ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01053
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   CENNI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   le «strade del vino» sono percorsi situati in territori ad alta vocazione vitivinicola caratterizzati, oltreché da vigneti e cantine di aziende agricole, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica integrata;
   le «strade del vino» costituiscono quindi uno strumento di promozione dello sviluppo rurale e del suo territorio, con l'obiettivo di favorire e promuovere l'enoturismo», quale movimento inteso a valorizzare la produzione vitivinicola nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale;
   sono ad oggi presenti in Italia, su tutto il territorio nazionale, circa 140 «strade del vino», percorsi che hanno anche contribuito a sostenere, in questi anni, lo sviluppo del turismo enogastronomico, e conseguentemente portato benefici, non solo al complessivo comparto agroalimentare, ma al sistema ricettivo, turistico, economico ed occupazionale territoriale;
   l'Italia può infatti vantare oltre 500 tipologie di vini a denominazione certificata, mentre il turismo enogastronomico, secondo le indagini delle associazioni di categoria, raggiunge un fatturato annuo di circa cinque miliardi di euro (risultando uno dei volani più rappresentativi della vacanza made in Italy);
   le «strade del vino» sono state costituite e disciplinate dalla legge 27 luglio 1999, n. 268. L'obiettivo della legge «consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle strade del vino»;
   risulta evidente come una cartellonistica uniforme, appropriata e visibile, relativa alle «strade del vino» rappresenti uno strumento fondamentale per far risaltare le tipicità locali, indirizzare con maggior chiarezza ed immediatezza i flussi turistici nazionali ed internazionali e promuovere tale settore nella sua interezza e varietà;
   l'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 1999, n. 268 dispone che le «strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica»;
   l'articolo 2, comma 1, lettera d), della suddetta legge consente alle regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del vino», di prevedere strumenti adeguati per il «sistema della segnaletica»;
   l'articolo 3 della stessa legge, sancisce comunque che «le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   alcune regioni, per adempiere ai contenuti dell'articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 268 del 1999, hanno quindi approvato provvedimenti specifici;
   la regione Toscana ha emanato la legge regionale n. 4 del 2013, Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità). Nel preambolo si riporta testualmente: «La presente legge interviene sul sistema della segnaletica delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, per prevedere espressamente la possibilità di inserire nei segnali stradali turistici e di territorio destinati all'individuazione del percorso, l'indicazione del nome delle aziende agricole aderenti ad una determinata strada»;
   a ciò è seguito il decreto dirigenziale regionale attuativo n. 2630 del 4 luglio 2013, in cui vengono specificate le caratteristiche geometriche e cromatiche della cartellonistica stradale e del logo identificativo unico (come peraltro già stabilito nel precedente D.D. 5119 del 18 novembre 2011);
   conseguentemente, gli enti locali, ed in particolare la provincia di Siena, per le infrastrutture viarie di competenza, si sono attivate per recepire materialmente le indicazioni del sopracitato decreto ministeriale regionale;
   in data 18 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei (trasporti (dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – direzione generale per la sicurezza stradale) ha inviato una lettera agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale di Siena e della regione Toscana con oggetto: «Strade del vino». Legge Regione Toscana n. 4 del 6 febbraio 2013. Richiesta di parere in ordine alla sua applicazione;
   tale missiva riportava: «Premesso che, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione e ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza del 29 dicembre 2004, n. 428: «la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato» e di conseguenza non è di competenza delle regioni, giova ricordare che l'articolo 38, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la collocazione della segnaletica risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente. Come già precedentemente espresso, per quanto attiene «il logo identificativo unico», in ossequio al criterio di uniformità della segnaletica stradale sull'intero territorio nazionale, esso è stato, a suo tempo, definito di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole che avrebbe dovuto successivamente curarne la pubblicazione con decreto per la sua diffusione anche se, allo stato attuale, questo non è ancora avvenuto. Ciò stante, questo ufficio sconsiglia l'utilizzo di loghi non riconosciuti a livello nazionale ma consente esclusivamente iscrizioni per l'individuazione delle «strade del vino» mediante segnali stradali»;
   la lettera ribadiva poi che il «cartello definito dalla decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5119 del 18 novembre 2011, e successivamente ribadito con decreto Dirigenziale n. 2630 del 4 luglio 2013, non può considerarsi segnale turistico e di territorio, in quanto per essere tale si deve eliminare sia il logo Regionale che il logo della Strada», e che per «l'installazione occorre rispettare le prescrizioni del comma 2, dell'articolo 134, del Regolamento del Codice della Strada. Qualsiasi altra tipologia di cartello, con loghi pubblicitari/regionali o specifici della singole aziende, rientra nella categoria di cartello pubblicitario di cui all'articolo 23 del CdS e agli articoli 4756 del Regolamento» e non può essere installato ”in corrispondenza delle intersezioni;
   appare evidente che le norme dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 268 del 1999 non possono trovare una corretta applicazione fino a che non verrà pubblicato l'apposito decreto, sopracitato, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tale ritardo, ad oggi grave ed ingiustificato, sta di fatto penalizzando il raggiungimento delle finalità stesse presenti nell'ordinamento nazionale sulla promozione, la gestione e la fruizione delle «strade del vino»;
   per la presenza diffusa e capillare di tali strutture in tutta Italia, si tratta evidentemente di una problematica di carattere nazionale;
   la corretta applicazione della legge n. 268 del 1999 è già stata oggetto, nella scorsa legislatura di un atto di sindacato ispettivo, al quale non è pervenuta risposta (interrogazione a risposta scritta n. 4/09531, a prima firma dell'interrogante);
   per completezza di informazione va inoltre segnalato che la corretta ed efficace segnaletica del «logo identificativo unico» riguarda anche altri itinerari similari come strade dell'olio e dei sapori –:
   per quali reali e giustificati motivi non sia stato ancora pubblicato il decreto ministeriale sul «logo identificativo unico» previsto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 268 del 1999, e in quali tempi si intenda procedervi. (5-01053)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1999 0268

EUROVOC :

vino

prodotto agricolo

segnaletica

politica del turismo

settore agricolo

denominazione di origine

politica agricola

sicurezza stradale