ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00902

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/08/2013

SOLLECITO IL 12/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00902
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   ARLOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in via di conversione in legge, è intervenuto in tema di riscossione, modificando e integrando il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, con una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità;
   in particolare il citato articolo 52 interviene nell'ambito della riscossione ampliando fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte, nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni; ampliando a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario stabilendo l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo e prevedendo per gli altri immobili del debitore che l'agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro;
   la normativa introdotta, seppure sia finalizzata ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, non interviene tuttavia sulla modalità di determinazione delle somme inviate all'Agente della riscossione con la conseguenza che le somme iscritte a ruolo sono aggravate di sanzioni e interessi irrogate dall'Agenzia delle entrate;
   l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dispone, al comma 1, che le somme dovute per le comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari) inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – ai fini delle imposte dirette –, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – ai fini dell'Iva – o dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
   la normativa attuale prevede che per le comunicazioni relative ai controlli automatici il pagamento debba essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione affinché la sanzione del 30 per cento sia applicata in misura ridotta ad un terzo; per le comunicazioni relative ai controlli formali il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa affinché la sanzione del 30 per cento sia applicata in misura ridotta a due terzi; per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né sanzioni né interessi se il pagamento avviene entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e in caso di tardivo pagamento o mancato pagamento è applicata la sanzione del 30 per cento;
   in sostanza le procedure di regolarizzazione delle posizioni previste dall'Agente di riscossione e quelle dell'Agenzia delle entrate si differenziano per alcuni aspetti sostanziali; in particolare nelle rateazioni le differenze rilevano nel diritto ad accedere al beneficio, nel periodo di rateazione, nei casi di decadenza dal beneficio e nelle sanzioni connesse al mancato rispetto del piano;
   le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita non costituiscono atti impugnabili, essendo infatti un mero invito al contribuente a fornire in via preventiva elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatica; per tali ragione l'Agenzia delle entrate non utilizza metodi di notifica delle comunicazioni tali da ritenere che il contribuente sia a conoscenza dei fatti contestati;
   accade così che contribuenti ignari si vedono spesso recapitare cartelle esattoriali emesse dall'Agente di riscossione con l'iscrizione a ruolo di imposte non pagate maggiorate dagli interessi di mora a dalle sanzioni al 30 per cento dell'Agenzia delle entrate senza avere la possibilità di beneficiare della delle riduzioni previste nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
   le imprese e i singoli contribuenti si sono visti spesso recapitare richieste di pagamento di cifre irragionevoli, come nel caso delle cosiddette «cartelle pazze» che obbligano gli stessi a sostenere maggiori oneri in termini di tempo, risorse umane e finanziarie, molte volte dovute al solo fatto che il sistema informatico dell'Agenzia delle entrate non acquisisce rapidamente i versamenti effettuati in ritardo –:
   quale sia l'ammontare delle sanzioni incassate dall'Agenzia delle entrate nell'ultimo anno suddivise per tipologia di soggetto e dimensione delle imprese;
   se non ritenga utile intervenire al fine di attuare i necessari strumenti volti a dare certezza dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti prima di poter procedere all'iscrizione a ruolo e all'applicazione della sanzione piena;
   se non ritenga di intervenire al fine di dare supporto, in particolar modo alle micro e piccole imprese e liberi professionisti con regimi agevolati, a superare il momento di difficoltà dovuto alla crisi economica prevedendo una riduzione significativa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate nonché stabilendo una franchigia per importi minimi;
   quali misure di razionalizzazione intenda mettere in atto al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate in tal modo evitando l'invio di richieste di pagamento ai contribuenti che hanno tardivamente saldato i debiti;
   se non ritenga, nelle more di una complessiva riforma del sistema dell'accertamento e della riscossione, di prevedere, qualora il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la possibilità di aumentare il numero di rate della dilazione di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462 al fine di evitare l'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione con un significativo aggravio delle somme dovute in termini di sanzioni, aggi e interessi. (5-00902)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DPR 1973 0602

EUROVOC :

contribuente

debito

pagamento

imposta diretta