ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00786

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 61 del 30/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00786
presentato da
PILI Mauro
testo di
Martedì 30 luglio 2013, seduta n. 61

   PILI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   i consiglieri comunali di Sassari Manuel Alivesi, Giancarlo Carta, Antonello Desole, Giovanni Fadda, Luigi Pisanu, i consiglieri provinciali di Sassari Toni Faedda, Piero Fiori, Giuseppe Pilo, Ennio Ballarini, Giuseppe Mellino, Mariano Mameli, Grazia Onida, Michele Posadinu, Giovanni Moro, hanno rivolto al sottoscritto interrogante l'esigenza di un immediato intervento presso il Governo al fine di restituire alla città di Sassari della ex struttura carceraria di San Sebastiano;
   l'otto luglio scorso il carcere di Sassari nella centrale via Roma è stato definitivamente chiuso con il trasferimento di tutti i detenuti nella nuova struttura di Bancali;
   tale imponente struttura nel cuore della città di Sassari, realizzato nel 1871, fa parte delle strutture a unità radiale semplice, progettati dall'ingegnere Polani tra il 1859 e il 1863;
   la rilevanza storico, architettonica e immobiliare dell'edificio impone una imponente opera di rifunzionalizzazione dell'edificio in grado di salvaguardare il prestigio architettonico e strutturale e dall'altra pianificare il suo riutilizzo al servizio della Città;
   l'edificio è nella disponibilità dello Stato;
   l'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 dispone:
   a) la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo;
   b) i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione;
   la Corte costituzionale con sentenza n. 383 del 1991, in merito al ricorso proposto da altra regione a Statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta, aveva sostenuto l'automatico passaggio dei beni alla stessa regione anche in virtù del seguente esplicito riferimento alle Regione Sardegna: «Del resto l'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, da rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello Statuto»;
   la Corte costituzionale nella stessa sentenza, per il bene militare le cui funzioni di difesa erano venute meno proprio dall'intenzione dello Stato di vendere il compendio, disponeva: «Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta»;
   le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 14 dello Statuto della regione Sardegna di rango costituzionale dispongono che la regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma;
   il secondo comma del citato articolo 14 introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di pertinenza statale;
   l'eccezione, però, ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita ope legis alla regione;
   la chiara e univoca statuizione dell'articolo 14, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato «finché duri tale condizione» non può dare luogo a dubbi interpretativi;
   la congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico allo norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello Statuto speciale, non erano più connessi a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente;
   il significato proprio dato dal legislatore alla norma porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioè, al sopravvenuto venir meno della connessione del bene con il servizio statale;
   tale sopravvenienza rappresenta il limite all'eccezione di cui al 2o comma dell'articolo 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della Regione Sardegna nella proprietà dei beni dello Stato;
   la cessazione della connessione dei beni immobili ai fini statali, come dispone la richiamata sentenza della Corte costituzionale, si è verificata proprio nel momento in cui l'amministrazione dello Stato ha posto in vendita o attivato forme di concessione e comodato a soggetti privati o pubblici del bene stesso;
   con riferimento alla regione Sardegna non esiste nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva all'entrata in vigore dello Statuto sardo;
   il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere della terza sezione del 12 febbraio 1985 n. 158 ha espresso formale parere su richiesta del Ministero della difesa proprio sull'applicazione dello Statuto sardo;
   l'organo consultivo in quel parere, – in estrema sintesi – si è pronunziato nel senso che l'articolo 14, 2o comma dello statuto sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finché duri tale condizione, riconoscendo, così, allo Stato la funzione di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi;
   il carcere di San Sebastiano ha cessato la sua funzione l'8 luglio 2013 ponendo fine alla condizione di competenza e pertinenza dello Stato;
   appare improponibile e surrettizio il tentativo dello Stato stesso di dislocare all'interno di quella struttura degli uffici giudiziari perché tale evenienza, oltre che improponibile sul piano della funzionalità, contrasterebbe con le strategie statali in materia di spending review che prevedono accorpamenti di uffici e non la loro moltiplicazione;
   l'imponenza dell'immobile e la sua connotazione storico architettonica impediscono il suo utilizzo limitato come marginale funzione di uffici ministeriali;
   il bene dismesso dalla sua funzione deve essere immediatamente ceduto all'amministrazione regionale in base all'articolo 14 e lo stesso successivamente trasferito all'amministrazione comunale di Sassari;
   tale struttura, nelle more del trasferimento alla regione Sardegna, deve essere concessa in uso all'amministrazione comunale affinché la possa rendere fruibile ai cittadini al fine anche di un diretto coinvolgimento della popolazione nella valutazione delle possibili rifunzionalizzazioni dell'edificio –:
   se non ritenga necessario procedere ad una rapida cessione del carcere di san Sebastiano alla regione autonoma della Sardegna in base ai dettati dello Statuto autonomo della Sardegna, articolo 14, che si rammenta essere legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58. Perché possa essere poi assegnato al Comune di Sassari;
   se il Ministro dell'economia non ritenga necessario predisporre tutti gli adempimenti al fine di accelerare questa procedura anche per evitare il degrado ulteriore della struttura nella sua complessità strutturale e architettonica;
   se il Ministro della giustizia non ritenga utile favorire l'apertura della struttura a cittadini al fine di favorire un'ampia consultazione popolare della cittadinanza per la definizione di nuove funzioni da assegnare all'immobile stesso. (5-00786)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CARCERE DI SASSARI SAN SEBASTIANO

EUROVOC :

Sardegna

stabilimento penitenziario

trasferimento di detenuti

amministrazione locale

amministrazione regionale