ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01122

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 03/10/2013
Stato iter:
03/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/04/2014
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 03/04/2014
Resoconto FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/10/2013

DISCUSSIONE IL 03/04/2014

SVOLTO IL 03/04/2014

CONCLUSO IL 03/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01122
presentato da
BERNINI Paolo
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

   PAOLO BERNINI, ALBERTI, CORDA, ARTINI, BASILIO, RIZZO e FRUSONE. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 23, comma 18, lettera b), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, poi trasfuso nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice dell'ordinamento militare», ha introdotto la disposizione che prevede per i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare il collocamento fuori ruolo per il tempo del mandato quadriennale con indisponibilità per la medesima durata del posto in organico;
   atteso che il Consiglio della magistratura militare è chiamato ad amministrare un numero ridotto di magistrati, a fronte di un organico attuale di sole cinquantotto unità, nonché di uffici, vieppiù dopo una prima razionalizzazione dei medesimi posta in essere con l'articolo 1, comma 603 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), all'interrogante non appare in alcun modo giustificato l'esonero dei componenti togati dall'attività giudiziaria (diversamente da quanto previsto per gli organi di autogoverno della giustizia amministrativa e contabile);
   l'ulteriore previsione relativa al mantenimento del posto libero in organico per tutta la durata del mandato, specie nel caso in cui il componente elettivo abbia funzioni direttive o semidirettive, appare inoltre in grado di compromettere l'efficienza dell'ufficio di appartenenza del magistrato, per quanto molto ridotto sia il carico di lavoro degli uffici giudiziari militari e per i quali si rende altresì necessaria un'opera di riduzione nell'ottica del definitivo superamento della giustizia militare;
   a fronte del ridotto carico di lavoro nei tribunali e procure militari, risultano numerose le autorizzazioni rilasciate Consiglio della magistratura militare agli appartenenti a tale giurisdizione al fine dello svolgimento di incarichi extragiudiziari da parte di magistrati militari in servizio, particolarmente per lo svolgimento di attività di docenza in atenei e scuole di formazione militari e private –:
   se il Ministro interrogato intenda o meno adottare iniziative normative per una modifica delle disposizioni che consentono il collocamento fuori ruolo con l'esonero dalle funzioni giurisdizionali per i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare;
   se il Ministro interrogato intenda o meno adottare iniziative normative volte a limitare l'autorizzazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati militari, vieppiù nel quadro della riduzione degli uffici giudiziari militari ancora esistenti nell'ottica del definitivo superamento della giustizia militare, attraverso il definitivo transito del personale magistratuale militare agli uffici della giurisdizione ordinaria sovente in carenza organica a fronte di notevoli procedimenti da gestire, affinché anche i magistrati già militari possano finalmente trovare adeguati e congrui carichi di lavoro conformi a quelli della magistratura ordinaria. (5-01122)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-01122

  Con riferimento alla prima questione oggetto dell'interrogazione deve osservarsi che, effettivamente, il decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, ha previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari eletti al Consiglio della magistratura militare (CMM), per il tempo del mandato quadriennale e con indisponibilità, per la medesima durata, del posto in organico.
  Con ciò si è provveduto alla totale equiparazione dello status di tali magistrati componenti del CMM, rispetto alla omologa figura dei magistrati ordinari eletti al Consiglio superiore della magistratura (CSM).
  Attualmente tale collocamento fuori ruolo – similmente ai componenti togati del Consiglio superiore della magistratura – è contemplato dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il «Codice dell'ordinamento militare».
  Invero, i componenti del CMM si trovavano, non di rado, a dover trattare questioni coinvolgenti l'ufficio giudiziario militare di appartenenza o, più in generale, l'esercizio di funzioni giudiziarie – ora requirenti ora giudicanti – che gli stessi erano chiamati contemporaneamente a svolgere presso il proprio ufficio.
  A tal riguardo, l'intervento del legislatore del 2009 deve essere positivamente apprezzato proprio nell'ottica del perseguimento delle garanzie di totale autonomia ed indipendenza che devono irrinunciabilmente caratterizzare i componenti dell'organo di autogoverno di una magistratura e, tramite essi, l'organo stesso.
  Tale novità normativa si è accompagnata alla contestuale sensibile riduzione della componente elettiva togata del Consiglio della magistratura militare, ridotta a due unità rispetto alle cinque precedenti, con ciò consentendo di realizzare un ottimale punto di equilibrio tra le richiamate garanzie di autonomia e indipendenza e la necessità di non deprivare l'attività giudiziaria degli uffici giudiziari militari di provenienza dell'apporto di un rilevante numero di magistrati militari chiamati a svolgere le funzioni di autogoverno.
  Il rischio, paventato nell'atto, circa la compromissione di efficienza dell'ufficio giudiziario militare di appartenenza del magistrato eletto al Consiglio, sconta una lettura non corretta del dato normativo, che intende solo porre un limite alla soppressione organica del posto in questione, ma non certo alla possibilità che tale posto (ufficio/funzione) venga immediatamente ricoperto con assegnazione di altro magistrato.
  Ipotesi, quest'ultima, che di fatto ha trovato pacifica applicazione nella prassi consiliare successiva all'entrata in vigore della norma in questione.
  In merito all'ulteriore quesito oggetto dell'interrogazione parlamentare, concernente la concessione di numerose autorizzazioni da parte dell'organo di autogoverno in favore dei singoli magistrati militari, per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, deve nel merito notarsi che la percentuale di magistrati militari autorizzati allo svolgimento di detta attività non supera il 15 per cento dei magistrati attualmente in servizio, dato sostanzialmente omogeneo nel corso degli ultimi anni.
  In tale ambito non possono essere, infatti, ricomprese tutte quelle attività – per lo più di carattere episodico o sporadico (quali la partecipazione in qualità di relatore a convegni, conferenze o corsi di formazione) – per le quali non è prevista la corresponsione di alcuna forma di compenso e che non necessitano di una formale autorizzazione da parte dell'organo di autogoverno.
  Di contro, le attività giudiziarie effettivamente richiedenti apposita preventiva autorizzazione da parte dell'organo di autogoverno, tra le quali normalmente rientrano quelle di docenza presso gli atenei e le scuole di formazione civili e militari, riguardano una percentuale minima di magistrati militari.
  In tali casi il Consiglio, nel concedere la relativa autorizzazione, è chiamato a svolgere un rigoroso giudizio di compatibilità tra lo svolgimento di tali incarichi e l'espletamento – da ritenersi sempre prioritario – delle istituzionali funzioni giudiziarie da parte del singolo magistrato, in osservanza alla circolare del CMM n. 59 del 2007, che prevede criteri e parametri decisamente rigorosi a cui ispirare tale valutazione.
  Con riferimento, infine, alle eventuali iniziative normative da adottare, si rappresenta che il Ministro della difesa ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro – che sarà coordinato dal Sottosegretario Gioacchino Alfano e composto dalle competenti articolazioni della difesa – per lo studio di una razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2009 0078, DL 2010 0066

EUROVOC :

giurisdizione militare

soppressione di posti di lavoro

esercito

magistrato

personale militare