ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00738

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00738
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   PRATAVIERA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione europea che in Paesi extra comunitari;
   l'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dispone che la circolazione dei veicoli stranieri che abbiano adempiuto alle formalità doganali è ammessa per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine e che, oltrepassato tale termine, i veicoli devono essere immatricolati in Italia e muniti di carta di circolazione e targa italiane;
   il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporta, ai sensi del medesimo articolo 132, l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale e una sanzione amministrativa col pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335;
   i veicoli immatricolati in stati extracomunitari ed introdotti in Italia dai titolari che hanno la residenza fuori dallo Stato italiano possono circolare sotto un particolare regime doganale definito «temporanea importazione» che limita il periodo di permanenza dei predetti veicoli fino ad un massimo di un anno;
   presupposto per accertare il superamento del limite concesso alla permanenza del veicolo nel nostro Paese è l'esatta individuazione del giorno e della frontiera di ingresso;
   una persona che abbia la residenza in Italia e che acquisti un automobile all'estero, se la trasferisce in Italia attraversando la linea doganale senza provvedere al pagamento dei cosiddetti diritti di confine (il 10 per cento del valore dell'autovettura e l'Iva) spettanti allo Stato italiano compie il reato di contrabbando;
   il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 295-bis prevede che la violazione dei diritti di confine per un importo non superiore ai 4.000 euro sia considerato un «illecito amministrativo», punibile con una sanzione amministrativa (da due a dieci volte l'ammontare dei diritti) e per un importo superiore ai 4.000 euro si proceda a livello penale. In entrambe i casi è prevista comunque la sanzione accessoria della confisca del mezzo –:
   con quale frequenza e con quale esito sono stati effettuati nell'ultimo anno controlli sulle auto con targhe straniere circolanti sulle strade nazionali e in quanti casi siano stati riscontrati reati di evasione fiscale e contrabbando, illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale nonché la mancata o irregolare assicurazione obbligatoria di veicoli. (5-00738)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

veicolo

automobile

certificato di circolazione

migrante

assicurazione obbligatoria

circolazione stradale

cittadino straniero

documenti del veicolo

dogana