ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00734

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2013
Stato iter:
01/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2013
Resoconto LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 01/08/2013
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2013

SVOLTO IL 01/08/2013

CONCLUSO IL 01/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00734
presentato da
LENZI Donata
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   LENZI e LA MARCA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   ogni anno migliaia di cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non vige una convenzione bilaterale in materia di assistenza sanitaria o vige una convenzione parziale, rientrano in Italia per periodi di tempo che variano da alcune settimane ad alcuni mesi, e a volte sono costretti a ricorrere alle cure mediche urgenti nel nostro Paese;
   i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia – o è in vigore una convenzione parziale – perdono il diritto all'assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e all'estero; l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all'assistenza sanitaria in Italia;
   tuttavia ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale Sanità/Tesoro del 1o febbraio 1996, è prevista l'erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia limitatamente alle prestazioni ospedaliere urgenti (pronto soccorso) per un periodo massimo di 90 giorni per i cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente in Italia, a patto che siano titolari di pensione italiana o che abbiano lo status di emigrato; per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal consolato competente che attesta lo stato di emigrato, in mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie;
   tuttavia dall'assistenza gratuita per cure urgenti ospedaliere sono esclusi i cittadini italiani nati all'estero i quali se dovessero ricorrere a tali cure durante il loro soggiorno in Italia sarebbero tenuti al rimborso delle cure erogate; tale esclusione – sebbene non prevista esplicitamente nel Decreto 1o febbraio 1996 – è indicata nel sito del Ministero della Sanità, alla voce «Cittadini italiani residenti all'estero» dove lo stato di emigrato è definito come quello di «coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia»;
   è evidente l'incongruenza della normativa che garantisce le cure ospedaliere urgenti gratuite esclusivamente a cittadini italiani pensionati residenti all'estero che rientrano temporaneamente in Italia e inoltre a tutti coloro nati in Italia che sono emigrati all'estero e che ottengono l'attestato di «soggetto emigrato» dal consolato di riferimento, mentre le stesse cure sono invece corrisposte a pagamento, spesso molto oneroso, per tutti i cittadini italiani nati all'estero, ancorché, paradossalmente, figli di cittadini ai quali viene erogata l'assistenza gratuita –:
   quanti siano annualmente i cittadini italiani che risiedono all'estero, in Paesi non convenzionati con l'Italia e che rientrando per soggiorni temporanei nel nostro Paese ma, solo per il fatto di essere nati all'estero e di non essere titolari di pensione italiana o di non vedersi riconosciuta la qualifica di «emigrato» da parte del consolato di riferimento, sono costretti a pagare le cure urgenti ospedaliere, spesso molto onerose, nel caso in cui siano sprovvisti di assicurazione pubblica o privata nonché quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere per eliminare tale iniqua disparità di trattamento visto che la Costituzione italiana non solo prevede l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ma la tutela della salute quale diritto fondamentale. (5-00734)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00734

  Riguardo all'assistenza sanitaria in Italia a favore dei cittadini italiani residenti in Paesi non convenzionali, è necessario, per quanto concerne gli italiani residenti all'estero, distinguere le due distinte fattispecie, che sono diversamente disciplinate, per quanto concerne l'erogazione dell'assistenza sanitaria, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, durante i temporanei rientri in Italia:
   1) lavoratori italiani distaccati all'estero, iscritti all'Anagrafe di cui alla legge n. 470 del 1988, ma assicurati ai sensi della legge n. 398 del 1987 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980: sono i lavoratori italiani all'estero con contratto di diritto italiano;
   2) cittadini italiani residenti all'estero, che non rientrano nell'ambito della categoria di cui al precedente punto.

  Nel primo caso, allorquando i lavoratori, ed i rispettivi familiari, rientrino temporaneamente nel territorio nazionale, spetta alla ASL di ultima appartenenza in Italia, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, il compito di assicurare agli stessi, quali soggetti assicurati obbligatoriamente al SSN, l'erogazione dell'assistenza sanitaria necessaria.
  Diversa è la fattispecie dei residenti all'estero di cui al punto 2: per l'assistenza sanitaria di tali cittadini residenti all'estero durante un temporaneo soggiorno in Italia, la normativa di applicazione è il decreto Sanità-Tesoro del 1o febbraio 1996, che, all'articolo 2, limita però esclusivamente ai cittadini italiani titolari di pensione italiana o a coloro che abbiano lo status di emigrato, certificato dal competente Ufficio Consolare italiano, l'erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del SSN.
  Detta assistenza sanitaria è limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare, qualora gli stessi soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le prestazioni sanitarie.
  Fatte queste considerazioni necessarie, in quanto riassumono l'attuale quadro normativo vigente, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti e tutta la Commissione che, in merito all'estensione soggettiva dell'assistenza sanitaria rispetto al vigente quadro normativo, il Ministero della salute, insieme con le altre Istituzioni coinvolte, ha già avviato approfondite riflessioni per attuare una rivisitazione della ormai datata normativa sull'assistenza agli italiani residenti all'estero, con l'auspicio che dette iniziative possano risolvere le problematiche poste all'attenzione degli Onorevoli.
  Ciò anche in considerazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che all'articolo 1, commi 82-87, ha previsto una diversa imputazione economica dei debiti e dei crediti derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. In particolare la citata norma ha trasferito alle regioni e alle province autonome, dal 1o gennaio 2013, le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta.
  Da ultimo e sempre rimanendo nell'ambito della tematica in esame, ricordo che l'articolo 19, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN, prevede per gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano.
  Concludo osservando che i dati con il livello di dettaglio richiesti dagli Onorevoli interroganti non sono in possesso di questo Ministero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto alla salute

migrante

cittadino della Comunita'

protezione del consumatore

consolato

assicurazione pubblica

aiuto sanitario

pronto soccorso

rimborso