sarà molto esiguo e potranno accedere al trattamento dopo i 70 anni di età) che da un punto di vista occupazionale, perché allungando l'età lavorativa delle persone si rischia di ostacolare ulteriormente l'ingresso nel mondo del lavoro delle nuove generazioni –:
   se alla luce di quanto esposto in premessa il Governo non ritenga di assumere iniziative per l'abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed il conseguente ripristino delle regole di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente ante decreto «Salva-Italia», al fine di porre un freno definitivo alle vittime che la riforma Fornero sta mietendo ed evitare altre odissee a nuove ed ulteriori categorie di lavoratori.
(5-01253)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01253

  Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla necessità di uno specifico intervento normativo volto ad includere tra le prestazioni effettive di lavoro previste dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 216/2011 anche i permessi per l'assistenza ad un parente disabile, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
  Al riguardo, giova ricordare che – nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – il Governo ha manifestato la dovuta attenzione al tema della cosiddetta «pensione anticipata».
  L'esecutivo ha infatti espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.
  Inoltre, nella giornata di ieri – nell'ambito dell'esame del predetto disegno di legge – le competenti Commissioni della Camera hanno approvato a larga maggioranza un emendamento che estende i benefici in materia di accesso alla pensione anticipata sia ai congedi parentali di maternità e paternità sia ai periodi di astensione per la legge n. 104 del 1992.
  Pertanto, laddove gli emendamenti in argomento venissero definitivamente trasformati in legge, la questione sollevata dall'onorevole Fedriga troverebbe una soluzione in via legislativa.
  Qualora, invece, il percorso di tali emendamenti non dovesse giungere a conclusione – soprattutto in considerazione degli stringenti attuali vincoli finanziari – è comunque intenzione del Governo avviare in tempi brevi una riflessione circa la problematica segnalata dall'interrogante nonché di ogni altra ipotesi di astensione dalla prestazione lavorativa analogamente meritevole di tutela sia per il valore sociale che ne caratterizza la ratio, sia per le oggettive ragioni che la giustificano.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

permesso di lavoro

trasfusione di sangue

pensionato

abrogazione

lavoratore disabile

disabile

assicurazione per la vecchiaia

condizione di pensionamento