ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01052
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   LUIGI GALLO, SEGONI, DE LORENZIS, TOFALO, NICOLA BIANCHI, TERZONI e PARENTELA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999 aveva previsto che con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dell'università di concerto con il Ministro della giustizia venisse modificata ed integrata la disciplina dell'ordinamento professionale, relativamente alle professioni per il cui esercizio la normativa vigente già disponeva l'obbligo di superamento di un esame di Stato;
   in attuazione della predetta legge veniva emanato, col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, il Regolamento che disciplina l'accesso alle professioni in correlazione ai nuovi titoli di studio; detto regolamento emanava, altresì, disposizioni in ordine alla professione di dottore agronomo e forestale; in particolare in ordine a quest'ultima ultima professione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 prevedeva la ripartizione dell'albo in due sezioni A e B rispettivamente per possessori di laurea specialistica e di laurea; per gli iscritti alla sezione A il titolo professionale di dottore agronomo e dottore forestale; mentre, nell'ambito della sezione B venivano individuati tre distinti settori: agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario, con l'attribuzione dei relativi specifici titoli professionali;
   nello specifico settore zoonomo era la prevista la possibilità di iscrizione all'albo per i laureati nella classe 40 di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e nella classe L38 di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004;
   l'istituzione di tele settore era oggetto di un ricorso al TAR del Lazio da parte della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI), che contestava l'attribuzione di alcune competenze ritenute di appartenenza alla propria categoria e l'individuazione di una nuova figura professionale, appunto quella di zoonomo;
   recependo le contestazioni della FNOVI, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1233 del 22 marzo 2005 ha annullato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 relative alle attività professionali attribuite allo zoonomo, con soppressione della stessa figura professionale di zoonomo;
   come conseguenza di tale sentenza l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ordinanza dell'8 giugno 2005, ha annullato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di zoonomo;
   detto annullamento in sede giurisdizionale ha trovato fondamento nella ricostruzione normativa della vicenda, rilevando che l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999 n. 4 avesse previsto l'emanazione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l'obbligo dell'esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove;
   in attuazione di tale disposizione il decreto n. 509 del 1999 relativa al «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» definiva l'architettura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli;
   con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova architettura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, prevedendo quali requisiti per l'accesso all'esame di Stato, previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione, i nuovi titoli di studio;
   in tale contesto, la professione di dottore agronomo e dottore forestale veniva innovata dal Regolamento che modificava i percorsi formativi specifici delle classi di laurea che consentono l'accesso all'albo professionale, individuando due nuove figure professionali, con competenze ricavate da quelle attribuite dalla legislazione vigente ai dottori agronomi e ai dottori forestali;
   il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza, annullava in parte qua il richiamato regolamento n. 328 del 2001 condividendo quanto formulato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi dello stesso Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'Adunanza del 21 maggio 2001 che sullo schema di regolamento aveva rilevato l'impropria introduzione nell'ordinamento di professioni nuove, rispetto a quelle esistenti. Detta sostanziale innovazione contrastava la finalità del regolamento che doveva limitarsi unicamente a collegare i nuovi titoli accademici con l'ordinamento delle professioni vigenti;
   la decisione del Consiglio di Stato ha, pertanto, fatto emergere un sostanziale vuoto di disciplina per i laureati in classe 40 e L38, cui è stato impedito uno sbocco nella libera professione;
   per la risoluzione di tale problematica si disponeva un tavolo tecnico tra il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) e la Conferenza dei presidi delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria;
   il 15 dicembre 2006 il tavolo tecnico raggiungeva un'intesa che prevedeva la reintegrazione della figura dello zoonomo con l'attribuzione di specifiche competenze, concordate tra le parti:
    a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali, sia primarie che trasformate;
    b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, sia primarie che trasformate – con esclusione degli aspetti sanitari – della loro commercializzazione e marketing;
    c) la formulazione di razioni e mangimi per le specie animali in produzione zootecnica;
    d) le attività di estimo relative ai settori zootecnico e faunistico;
    e) le attività di difesa dell'ambiente e del benessere animale limitatamente alla valutazione dei requisiti ambientali, strutturali e tecnologici delle tipologie di allevamento del settore delle produzioni animali, nonché la valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici;
    f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alle aziende di produzione di beni e mezzi tecnici nel settore delle produzioni animali;
    g) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche, venatorie e di acquacoltura;
    h) l'attività tecnica di analisi di laboratorio degli alimenti per uso zootecnico nonché delle produzioni animali sia primarie che trasformate;
    i) le attività di selezione e miglioramento genetico, la conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e dei microrganismi di interesse tecnologico per la trasformazione dei prodotti di origine animale;
    j) l'inseminazione artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, esclusa quella equina;
   gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sollecitati più volte dalle parti interessate (Conferenza dei presidi, CONAF, Federazione italiana dei dottori in scienze della produzione animale), hanno condiviso l'opportunità di reintegrare la figura dello zoonomo, sulla base dell'intesa del 15 dicembre 2006, specificando, tuttavia, che ciò può essere ottenuto modificando la normativa vigente;
   allo stato, a distanza di oltre otto anni dall'avvento annullamento giurisdizionale, centinaia di laureati non possono ancora sostenere l'esame di abilitazione per poter svolgere la professione di zoonomo, pur avendo conseguito un titolo accademico riconosciuto –:
   quale iniziativa intenda intraprendere per colmare questo vuoto di disciplina e riconoscere il giusto futuro professionale ad una categoria di laureati in settori di grande specializzazione e notevole sviluppo tecnologico, il cui titolo di studio rappresenta, ad oggi, l'unico esempio di laurea tecnica priva di uno sbocco nella libera professione. (5-01052)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 2001 0328, L 1999 0004

EUROVOC :

produzione animale

agronomia

diploma

qualificazione professionale

accesso alla professione

ordine professionale

esame