ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
16/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/10/2013
Resoconto CAPEZZONE DANIELE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2013
Resoconto CAPEZZONE DANIELE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2013

SVOLTO IL 16/10/2013

CONCLUSO IL 16/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01055
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», all'articolo 52 prevede nuove disposizioni in materia di riscossione mediante ruolo;
   nello specifico, la lettera a) del comma 1 del predetto articolo 52 consente al debitore che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la possibilità di richiedere una rateazione delle somme dovute, fino a un massimo di centoventi (120) rate mensili;
   in tale contesto il comma 3 del suindicato articolo, stabilisce, tuttavia, che «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a)»;
   la rateazione, pertanto, diventerà operativa solo dopo l'emanazione del decreto che, alla data odierna, non risulta ancora essere stato adottato;
   va tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza dei termini per l'adozione del citato decreto –:
   quando sarà adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal predetto comma 3 dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale risulta indispensabile per tutelare i contribuenti che si trovino in una situazione di comprovato disagio economico. (5-01055)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01055

  Con il documento in esame il Presidente Capezzone chiede di conoscere i tempi di adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze per l'attuazione delle modifiche in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo, di cui al comma 3, dell'articolo 52, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Il citato articolo 52, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, inserendo il comma 1-quinquies in base al quale la rateazione, prevista dai commi 1 (rateazione ordinaria, concessa nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà) e 1-bis (rateazione in proroga, concessa nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1), può essere aumentata fino a centoventi rate mensili, qualora il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
  Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
   b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi delle nuove disposizioni introdotte.

  Il comma 3, del medesimo articolo 52, del decreto legge n. 69 del 2013 citato, ha previsto, poi, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze mediante il quale dovranno essere stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato meccanismo di rateazione.
  In proposito, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria comunicano che sono in fase avanzata gli approfondimenti necessari alla stesura del provvedimento in argomento.
  In particolare, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.A. stanno collaborando con il Dipartimento delle finanze ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla predisposizione di una bozza di decreto che possa consentire, in un'architettura coerente con le altre disposizioni di settore, l'applicazione del nuovo meccanismo di rateazione nel più breve tempo possibile, al fine di tutelare i contribuenti in difficoltà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

decreto

esazione delle imposte

applicazione della legge

contribuente