Legislatura: 17Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/09/2013 AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/09/2013 DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/09/2013
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 26/09/2013 Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' RISPOSTA GOVERNO 26/09/2013 Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 26/09/2013 Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 26/09/2013
SVOLTO IL 26/09/2013
CONCLUSO IL 26/09/2013
NICCHI, PIAZZONI, AIELLO e DI SALVO. —
Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
come riportato dal quotidiano La Repubblica dell'11 settembre scorso, due giorni prima della pubblicazione dell'articolo, presso l'ambulatorio della Camera dei deputati, una parlamentare si è presentata al presidio sanitario di Montecitorio per chiedere al medico di turno «la prescrizione della “capsula abortiva”, ma ricevendo un diniego per un fatto di coscienza: “anche il medico del turno successivo è obiettore, così come tutti gli altri colleghi qua dentro”, le viene detto»;
il medesimo articolo di stampa racconta come a seguito di questo avvenimento, alcune parlamentari decidono di fare «un piccolo esperimento sul campo e provano a chiedere la pillola nelle farmacie del centro di Roma. Per tre volte di fila si sentono rispondere che non ce l'hanno»;
la richiesta da parte di una donna di vedersi prescritto un contraccettivo d'emergenza, come la cosiddetta «pillola del giorno dopo», non comporta alcuna pratica abortiva e conseguentemente non può esservi un rifiuto motivato dal fatto di essere obiettore per le interruzioni di gravidanza. Di conseguenza è totalmente illegittimo il ricorso all'articolo 9 della legge 194 sul diritto all'obiezione di coscienza;
la «pillola del giorno dopo» è un farmaco contraccettivo che rientra nella Classe 1 dell'OMS, e la sua prescrizione è dovuta in assenza di possibilità di diagnosi;
risulta ancora una volta confermata la difficoltà da parte delle donne di vedersi prescrivere la «pillola del giorno dopo», e quindi un farmaco contraccettivo, dal medico di base o al pronto soccorso/ambulatorio, nonché di ottenere da molte farmacie la medesima pillola, pur se in possesso della necessaria prescrizione medica. E questo anche se la legge prevede che i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti;
quanto accaduto presso il presidio sanitario della Camera è sintomatico della difficoltà nel nostro Paese, a vedere sempre riconosciuta l'autodeterminazione femminile e tutelati e garantiti i diritti delle donne sanciti dalla legge in tema di procreazione responsabile –:
se non ritenga indispensabile confermare e diffondere la conoscenza dei diritti in tema di contraccezione di emergenza, anche tramite adeguate azioni informative sull'obbligo di dispensazione dei farmaci da parte dei farmacisti, e sull'esclusione del diritto all'obiezione di coscienza per i medesimi farmacisti nonché per i medici, anche di base, relativamente al rilascio della prescrizione medica necessaria per ottenere un contraccettivo d'emergenza.
(5-01078)
Per quanto riguarda la contraccezione d'emergenza, la pillola del giorno dopo è una prescrizione necessaria ed indifferibile, per non esporre la donna ad un rischio non voluto ed evitabile solo con l'intervento medico.
Al riguardo, si rammenta quanto osservato dal TAR del Lazio nella sentenza del 2 luglio 2001, per cui la contraccezione di emergenza «non contrasta con la legge n. 194 del 1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto dell'ovulo fecondato nell'utero materno».
I gruppi di studio in seno all'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano di assumere la contraccezione di emergenza tempestivamente e coerentemente alle note informative approvate dal Ministero, dove si legge che la prima compressa va assunta al più presto possibile, preferibilmente entro 12 ore dopo il rapporto sessuale non protetto, e non oltre 72 ore dopo il rapporto stesso.
La pillola del giorno dopo può essere venduta solo dietro prescrizione medica con ricetta non ripetibile. Nessun medico può essere obbligato alla prescrizione di farmaci su richiesta del paziente e la prescrizione avviene secondo scienza e coscienza.
In Italia, il diritto all'obiezione di coscienza è concesso per legge solo nell'interruzione volontaria di gravidanza, tuttavia è frequente che parte dei medici rifiutino la prescrizione del farmaco grazie all'esercizio della «clausola di coscienza» ritenuta equivalente all'obiezione, anche sulla base di quanto affermato dall'articolo 19 del Codice di Deontologia Medica e ribadito da pronunciamento ufficiale della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi del gennaio 2007, che ha ripreso temi già espressi in una nota del 2004 dal Comitato Nazionale di Bioetica.
I farmaci prescritti dal medico devono essere disponibili e non possono essere negati dal farmacista, dal momento che la legge non prevede l'obiezione di coscienza dei farmacisti quando forniscono i medicinali. Sarebbe infatti impossibile stabilire su quali farmaci si possa applicare l'obiezione di coscienza. I farmacisti, quindi, nel rispetto dell'articolo 38 del regio decreto n. 1706 del 1938 (regolamento del servizio farmaceutico), sono tenuti, dietro prescrizione medica, a consegnare il farmaco o a procurarlo, se non disponibile, nel più breve tempo possibile.
Il farmacista che contravviene agli obblighi ed alle responsabilità professionali incorre nelle sanzioni amministrative, la sua condotta potrebbe, altresì, integrare anche gli estremi dei reati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio ed interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità.
Peraltro, il Comitato Nazionale di Bioetica si è pronunciato anche in merito all'obiezione di coscienza dei farmacisti alla vendita di contraccettivi d'emergenza.
Nel parere del 25 febbraio 2011, il Comitato ha dichiarato che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere il farmaco prescritto e che spetti al legislatore prevedere i sistemi più adeguati nell'esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per l'attuazione di questo diritto.
Riguardo alla conoscenza dei diritti in tema di contraccezione di emergenza, segnalo che il Ministero è da sempre impegnato sul tema generale della prevenzione dell'aborto, con riguardo anche alla pillola del giorno dopo.
Infatti, è stato più volte ribadito da tutti gli attori istituzionali che l'aborto deve rappresentare l'ultima scelta praticabile, ecco perché la prevenzione è l'obiettivo primario di ogni scelta di sanità pubblica, il Ministero punta infatti sui programmi di promozione della procreazione responsabile, anche nell'ambito del percorso nascita, sulla prevenzione dei tumori femminili e sui programmi di informazione ed educazione sessuale tra gli/le adolescenti nelle scuole e negli «spazi giovani» presso le sedi dei consultori.
Partendo da questo assunto, ritengo del tutto incomprensibile che proprio gli obiettori di coscienza non favoriscano la prevenzione negando la pillola del giorno dopo.
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