ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/07/2013
Stato iter:
15/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2013
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/10/2013
Resoconto DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2013

DISCUSSIONE IL 15/10/2013

SVOLTO IL 15/10/2013

CONCLUSO IL 15/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00740
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   DALL'OSSO, LOREFICE, CECCONI, BARONI, DI VITA, SILVIA GIORDANO, MANTERO, D'AMBROSIO, DIENI, COZZOLINO, LOMBARDI, TACCONI, DI BENEDETTO e MANLIO DI STEFANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la casa-famiglia, in Italia, è una struttura destinata all'accoglienza di è una «comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni» la cui finalità è l'accoglienza di minorenni, disabili, anziani, adulti in difficoltà, persone affette da AIDS e/o in generale persone con problematiche psico-sociali;
   le prime case-famiglia hanno avuto origine tra l'inizio degli anni sessanta e la fine degli anni settanta, da esperienze di condivisione diretta con persone in situazione di handicap, che al tempo le stesse erano per lo più confinate in istituti nei quali l'attenzione era posta soprattutto sulla patologia e sulla sua terapia;
   nel 1964, a Pian di Scò, in provincia di Arezzo, nacque la prima casa-famiglia dell'Opera Assistenza malati impediti (OAMI), aperta da monsignor Enrico Nardi, per potere inserire i disabili in una piccola comunità, anziché in grandi strutture e nel 1973 a Coriano, in provincia di Rimini, sotto la guida di Don Oreste Benzi, nacque la prima casa-famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII;
   le norme relative a tali strutture sono contenute nel decreto ministeriale del Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001 n. 308 emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328, che prevede, tra le altre clausole, di essere in possesso dell'autorizzazione del comune italiano sul cui territorio si sia presenti, rivolgendosi all'assessorato ai servizi sociali;
   non sono obbligate a ottenere la preventiva autorizzazione le case famiglia che ospitano fino a 6 ospiti, purché non si effettuino attività sanitarie;
   molte case-famiglia, si occupano dell'accoglienza di minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia» e si pongono in alternativa agli orfanotrofi in quanto, a differenza di questi, dovrebbero avere alcune caratteristiche da renderle somiglianti ad una famiglia;
   in una stessa struttura potrebbero essere accolte anche minori fuori famiglia o comunque con disagi e difficoltà di diverso tipo;
   il decreto ministeriale stabilisce inoltre, all'articolo 3, che per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini, degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni;
   tra i criteri organizzativi, le regioni possono stabilire anche accorpamenti tra più comunità con la conseguenza che alcune strutture hanno una presenza di oltre 100 minori ospiti –:
   quale sia il costo di ogni minore ospitato nelle case famiglia;
   se sia monitorato il nascere delle stesse case famiglia e se sia il caso di creare un albo a livello nazionale;
   se sia stata valutata l'opzione di far richiedere l'autorizzazione anche alle strutture fino a 6 ospiti, ovvero modificare il decreto ministeriale del Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001 n. 308 emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328.
(5-00740)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 15 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00740

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso – inerente alle comunità di tipo familiare ed, in particolare, a quelle che si occupano dell'accoglienza dei minori – faccio presente quanto segue.
  Il decreto ministeriale 21 maggio 2001 n. 308 regolamenta i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurne e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000.
  In particolare, per quanto riguarda le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza di minori, l'articolo 3 del suddetto decreto ministeriale stabilisce che le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti (anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale) devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
  Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni.
  Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 308/2001 è coerente con quanto stabilito dalle legge n. 328/2000. Quest'ultima, infatti, all'articolo 8, comma 3, lettera f) stabilisce che le Regioni definiscono – sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato – i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  Le stesse inoltre – ai sensi dell'articolo 11, comma 2, delle predetta legge – recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dallo Stato, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.
  Pertanto, come si evidenzia dalla predetta normativa, la materia è attualmente di competenza delle Regioni ed un eventuale intervento dello Stato risulterebbe lesivo dell'autonomia e delle attribuzioni regionali previste dal Titolo V parte II della Costituzione; sotto questo profilo anche la costituzione di Albi di comunità che accolgono minori è di competenza delle Regioni.
  Per quanto riguarda il monitoraggio delle case famiglia per minori, ricordo che il Ministero che rappresento ha promosso una indagine campionaria nazionale «Bambine e bambini temporaneamente fuori la famiglia d'origine», realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione Analisi ed Adolescenza.
  Nell'indagine si rileva che – alla data del 31 ottobre 2010 – i minori accolti temporaneamente nelle strutture residenziali erano 14.781. Negli ultimi dodici anni l'incremento del numero degli allontanamenti per quanto riguarda i collocamenti in comunità sono rimasti nel periodo pressoché pari a quelli del 1998, mentre cresce del 52 per cento il numero degli affidamenti in famiglia.
  La presenza straniera sul totale dei bambini e dei ragazzi fuori dalla propria famiglia è cresciuta considerevolmente negli anni passando da poco meno del 10 per cento (nel corso del biennio 1998-1999) al 22 per cento del 2010.
  In continuità con il precedente monitoraggio, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato – in stretto raccordo con le Regioni e Province autonome – un nuovo monitoraggio sui bambini e adolescenti fuori dalla famiglia d'origine.
  Il predetto monitoraggio ha evidenziato che al 31 dicembre 2011 – il numero dei bambini accolti nelle strutture residenziali risulta pari a 14.991, mentre quelli in affidamento familiare sono 14.397, confermando, in tal modo, la sostanziale equa distribuzione tra affidamento familiare e servizi residenziali.
  Di grande peso nel collocamento nei servizi residenziali è la presenza straniera.
  Al 31 dicembre 2011, infatti, circa un bambino su tre accolto in queste strutture è di cittadinanza straniera, incidenza che quantifica la più macroscopica trasformazione che l'operatività dei servizi ha dovuto affrontare nell'ultimo decennio, soprattutto in quelle regioni in cui si registrano valori massimi di tale incidenza: Marche (48 per cento), Toscana (41 per cento) e Lombardia (36 per cento).
  Infine, per quanto riguarda i costi dell'accoglienza, l'indagine del 2010 ha rilevato che la retta giornaliera per le comunità può essere unica (52 per cento) o differenziata (48 per cento) sulla base delle caratteristiche del servizio offerto e del minore accolto, secondo criteri previsti dalla regolamentazione comunale.
  Nel primo caso la media giornaliera nazionale si attesta intorno ai 79 euro, mentre nel caso di rette differenziate la forbice si attesta mediamente tra 71 euro e 99 euro.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0328

EUROVOC :

politica familiare

disabile

minore eta' civile