ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00843

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 65 del 05/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 05/08/2013
Stato iter:
05/10/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2013

RITIRATO IL 05/10/2016

CONCLUSO IL 05/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00843
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Lunedì 5 agosto 2013, seduta n. 65

   QUARTAPELLE PROCOPIO e GARAVINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   l'istituzione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) risale alla legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e prevede la registrazione presso detta ANagrafe degli italiani che dichiarano di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d'ufficio tale residenza;
   l'esatta portata di questa previsione ha dato luogo a diverse interpretazione e applicazioni in particolare nei confronti del personale scolastico in servizio all'estero; molte rappresentanze diplomatiche hanno provveduto a richiedere ai comuni l'iscrizione all'AIRE d'ufficio poiché per i docenti di ruolo, cioè a tempo indeterminato, sussiste l'obbligo d'iscrizione visto che l'incarico copre un periodo superiore ai 12 mesi, inoltre, sebbene trattasi di dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, non sono stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari;
   a fronte di una normativa poco chiara si sono create sostanzialmente due diverse posizioni: da una parte il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e alcune amministrazioni comunali che ritengono sussista l'obbligo di iscrizione; dall'altra alcune rappresentanze diplomatiche, l'ANUSCA (Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe), l'ufficio del difensore civico regionale delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Lazio (interrogati sul tema questi organi si sono espressi per la non obbligatorietà) e alcune amministrazioni comunali che non ritengono quest'obbligo sussista;
   da ciò ne è derivato che, in maniera del tutto casuale e dipendente dalla prassi in essere nei diversi Stati, alcuni docenti sono stati iscritti d'ufficio all'AIRE mentre altri no. Ciò è dipeso dall'orientamento della rappresentanza diplomatica di competenza, a seconda del momento storico in cui il docente si è trovato a lavorare all'estero o a seconda della regione o del comune di sua residenza. Ad esempio ad Addis Abeba il consolato italiano, dopo decenni di non intervento, nel marzo 2012, ha ritenuto di invitare il personale scolastico a presentare istanza di iscrizione volontaria all'AIRE avvertendo che, in caso contrario, avrebbe provveduto d'ufficio;
   la FLC CGIL scuola il 16 aprile del 2012 invitava, a mezzo di lettera scritta inviata al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno a fornire un parere preciso in merito al fine di evitare ricorsi giudiziari;
   già nel 2001 il Ministero dell'interno con la circolare MIACEL n. 20 aveva ritenuto di interpretare l'articolo 1, comma 9, della legge istitutiva dell'AIRE nel senso di annoverare una particolare categoria di lavoratori, in questo caso i soldati, tra le categorie escluse dall'obbligo di iscrizione affermando il diritto del cittadino italiano alla «residenza»;
   il Ministero degli affari esteri riferiva, il successivo 25 giugno 2012, che il parere del Ministero dell'interno era nel senso di non includere il personale scolastico in servizio all'estero nelle categorie esentate dall'obbligo di iscrizione all'AIRE;
   sulla base di tale parere il Consolato d'Italia in Etiopia ha provveduto, nei mesi scorsi, all'iscrizione d'ufficio all'AIRe del personale scolastico di nomina Ministero degli affari esteri e assunto a tempo indeterminato, in servizio presso la locale istituzione scolastica di Addis Abeba. Ciò ha comportato, ove le rispettive Amministrazioni comunali abbiano dato seguito alla richiesta consolare d'iscrizione d'ufficio all'AIRE, la cancellazione del lavoratore dalle liste dell'anagrafe della popolazione residente;
   in particolare in Etiopia l'iscrizione all'AIRE risulta particolarmente penalizzante per il personale scolastico in servizio ad Addis Abeba in quanto le norme locali vietano al lavoratore straniero in Etiopia di acquisirvi la residenza, o quantomeno la residenza di pieno diritto. Divieto o limitazioni da cui discendono una serie di conseguenze negative per lo stesso lavoratore, il quale verrebbe pertanto a trovarsi nella singolare condizione di non essere iscritto a nessuna anagrafe: non a quella etiopica, stante il citato divieto, non a quella in patria (stante la cancellazione nel proprio comune dall'anagrafe della popolazione residente conseguente all'iscrizione all'AIRE) –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per risolvere la questione del personale scolastico in servizio ad Addis Abeba che si è venuto a trovare nella condizione di non essere iscritto né all'anagrafe del proprio comune di residenza in Italia, né all'AIRE. (5-00843)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO ( AIRE ), L 1988 0470

EUROVOC :

Etiopia

interpretazione del diritto

rappresentanza diplomatica

consolato

nomina del personale

insegnante

residenza