ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2013
Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 03/10/2013
Resoconto GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2013

DISCUSSIONE IL 03/10/2013

SVOLTO IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00726
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   GAGNARLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, CECCONI, DI VITA, BARONI, DALL'OSSO, GRILLO, LOREFICE, SILVIA GIORDANO e MANTERO. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la Mev, malattia emorragica virale, è una malattia endemica, a carattere infettivo e diffusivo, a denuncia obbligatoria secondo il sistema comunitario di notifica, ad elevata resistenza ambientale che colpisce i conigli e provoca mortalità e morbilità negli allevamenti zootecnici;
   in Francia dal 2010, studi scientifici dimostrano la scoperta di una nuova forma di malattia, in particolare casi di VHD dovuti a un virus variante di cui sono stati descritti gli aspetti clinici, lesionali e istologici;
   gli autori degli studi avevano individuato già allora sessanta casi clinici per i quali il virus variante è stato messo in evidenza su conigli nel nord della Francia; il numero di allevamenti infetti nel frattempo è aumentato in maniera considerevole, senza che la Francia appaia aver osservato gli obblighi previsti dai regolamenti sanitari internazionali;
   la nuova forma della malattia non è fondamentalmente molto differente dalla sua forma classica, colpisce conigli più giovani e non risponde bene ai vaccini sinora disponibili;
   le caratteristiche epidemiologiche della malattia, e gli scambi commerciali attualmente in atto tra Italia e Francia, per i quali è dato l'ingresso nel nostro Paese di conigli vivi e macellati, pongono l'Italia, che è il secondo produttore mondiale di carni cunicole, in una condizione di particolare rischio e vulnerabilità nei confronti di questa patologia;
   la trasmissione della malattia potrebbe avvenire anche attraverso conigli macellati; il virus infatti resiste alle basse temperature e pertanto la presenza di virus su conigli importati refrigerati rappresenterebbe un serio rischio per la salute degli allevamenti italiani;
   il virus VHD pur se non costituisce alcun rischio per la salute umana, è una malattia a denuncia obbligatoria ai sensi della normativa nazionale e internazionale;
   il regolamento di polizia veterinaria vigente in Italia, decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, aggiornato alle disposizioni comunitarie il 15 marzo 2007, prevede, ai sensi dell'articolo 4, l'obbligo per i proprietari o detentori di: (i) isolare gli animali ammalati; (ii) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; (iii) non spostare animali, prodotti animali o materiali potenziali veicoli di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario ufficiale;
   nell'ambito degli obblighi internazionali sottoscritti, lo Stato italiano attraverso il dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, fornisce regolarmente, secondo specifiche definite, una serie di dati ed informazioni sia alla Commissione europea che all'Organizzazione mondiale per la sanità animale, Office international des epizooties (OIE), riguardanti il rilievo e la diffusione di malattie animali, nonché le attività poste in atto per la loro sorveglianza e controllo;
   la Commissione europea con la decisione 2008/739/CE ha stabilito che è necessario allineare il sistema comunitario di notifica delle malattie degli animali al sistema informativo dell'OIE, raccogliendo informazioni epidemiologiche e progettando anche insiemi di dati, banche dati e protocolli per lo scambio di dati;
   la malattia emorragica virale, essendo inclusa nella direttiva 82/894/CE e successive modificazioni, rientra tra le malattie previste dal sistema di notifica alla Commissione europea e all’Office international des epizooties (OIE); la direttiva stabilisce i criteri di notifica e un preciso elenco di informazioni tra cui: Paese d'origine, regione e ubicazione geografica dell'azienda, nome della malattia e, se del caso, tipo di virus, numero di serie del focolaio, tipo del focolaio, data del sospetto di malattia, data di conferma, data presunta della prima infezione in azienda, origine della malattia, misure adottate per la lotta contro la malattia, numero di animali suscettibili nell'azienda;
   a livello internazionale, i sistemi di raccolta e diffusione delle informazioni sui focolai di malattie animali sono uno strumento prezioso per la prevenzione della diffusione di tali infezioni attraverso il commercio internazionale degli animali e dei prodotti da essi derivati;
   si pone l'ipotesi concreta che dosi massicce di vaccino inefficace verrebbero utilizzate non solo sui riproduttori, ma anche sui cuccioli di coniglio e sull'ingrasso per mascherare la presenza del virus durante i controlli sanitari; un espediente che non è stato ancora sufficientemente analizzato e mediante il quale può aumentare la resistenza del virus;
   la trasmissione del virus, infatti, da qualche di tempo si è diffusa anche in Italia, dove ci sono già oltre venti focolai, ragion per cui le vendite di vaccino sono molto cresciute; d'altra parte non c’è disponibilità di prodotto sufficiente sul mercato;
   un Paese infatti può applicare misure restrittive della libera importazione di animali e prodotti di origine animale solo per proteggere la salute dei propri abitanti e delle proprie popolazioni animali anche in considerazione del principio di precauzione;
   il Ministero della sanità, già in occasione di una precedente ordinanza del 1o dicembre 1988, aveva ordinato il divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia emorragica dei conigli –:
   se intenda attuare, nell'ambito delle proprie competenze, un richiamo urgente presso le istituzioni europee del principio di precauzione che permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute animale;
   se intenda adottare urgentemente misure di polizia veterinaria per impedire l'ulteriore diffusione della malattia emorragica dei conigli nel territorio nazionale, anche attraverso il divieto d'importazione di carni di coniglio macellate;
   quali iniziative intenda attuare al fine di verificare se da parte degli altri partner europei vi sia stato il rispetto delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste per gli scambi e le importazioni nella Comunità, nonché del sistema di notifica all’Office international des epizooties (OIE);
   se intenda avviare, a tutela del prodotto nazionale e della salute pubblica, la messa a punto di test obbligatori sulla carne presso i macelli, i grossisti importatori, i laboratori di sezionamento e i punti vendita, per verificare l'eventuale presenza del virus Mev sulla carne, mediante le tecniche di immunofluorescenza o di analisi del Dna/Rna;
   quali iniziative intenda adottare al fine di stimolare la ricerca scientifica verso la messa a punto di nuovi vaccini per prevenire la diffusione del virus in Italia anche mediante procedure urgenti di autorizzazione;
   se intenda, infine, rendere obbligatorio un programma di vaccinazione per gli allevatori italiani, fornendo il relativo vaccino attraverso il Servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie regionali. (5-00726)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00726

  L'obbligo di notifica per la malattia emorragica virale del coniglio è già previsto in ambito nazionale dal regolamento di polizia veterinaria.
  In ambito europeo invece non è previsto alcun obbligo di notifica, in quanto detta malattia non risulta inclusa nella lista di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE (per le quali è necessaria la notifica in Unione Europea).
  Quanto al commercio intracomunitario di conigli e carni di coniglio, dopo l'abolizione nel 1993 delle frontiere interne della Comunità, i controlli sanitari su animali e alimenti di origine animale devono essere effettuati prioritariamente nel Paese di origine dell'Unione Europea.
  Nel Paese di destinazione possono essere effettuati controlli «a sondaggio in maniera non discriminatoria», sulle partite di animali vivi e prodotti di origine animale spedite da altri Stati membri, al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria.
  Le problematiche sanitarie relative alla malattia emorragica virale del coniglio in Francia, citate nell'interrogazione, non sono state, ad oggi, oggetto di misure restrittive da parte della Commissione europea: pertanto, in un mercato aperto come quello dell'Unione Europea, eventuali disposizioni unilaterali dell'Italia potrebbero avere, come unico effetto, la deviazione dei flussi commerciali, senza incidere in maniera efficace ed adeguata.
  A seguito di segnalazioni apparse su organi di stampa scientifica internazionali, inerenti alla comparsa nel 2010 di una nuova variante del virus dei conigli in Francia, il Ministero della salute ha comunque prontamente informato le Associazioni di categoria nonché tutti gli interessati ed ha sollecitato i Servizi veterinari locali ad intensificare le misure di sorveglianza sugli allevamenti cunicoli, consigliando l'adozione di appropriate misure igienico-sanitarie e di biosicurezza.
  Contemporaneamente è stato demandato al Centro di referenza nazionale per le malattie virali dei conigli (istituito presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna), di approfondire gli aspetti tecnicoscientifici per la diagnosi e prevenzione della malattia, attraverso la redazione di un Manuale operativo in caso di malattia emorragica virale, il quale attualmente è in fase di ultimazione e sarà presto disponibile per tutti gli operatori del settore.
  In merito all'impiego di dosi di vaccini, all'indisponibilità di tali prodotti nel mercato legata ad un'elevata richiesta, ed alle iniziative adottate dal Ministero della salute in funzione preventiva, si segnala che, ad oggi sono presenti nel mercato n. 5 tipi di vaccini per la profilassi della malattia emorragica virale e, relativamente ai dati di produzione, si rileva che dal 2011 ad oggi c’è stata una temporanea indisponibilità in commercio solo di alcuni dei suddetti vaccini.
  Attualmente non sono stati rilevati problemi di approvvigionamento.
  Inoltre, dal 2010 al 2013 non sono pervenute al Ministero della salute segnalazioni di farmacovigilanza provenienti dal territorio nazionale, in merito alla diminuzione di efficacia dei vaccini utilizzati nei confronti della patologia.
  Si rammenta che, qualora il veterinario lo ritenga opportuno per documentati motivi epidemiologici, ai sensi della normativa vigente che disciplina la fabbricazione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini, è consentito produrre presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali, previa autorizzazione del Ministero della salute, medicinali immunologici preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da soggetti colpiti dalla forma infettiva dominante in un determinato allevamento o in quelli limitrofi ed impiegato per trattare gli animali presenti.
  Nel caso di condizioni tali da ritenere la malattia emorragica virale del coniglio una epizoozia grave, il Ministero della salute, in assenza di medicinali appropriati e dopo aver informato la Commissione europea delle condizioni d'impiego, può autorizzare temporaneamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica privi di autorizzazione all'immissione in commercio.
  Per quanto concerne le iniziative intraprese da questo Ministero al fine di incentivare le attività di biosicurezza negli allevamenti cunicoli e fuso di medicinali immunizzanti, si segnalano le pubblicazioni di opuscoli, le linee guida «Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia» ed i corsi di formazione sul territorio, nonché la revisione dei manuali delle buone pratiche predisposti dalle Associazioni di settore in ambito zootecnico.
  Peraltro, sebbene sia le acquisizioni scientifiche sia i riscontri epidemiologici provenienti dal territorio abbiano fornito risultati confortanti, il Ministero della salute intende mantenere costante l'attenzione sulla problematica in questione, individuando gli strumenti ritenuti più idonei a limitare la diffusione della malattia all'interno del nostro Paese e si riserva di intervenire presso le competenti sedi comunitarie, al fine di sollecitare un intervento di verifica e valutazione da parte degli organismi U.E. preposti.
  Per quanto riguarda eventuali misure di controllo aggiuntive sulle carni, l'Italia si atterrà a quanto verrà disposto in merito dalla Commissione U.E.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Francia

malattia

prodotto agricolo

politica sanitaria

benessere degli animali

coniglio

mercato comunitario

ispezione veterinaria