ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01196

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 95 del 11/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01196
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Venerdì 11 ottobre 2013, seduta n. 95

   LODOLINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 53 del 1994 ha attribuito agli avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'ufficiale giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione;
   con il decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155 recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che ha previsto la soppressione di un certo numero di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica, si è determinata anche l'unificazione degli sportelli degli ufficiali giudiziari, con la conseguenza che uffici che prima facevano riferimento ad una sola sede adesso devono gestire il carico di lavoro prima distribuito su tre o più uffici;
   alla luce di tale circostanza, che ha determinato un aggravio di lavoro insostenibile, determinando un pesante disservizio a carico della collettività e con ulteriori gravi conseguenze sull'efficienza del sistema giudiziario, la notifica in proprio – strumento fin qui poco utilizzato nella pratica – potrebbe certamente contribuire ad alleggerire il pesante carico di lavoro attualmente incombente sugli uffici giudiziari;
   tuttavia, la legge n. 53 del 1994 prevede che gli avvocati possano procedere a notifica in proprio solo se autorizzati dal Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, che deve verificare che il legale non abbia procedimenti disciplinari in corso e non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione come la cancellazione o radiazione dall'albo, senza che sia riconosciuta in merito alcuna possibilità di auto-certificazione sul punto;
   la legge del 1994 prevede inoltre l'obbligo per l'avvocato di annotare – su un registro cartaceo che dev'essere vidimato dall'ordine – l'iter cronologico delle notifiche effettuate, mentre ad oggi non è ancora stata riconosciuta alcuna possibilità di compiere tale adempimento per via informatica –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative intenda adottare al fine sia di rimettere mano all'organizzazione del servizio degli uffici giudiziari sia per rendere più agevole ed efficiente lo strumento della notifica in proprio. (5-01196)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria

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