ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00766

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 60 del 29/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GELLI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 29/07/2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 29/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00766
presentato da
GELLI Federico
testo di
Lunedì 29 luglio 2013, seduta n. 60

   GELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva comunitaria del 1982 (82/76 CEE) e la Corte di giustizia europea (sentenze del 25/02/1999 e del 03/10/2000), hanno condannato l'Italia per non aver riconosciuto la giusta remunerazione ai medici che hanno iniziato a frequentare il corso di specializzazione tra gli anni 1982-1991;
   in Italia detta direttiva è stata recepita solo nel 1991, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che ha stabilito per gli specializzandi iscritti a partire dall'anno accademico 91/92 l'importo di Euro 11.103 per ogni anno di specializzazione;
   detto decreto legislativo nulla riconosceva in favore dei medici immatricolatisi alla specializzazione negli anni accademici antecedenti, ovvero dall'82/83 al 90/91;
   i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non solo non hanno ricevuto alcun compenso né borsa di studio, ma sono stati discriminati rispetto ai colleghi europei nell'accesso alla professione all'estero, in quanto il mancato pagamento di fatto li dequalificava;
   nel 1987 è arrivata la prima condanna allo Stato italiano dalla Corte di giustizia europea per inadempimento delle direttive europee;
   la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea e, soprattutto, le più recenti decisioni della Corte di cassazione hanno sancito che tali diritti soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale (ex articolo 2946 del codice civile) ed essa non inizia a decorrere sino a quando permane l'inadempimento dello Stato nei confronti dei titolari dei diritti comunitari lesi, in quanto tale condotta cagiona la permanenza dell'obbligo risarcitorio (de die in die). (Cass. S.U., 17 aprile 2009, n. 9147; Cass., Sez III, 18 agosto 2011, n. 17350);
   con la sentenza n. 759/2012 dell'8 maggio 2012 il tribunale di Venezia ha riconosciuto 2,5 milioni di euro ai medici che hanno frequentato le scuole di specialità tra il 1982 e il 1991. La Presidenza del Consiglio ha pagato a soli 5 mesi dalla sentenza stessa. Questa è la conferma della svolta anche dei tempi di erogazione effettiva. Si tratta di uno dei primi casi in cui una sentenza per tali questioni restituisce in tempi brevissimi una somma così consistente;
   da quanto si apprende dall'articolo a firma di Giulia Guerri del quotidiano Il Giornale di Liguria, del 20 luglio 2013: «in tutta Italia sono 6.700 i professionisti a cui lo Stato ha dovuto riconoscere un rimborso di 313 milioni di euro. E ci sono ancora più di 40 mila medici con una causa in corso»;
   l'avvocato Marco Tortorella, legale di Consulcesi, dichiara allo stesso quotidiano che: «Ormai le sentenze passate in giudicato fanno giurisprudenza, quindi quelle somme devono essere pagate, altrimenti c’è il pignoramento della Banca d'Italia. Un mancato accordo comporta un esborso di decine di milioni di euro in più. Finora il disegno di legge prevede una somma di 400 milioni di euro»;
   presso il Senato della Repubblica, risultano depositati alcuni disegni di legge che cercano di trovare una soluzione nelle more delle lungaggini giudiziarie che, a quanto si apprende dalla stessa Consulcesi, vedono rinviati ad udienze del 2015 la precisazione delle conclusioni e successivamente dovrebbe essere emessa la relativa sentenza –:
   se non si intenda urgente e doveroso porre in essere tutto quanto ritenuto opportuno al fine di risolvere la problematica di cui in premessa, evitando che i medici, ex specializzandi continuino a pagare la manchevolezza dello Stato. (5-00766)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Corte di giustizia CE

direttiva comunitaria

accesso alla professione

retribuzione del lavoro

universita'

medico

rimborso