ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00760

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAROCCI MARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/07/2013
Stato iter:
24/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/04/2014
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 24/04/2014
Resoconto CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2013

DISCUSSIONE IL 24/04/2014

SVOLTO IL 24/04/2014

CONCLUSO IL 24/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00760
presentato da
CAROCCI Mara
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   CAROCCI, COSCIA, ROCCHI, COCCIA, GHIZZONI, MALPEZZI, BLAZINA, MALISANI, D'OTTAVIO, PES e MANZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   i principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi;
   il modello diagnostico ICF (International classification of functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale e che si fonda sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, consente di individuare i bisogni educativi speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni;
   in tal senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta;
   l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di certificazioni. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni;
   in tal senso, il 27 dicembre 2012 è stata firmata dal Ministro Profumo la direttiva recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà;
   la direttiva è importante perché accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell'Unione europea, completando, in sostanza, il quadro italiano dell'inclusione scolastica. Com’è noto, infatti, il nostro sistema è stato il primo in Europa a introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i princìpi della stessa, con le linee guida del 4 agosto 2009;
   a seguito poi della legge n. 170 del 2010, sono state emanate le linee guida del 12 luglio 2011, relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (disturbi specifici d'apprendimento, ovvero dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia);
   ora, con tale direttiva, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: «svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse»;
   alla tipologia sovraindicata, la direttiva del 27 dicembre estende i benefici della legge n. 170 del 2010, vale a dire le misure compensative e dispensative;
   tale direttiva estende, inoltre, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53 del 2003;
   è compito doveroso dei consigli di classe o dei team dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni;
   strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un piano didattico personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per altro da formalizzare in modo puntuale anche nel piano dell'offerta formativa;
   la direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia;
   la direttiva, richiamando ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, ricorda che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta»;
   per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, e altro);
   la direttiva si inserisce nel solco tracciato da altre norme generali e specifiche tuttora vigenti che danno indicazioni di flessibilità e attenzione ai percorsi personali dei singoli alunni. Si richiamano in particolare:
    a) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, articolo 46;
    b) circolare ministeriale n. 24 del 1o marzo 2006 «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri»;
   documento ministeriale dell'ottobre 2007 «La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri»;
   la Direttiva sopracitata sta generando non poche difficoltà interpretative, particolarmente in materia di valutazione finale;
   la valutazione degli studenti, infatti, è materia complessa che richiede approfondimenti e riflessioni e costituisce un tema particolarmente attuale nel dibattito scolastico. Se l'oggetto del valutare è uno studente con bisogni educativi speciali occorre fare riferimento a percorsi individuali, diversi da situazione a situazione, in sinergia con quanto sviluppato nel Piano Didattico Individualizzato e con una chiara definizione di quale ipotesi di uscita sia condivisa fra scuola, studente e famiglia, rispetto alla conclusione del percorso, in ottica di progetto di vita della persona;
   appare evidente come la normativa sulla valutazione contenuta nel DRR n. 122 del 2010 debba essere adattata alle singole situazioni. Infatti, l'eterogeneità delle condizioni difficilmente si presta all'individuazione di percorsi standardizzati per la realizzazione delle prove d'esame;
   la standardizzazione, in questo senso, vanifica il lavoro svolto dalle scuole per realizzare percorsi individuali che consentano allo studente l'apprendimento e l'integrazione nella realtà della scuola e della comunità consentendogli opportunità di crescita e di inserimento;
   in particolare, appare in contraddizione con le premesse sopraindicate il comma 9 dell'articolo 1 del DRP n. 122 del 2009 quando stabilisce che «minori con cittadinanza non italiana... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani»;
   un richiamo questo a un principio universalistico teso a escludere qualsiasi forma di discriminazione ma che rischia, se non correttamente interpretato appunto come norma anti-discriminazione, di non far considerare le specificità degli alunni NAI (neo arrivati in Italia);
   lo stesso regolamento prevede che la valutazione si ispiri ai criteri della «equità e trasparenza» e all'articolo 1 comma 4 stabilisce che: «Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa»;
   tuttavia, non appare chiaro come possa essere equa una valutazione che ignori i punti di partenza e non consideri gli effettivi dei dispositivi di supporto messi in atto per gli alunni NAI;
   inoltre, nella direttiva nel capitolo denominato «Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale» si stabilisce che «Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente» –:
   se non ritenga opportuno predisporre, come stabilito dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, tali disposizioni in un senso che tenga conto delle importanti novità introdotte dalla direttiva in questione e che permettano, in sede di valutazione finale o di rilevazioni annuali degli apprendimenti, agli alunni neo arrivati in Italia ed a tutti gli alunni con BES, di proseguire gli studi e realizzare – attraverso la scuola – una consapevole integrazione nella comunità. (5-00760)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00760

  In via preliminare mi preme confermare che il conseguimento, da parte degli alunni con bisogni educativi speciali, del pieno sviluppo delle loro potenzialità, sia in ambito scolastico che ai fini dell'inserimento nella vita attiva, costituisce un aspetto che è all'attenzione di questo Ministero.
  Ricordo brevemente che il nostro ordinamento normativo ha visto il passaggio dal concetto di «integrazione» a quello di «inclusione», laddove l'integrazione comporta la tutela del diritto a essere inseriti a pieno titolo in un contesto, quello scolastico appunto, mentre l'inclusione comporta la tutela del diritto a che tale contesto consenta il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, abilità e potenzialità.
  La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, concernente gli strumenti d'intervento per alunni con BES (bisogni educativi speciali), fa riferimento a studenti che «presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse». Con tale direttiva si è voluto, in primo luogo, fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo documentato da diagnosi, ma non ricadente nelle previsioni della Legge n. 104 del 1992 né in quelle della Legge n. 170 del 2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni, che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, fornendo l'opportunità di utilizzare strumenti di flessibilità educativo-didattica.
  Ferma restando la possibilità di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune nell'esercizio dell'autonomia didattica, al consiglio di classe per la scuola secondaria, o al team docente per la scuola primaria compete, in coerenza con i criteri stabiliti nel piano dell'offerta formativa, la responsabilità di individuare i casi in cui attivare percorsi individualizzati, da formalizzare in un piano didattico personalizzato. Tale documento, oltre a prevedere l'eventuale adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, consente ai docenti di elaborare sia le strategie di intervento ritenute più idonee che i criteri di valutazione degli apprendimenti.
  Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, essi hanno titolo ad usufruire anche di interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana, quali i laboratori linguistici per piccoli gruppi, l'apprendimento tra pari, l'uso di supporti non verbali e di facilitatori dell'apprendimento.
  Ricordo, inoltre, che per gli alunni della scuola secondaria di I grado con cittadinanza straniera non in possesso di competenze e conoscenze linguistiche minime, esiste la possibilità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, di utilizzare le due ore della seconda lingua straniera per il potenziamento della lingua italiana.
  Risulta, pertanto, coerente con tale impostazione il regolamento sulla valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, laddove specifica che gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Ciò viene ribadito anche nelle recenti «Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri» emanate nel febbraio 2014 nelle quali si conferma, anche in riferimento alla direttiva del 27 dicembre 2012 e successivi chiarimenti, il principio pedagogico della valutazione degli stranieri come equivalente a quella degli alunni italiani. Sottolineo il valore formativo della valutazione e la necessità di attivazione di percorsi che tengano conto, per quanto possibile, della storia scolastica degli alunni di recente immigrazione e della loro pregressa esperienza in un contesto linguistico e culturale diverso, con la possibilità di adattare gli strumenti e le modalità di valutazione ma senza ridurre gli obiettivi di apprendimento.
  Per quanto attiene alle rilevazioni degli apprendimenti, realizzate annualmente dall'INVALSI, rappresento che è stata recentemente emanata una nota che mira a specificare le modalità di partecipazione e di valutazione degli esiti delle prove per tutte le categorie di alunni con BES e, quindi, anche degli alunni con cittadinanza non italiana. Ulteriori indicazioni potranno essere fornite nell'annuale ordinanza che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

lavori pubblici

adattamento scolastico

acquisizione di conoscenze

alunno

istituto di istruzione

istruzione