ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00728

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BLAŽINA TAMARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00728
presentato da
BLAZINA Tamara
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   BLAZINA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, e che questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza «essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (sentenza n. 15 del 1996; confronta pure le sentenze n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988);
   la legge n. 82 del 15 dicembre 1999, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, afferma che la Repubblica, pur riconoscendo nell'italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
   l'articolo 4, comma 1, della legge dispone che, nel territorio in cui sia presente una minoranza linguistica riconosciuta, nelle scuole dell'infanzia l'educazione linguistica preveda, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative, mentre nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua di minoranza quale strumento di insegnamento. Inoltre, «il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta» (articolo 5);
   al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la gestione del piano dei finanziamenti relativi alla tutela ed alla valorizzazione delle lingue di minoranza. Ogni anno, fino all'anno scolastico 2010/2011, prima dell'inizio delle attività scolastiche, con apposita circolare venivano resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche e le modalità per attuarne il monitoraggio;
   per quanto concerne l'organizzazione scolastica, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dispone che, per acquisire l'autonomia, gli istituti comprensivi devono essere costituiti da almeno 1.000 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, intendendosi per specialità linguistica quelle istituzioni nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera, come disposto dall'articolo 14, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 recante «Revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
   la relazione tecnica che accompagna quest'ultima legge, motiva tale interpretazione con la circostanza che alcune regioni estendono il significato di «specificità linguistica» anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge n. 482 del 1999, tra cui il friulano, l'occitano e il sardo;
   il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una direttiva all'ufficio scolastico regionale per la Calabria in data 20 giugno 2013, precisa che per dare corretta applicazione alla norma le minoranze di lingua straniera «devono essere intese nell'accezione più restrittiva possibile nel senso che le due lingue parlate siano parificate sul piano amministrativo e dell'uso quotidiano, e che siano attivamente parlate da una significativa fascia della popolazione»;
   tale direttiva crea una disparità di trattamento fra le minoranze linguistiche tutelate in Italia dalla legge n. 482 del 1999 che, pur non essendo state riconosciute da trattati internazionali per la reciproca tutela di comunità confinanti (minoranze di lingua francese, tedesca, slovena), sono storicamente radicate sul territorio italiano e tutelate dal diritto internazionale (la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302) e nazionale (legge n. 482 del 1999) nonché da diverse sentenze della Corte Costituzionale (sentenze n. 159 del 2009; n. 170 del 2010; n. 88 del 2011);
   il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interpretando la legge in modo eccessivamente restrittivo, non ha attivato alcuno strumento a favore della tutela delle lingue minoritarie, anzi, ha emesso un comunicato del 28 settembre 2012 in cui avvisa che per motivi organizzativi, anche correlati alla legge n. 135 del 7 agosto 2012, la prevista pubblicazione del bando per la preiscrizione al Master di II livello/Corso di aggiornamento «Insegnamento delle lingue di minoranza» è rinviata a data da destinarsi;
   il gruppo di lavoro per le minoranze linguistiche presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituito nel 2001 in attuazione degli articoli 4 e 5 della sunnominata legge n. 482 del 1999, non è stato più convocato; sono state altresì interrotte le attività formative già avviate e non è stata emanata la circolare in cui vengono resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali approvati;
   la risoluzione CM/ResCMN(2012)10 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, relativa all'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte dello Stato italiano, segnala i progressi e i punti critici riscontrati nell'applicazione della Convenzione nella tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;
   il predetto Comitato segnala con preoccupazione che, tra le altre cose, «gli sforzi per sviluppare e rafforzare l'insegnamento delle/nelle lingua minoritarie sono ostacolati dalla riduzione delle risorse e da investimenti insufficienti da parte delle autorità» e che «i sostanziosi tagli operati e i ritardi nel trasferimento dei fondi hanno causato problemi e ritardi nel rafforzamento delle garanzie legali relative all'uso pubblico delle lingue minoritarie, all'insegnamento di/in tali lingue, ai mezzi di comunicazione in lingua minoritaria e allo sviluppo culturale delle comunità di minoranza» e chiede che «il sistema di finanziamento e le procedure per la distribuzione delle risorse stanziate venga rafforzato e reso più stabile» –:
   se ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 482 del 1999, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propri decreti, intenda indicare i criteri generali per l'attuazione delle misure relative all'insegnamento/apprendimento delle lingue minoritarie, in attuazione dell'articolo 4 della legge nonché continuare a promuovere e realizzare progetti e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta;
   se sia possibile reintegrare gli originari stanziamenti di bilancio;
   se sarà mantenuta la regola che fissa come base di calcolo per le istituzioni scolastiche autonome il numero minimo di 400 alunni in ragione dell'appartenenza delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione. (5-00728)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

lingua minoritaria

protezione delle minoranze

gruppo linguistico

minoranza nazionale

insegnamento delle lingue

piano di finanziamento

politica culturale

sistema di finanziamento