ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00915

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/08/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/08/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 28/08/2013
Stato iter:
17/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/04/2014
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 17/04/2014
Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/08/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/08/2013

DISCUSSIONE IL 17/04/2014

SVOLTO IL 17/04/2014

CONCLUSO IL 17/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00915
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   VACCA, COLLETTI, DEL GROSSO, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, MARZANA, CHIMIENTI, D'UVA, BATTELLI, DI BENEDETTO e BRESCIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   il Tribunale di Pescara in data 22 luglio 2013 ha condannato in primo grado Sabatino Aracu alla pena di anni 4 di reclusione e alla interdizione per anni 5 dai pubblici uffici;
   Sabatino Aracu attualmente è il presidente della Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP);
   la Federazione italiana hockey e pattinaggio è una delle federazioni sportive aderenti al CONI; la natura e lo statuto delle federazioni sportive è regolamentato dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
   il presidente della Federazione italiana hockey e pattinaggio è membro di diritto del Consiglio nazionale del CONI;
   la Federazione italiana hockey e pattinaggio, per lo svolgimento delle attività internazionali, aderisce alla Federation international de roller sports (FIRS); per effetto di questa adesione Sabatino Aracu è membro della FIRS e ne è anche presidente;
   potrebbe risultare inopportuno che un condannato a 4 anni di reclusione per tangenti rappresenti l'Italia in ambienti e organismi sportivi internazionali;
   il CONI non ha intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della Federazione italiana hockey e pattinaggio per avviare un processo che porti alla sostituzione del presidente;
   la condanna penale citata non è l'unico fatto riguardante la figura di Sabatino Aracu: come si apprende dal Fatto Quotidiano già nel 2008 una commissione interna del Coni accertò reati contabili perpetrati dall'ex deputato PdL ai danni della Federazione italiana hockey e pattinaggio che guida da vent'anni; Petrucci, l'allora Presidente del CONI, lo lasciò al suo posto;
   lo stesso procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 dichiara che dopo una prima verifica amministrativa sulla Federazione italiana hockey e pattinaggio emergevano illiceità contabili per l'uso anomalo dei beni federali, per eccesso di spesa di rappresentanza, per spese di trasferta ingiustificate e per l'uso spregiudicato delle carte di credito federali;
   risulta all'interrogante che la commissione d'inchiesta nominata dal CONI ha riscontrato danni erariali per complessivi 380.861,78 euro e come dichiarato dal dottor Angelo Raffaele De Dominicis, presidente della Corte dei Conti del Lazio, tali poste dannose debbono essere addebitate in primo luogo al presidente e al segretario generale della Federazione, che con comportamenti gravemente colposi hanno direttamente o indirettamente permesso che tali sperperi fossero addossati alla Federazione in totale carenza dei presupposti di legge;
   l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, stabilisce quanto segue:
    [la giunta nazionale] e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
    f) propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali» –:
   di quali elementi disponga il Governo sulla vicenda e se il CONI abbia esercitato o intenda esercitare ulteriori iniziative di competenza, ivi compreso il commissariamento. (5-00915)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00915

  A seguito della presentazione dell'interrogazione in oggetto, l'Ufficio sport, in data 18 settembre 2013 ha richiesto al Coni di fornire gli elementi in merito ai quesiti posti.
  In data 7 ottobre 2013, il Coni ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta Nazionale n. 195 del 14 maggio 2013 con cui è stato decisa la costituzione in giudizio, dinanzi al Giudice ordinario per l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della F.I.H.P. ed altri amministratori, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente vigilante. A tale proposito, si ricorda che si tratta della prosecuzione ex articolo 59 della legge n. 69 del 2009, del giudizio inizialmente instaurato presso la Corte dei conti per il Lazio, la cui carenza di giurisdizione è stata dichiarata con ordinanza n. 13619 del 2012 delle Sezioni Unite della Cassazione, in quanto ai sensi del decreto legislativo n. 249 del 1999, le Federazioni Sportive Nazionali sono persone giuridiche private che, salvo l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi ricevuti dal Coni, non sono soggette alle norme di amministrazione e contabilità pubblica e l'eventuale responsabilità gestionale dei loro amministratori e dirigenti non produce un danno erariale ma un pregiudizio del patrimonio di persone giuridiche private.
  Con la medesima nota il Coni ha comunicato all'Ufficio sport che, per quanto concerne la posizione del Presidente, in seguito alle condanne penali emesse nei suoi confronti in primo grado, è in corso un procedimento disciplinare presso gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione, nel quale il Coni non può intervenire. In merito a tale procedimento, la Federazione ha comunicato la sospensione del provvedimento in attesa della sentenza di appello.
  Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 11 «Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi» di cui al Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale in data 30 ottobre 2012, in via preliminare si evidenzia che il Coni, più volte, ha sollecitato le Federazioni Sportive a dare attuazione al Codice, prevedendo una norma ad hoc da inserire nei rispettivi Regolamenti di Giustizia.
  In particolare, la F.I.H.P. ha istituito nel novembre 2013 una Commissione Etica Sportiva. A tale comunicazione il Coni, con nota dell'8 gennaio, rispondeva evidenziando la mancata natura di organo federale e quindi la necessità di una nuova deliberazione in tal senso della Federazione. La federazione ha poi con nota del 14 febbraio informato il Coni che una nuova deliberazione in tal senso sarà presa nel prossimo Consiglio Federale.
  In merito alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 sulla possibilità da parte della Giunta nazionale del Coni di proporre al Consiglio nazionale del Coni il commissariamento delle federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, la materia attiene all'esercizio del potere di vigilanza del Coni che si è esplicitato in una serie di ispezioni e controlli che hanno portato dapprima al giudizio innanzi alla Corte dei Conti e poi alla prosecuzione in sede di tribunale civile. Solo all'esito del processo con l'accertamento delle sospette irregolarità, l'ente cui spetta la vigilanza potrà valutare se proporre o meno il Commissariamento.
  Da parte del Governo vi è stata una attenzione costante al problema posto ed è stato più volte sollecitato il Coni a prendere tutti i provvedimenti necessari a fare in modo che le disposizioni del Codice di Comportamento vengano non solo recepite ma soprattutto applicate nei tempi più brevi possibili.
  Indipendentemente dalle disposizioni di legge e dai codici etici, rimane un problema di trasparenza, opportunità e sensibilità che, allo stato, rientra nella sfera di disponibilità in primo luogo dei soggetti coinvolti e della federazione sportiva che, mi auguro, possa trovare una soluzione immediata. Ove ciò non dovesse accadere, continueremo a spingere il Coni ad operare con maggiore velocità ed incidenza.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI )

EUROVOC :

organizzazione sportiva

giochi olimpici

contributo finanziario

manifestazione sportiva

sport professionale

potere di controllo