Legislatura: 17Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Primo firmatario: VECCHIO ANDREA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 25/09/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 24/10/2013 Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 24/10/2013 Resoconto VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/09/2013
DISCUSSIONE IL 24/10/2013
SVOLTO IL 24/10/2013
CONCLUSO IL 24/10/2013
VECCHIO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
è stato pubblicato il nuovo statuto Aero Club d'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53 (Gazzetta Ufficiale anno 154° – numero 116);
il Consiglio dei Ministri n. 51 del 26 ottobre 2012 si era pronunciato, tra l'altro, anche in materia di statuto Aero Club Italia e Aero Club federati, approvando su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto con gli altri Ministri competenti, il nuovo statuto dell'Aeroclub Italia e lo statuto tipo dei Club federati. Durante lo stesso Consiglio dei ministri si concludeva che il testo del nuovo statuto avrebbe dovuto essere sottoposto anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
nello statuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non si fa però menzione di passaggi dello stesso nelle Commissioni parlamentari di competenza –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e per quale motivo il nuovo Statuto Aero Club Italia non sia stato sottoposto ai competenti organi parlamentari per il parere.
(5-01074)
L'Onorevole Interrogante evidenzia che nel testo dello statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, non si fa alcuna menzione di passaggi dello stesso nelle Commissioni parlamentari competenti, laddove il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 51 del 26 ottobre 2012, pronunciandosi su tale statuto, concludeva che il testo del nuovo statuto avrebbe dovuto essere sottoposto anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Al riguardo, in primo luogo, preciso che nella seduta del 26 ottobre 2012, il Consiglio dei ministri pro-tempore ha adottato la deliberazione preliminare in ordine allo statuto in argomento, alla quale, dopo il parere del Consiglio di Stato, ha fatto seguito la deliberazione definitiva nella seduta n. 70 del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2013. In tale ultima sede è stato deliberato il testo dello statuto nella versione, anch'essa definitiva, emanata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53 nelle cui premesse sono richiamati l'articolo 17, commi 1 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 17, comma 25, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In merito, rammento che, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, senza passaggi dalle Commissioni parlamentari, i regolamenti che disciplinano:
l'esecuzione di leggi e decreti legislativi, nonché di regolamenti comunitari;
l'attuazione e l'integrazione di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 del medesimo articolo 17 prevede che i predetti regolamenti di cui al comma 1, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 17, comma 25, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi, prevede che il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria per l'emanazione di atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della richiamata legge n. 400 del 1988.
Orbene, il regolamento di approvazione dello Statuto dell'Aero club d'Italia è stato ritenuto, alla luce della normativa sopra specificata, regolamento di disciplina dell'esecuzione ed attuazione di norma di legge e dell'organizzazione di un'amministrazione pubblica.
Tale statuto, infatti, precedentemente addirittura approvato con DPCM 20 ottobre 2004, è stato, con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 2013, modificato in attuazione:
sia dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, che, nell'ambito del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha dettato i criteri di riorganizzazione dell'ente stesso, in un'ottica di razionalizzazione degli organi, nonché di riduzione e contenimento delle spese;
sia dell'articolo 7, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e relativa legge di conversione, che ha disposto l'adeguamento del medesimo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del CONI, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo.
Dunque, nel caso di specie non è stata adottata la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 che prevede, invece, il parere delle commissioni parlamentari, in quanto:
lo statuto in parola non deroga in alcun modo alla normativa primaria, né interviene in ambito ad essa riservato e, pertanto, non può qualificarsi quale regolamento di delegificazione;
inoltre, già il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010, di cui quello di approvazione dello Statuto dell'Aero Club, come detto, costituisce attuazione, è stato adottato, si, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 ma con una procedura in parte anch'essa semplificata dalla normativa di riferimento. Infatti, detto decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto il riordino, la trasformazione o soppressione di enti ed organismi, da realizzarsi mediante regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 2, ma con la procedura sancita al successivo comma 635 dello stesso articolo 2. Tale comma 635 ha disposto che i regolamenti in parola siano sottoposti al parere non delle commissioni parlamentari competenti, ma della Commissione per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Un’ ulteriore semplificazione della procedura per l'emanazione dei medesimi regolamenti, richiamati dall'articolo 2, commi 634 e 635, della predetta legge n. 244 del 2007, è stata prevista anche dal suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Pertanto, qualora il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia fosse stato sottoposto al parere delle Commissioni competenti, sarebbe stata adottata, per l'emanazione dello stesso, una procedura più complessa di quella prevista per il decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010, di cui il primo costituisce mera attuazione.
SIGLA O DENOMINAZIONE:AERO CLUB ITALIA
EUROVOC :atto amministrativo
commissione parlamentare
consiglio dei ministri