ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: FOSSATI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/09/2013
Stato iter:
26/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/09/2013
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/09/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/09/2013
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/09/2013

SVOLTO IL 26/09/2013

CONCLUSO IL 26/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01077
presentato da
FOSSATI Filippo
testo di
Mercoledì 25 settembre 2013, seduta n. 84

   FOSSATI, LENZI, BIONDELLI, CASATI, D'INCECCO, AMATO, BELLANOVA e CAPONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito, con modificazione dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», all'articolo 13, integra le procedure di registrazione per i prodotti omeopatici, modificando di fatto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
   il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2012 «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta e a utilità dei soggetti interessati» riguarda la registrazione di medicinali omeopatici e di medicinali di origine vegetale basata sull'uso tradizionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2013 prevede un innalzamento dei costi dei rinnovi di registrazione dei farmaci omeopatici, con tariffe per le registrazioni e le variazione dei medicinali omeopatici non sostenibili da questo settore produttivo;
   10 settembre 2013 l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), nel corso di un incontro con le aziende dei medicinali omeopatici a associazioni, tra cui Omeoimprese, APO, FIAMO, SIMA e SIOMI ha comunicato il calendario delle registrazioni da iniziarsi nel prossimo mese di ottobre e completarsi entro giugno 2015;
   la registrazione dei medicinali omeopatici (sino ad oggi autorizzati «ope legis») è un processo a lungo auspicato dai medici e dai cittadini per assicurare la qualità e il controllo dei medicinali omeopatici e antroposofici che vengono messi in vendita;
   non altrettanto condivisibili sono le modalità previste per realizzare questo obbiettivo, in particolare l'aspetto economico di tale procedura, in quanto ogni domanda di registrazione deve essere accompagnata dal versamento di una somma che purtroppo non tiene minimamente conto della realtà dell'industria omeopatica italiana e delle esigenze dei medici prescrittori e dei pazienti;
   infatti le tariffe di registrazione sono state aumentate di circa 700 volte e le cifre che le aziende dovranno versare all'atto della presentazione della domanda, secondo un calcolo fatto dall'AIFA stessa, potrà aggirarsi fino anche a più di 20.000 euro per ogni medicinale omeopatico unitario (31 euro prima del decreto) ed ogni azienda omeopatica ha la necessità di registrare diverse centinaia di farmaci, peraltro da anni presenti sul mercato, con un aggravio di spesa eccessivo avendo tali aziende in genere un fatturato di piccola o media entità;
   tale costo è chiaramente sproporzionato se si pensa che:
    a) tutti i medicinali unitari sono privi di brevetto, appartenendo essi da più di 200 anni alla tradizione omeopatica. Il medicinale omeopatico unitario è un patrimonio dell'uomo;
    b) il 95 per cento dei medicinali omeopatici unitari in commercio viene venduto in lotti inferiori ai 5000 pezzi all'anno, a volte in solo poche decine di pezzi. La stessa situazione si verifica per molti medicinali di tradizione antroposofica, omotossicologica e per quei complessi omeopatici che vengono utilizzati per patologie specifiche secondo i criteri di individualità della malattia tipici della tradizione omeopatica/omotossicologica/antroposofica e per conseguenza venduti in piccolissimi lotti o anche solo in pochi pezzi (meno di dieci l'anno). Ne deriva che i ricavi, in questi casi, non sono nemmeno sufficienti a coprire le spese di produzione;
   la conseguenza certa di tali costi di registrazione sarà l'eliminazione dal mercato italiano della grande maggioranza dei farmaci attualmente disponibili, i «piccoli rimedi» certamente spariranno, molti lavoratori perderanno il loro posto di lavoro, i medici perderanno le loro possibilità di cura e 11 milioni di cittadini italiani non potranno ricevere la cura che avevano scelto, pagandola, peraltro, di tasca propria senza gravare sul servizio sanitario nazionale;
   l'Italia rappresenta il terzo mercato europeo di farmaci omeopatici dopo Francia e Germania e secondo i dati Doxa 2012, circa il 18 per cento dei cittadini ricorre a questa tipologia di medicinali; il comparto dei farmaci omeopatici e costituito da circa venti aziende, con un fatturato complessivo di circa 160 milioni di euro che producono una spesa totalmente a carico dei cittadini di circa 300 milioni;
   è necessario tener conto delle differenze sostanziali tra medicinali omeopatici e farmaci della farmacopea ufficiale, poiché per i medicinali omeopatici è prevista una registrazione semplificata e l'assenza di indicazioni terapeutiche specifiche;
   una eventuale deprecabile scomparsa della disponibilità di medicinali omeopatici rischierebbe di penalizzare non solo il compatto della medicina omeopatica (produttività, ricerca scientifica, occupazione) ma anche i milioni di italiani, pari a circa il 18 per cento dell'intera popolazione, cui di fatto verrebbe negata la libertà di scelta terapeutica;
   è fondamentale facilitare la registrazione di medicinali omeopatici, a tutela del diritto di scelta terapeutica dei cittadini e di cura del medico nonche di sicurezza per la popolazione –:
   quali iniziative urgenti, normative e regolamentari, il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per la registrazione semplificata dei medicinali omeopatici, di cui al decreto-legge 12 settembre 2012, n. 158, e del decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, garantendo, fra l'altro, i seguenti obiettivi: a) ridurre sensibilmente i costi di registrazione dei medicinali omeopatici; b) unificare i costi di registrazione dei medicinali unitari al singolo ceppo per tutte le forme farmaceutiche, tenendo anche presenti i costi di registrazione già applicati in altre nazioni europee; c) prevedere delle registrazioni per fasce differenziate, adeguando i costi al reale volume di vendita dei medicinali. (5-01077)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01077

  Le modalità di registrazione dei medicinali omeopatici ed i relativi costi sono temi su cui il Ministero con il supporto dell'AIFA sta compiendo un approfondito lavoro di analisi, per raggiungere una soluzione che, garantendo da un lato l'emersione dalla «zona d'ombra» in cui è rimasta troppo a lungo confinata questa categoria di medicinali, permetta d'altra parte ai produttori di restare sul mercato e ai pazienti di proseguire le cure che da tempo praticano, salvaguardando nel contempo la sicurezza ed efficacia cui hanno diritto.
  È necessario quindi verificare le soluzioni da mettere in campo per cercare di ovviare alle problematiche che sono state sollevate sollevate dagli onorevoli interroganti. È proprio di questi giorni la programmazione degli incontri tra Ministero e AIFA, per affrontare le questioni ancora aperte.
  Nel merito delle questioni poste all'attenzione dagli onorevoli interroganti, ritengo di dover chiarire che:
   a) Il sistema di tariffazione dei servizi resi dall'AIFA è parametrato ai criteri adottati dall'Agenzia europea dei medicinali, in una misura più conveniente per le aziende produttrici;
   b) Dal raffronto con le tariffe applicate dalle Agenzie regolatorie degli altri paesi dell'Unione europea emerge che gli importi spettanti all'AIFA rientrano nei valori medi degli importi praticati in tali Paesi;
   c) Con riguardo specifico alla registrazione dei medicinali omeopatici si è ritenuta applicabile la tariffa relativa al «rinnovo» di tali medicinali, perché è sensibilmente più bassa di quella riferita ad una prima registrazione;
   d) Per le tariffe di registrazione aumentate di circa 700 volte, come riportato nella interrogazione, comunico che si tratta della tariffa di riferimento per il rinnovo del medicinale omeopatico, che come sopra riferito, è più conveniente rispetto alla tariffa di prima registrazione.

  Ciò premesso, nel ribadire l'assoluta necessità di procedere alla registrazione dei prodotti omeopatici, occorre altresì sottolineare la loro natura di «medicinali» che comporta l'obbligo di applicare la normativa di riferimento e, in particolare, si richiama l'articolo 40 del decreto legislativo n. 219 del 2006, che richiede nella produzione la coerenza con le cosiddette Buone Pratiche di Fabbricazione, al fine di conseguire il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità a tutela della salute pubblica.
  Il segnalato rischio di danno alle produzioni consistenti in «poche decine di pezzi» non appare sussistere, potendosi trattare in questi casi di produzioni a carattere non industriale, rientranti quindi nella disciplina dell'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo, come tali esentati dalla registrazione, in quanto medicinali preparati su richiesta del medico, che si impegna ad utilizzare i medesimi su un determinato paziente.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0158

EUROVOC :

medicina dolce

prodotto omeopatico

prodotto farmaceutico

vendita

medicinale

soppressione di posti di lavoro

diritto alla salute

mercato interno