ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 56 del 19/07/2013
Abbinamenti
Atto 5/00481 abbinato in data 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO GIANCARLO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PILOZZI NAZZARENO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 19/07/2013
Stato iter:
08/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/08/2013
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 08/08/2013
Resoconto GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/07/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/08/2013

DISCUSSIONE IL 08/08/2013

SVOLTO IL 08/08/2013

CONCLUSO IL 08/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00683
presentato da
GIORDANO Giancarlo
testo presentato
Venerdì 19 luglio 2013
modificato
Lunedì 22 luglio 2013, seduta n. 57

   GIANCARLO GIORDANO, PILOZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
il nostro Paese ha sperimentato per primo in Europa la cultura dell'integrazione attraverso l'abolizione delle classi differenziali, il riconoscimento del diritto all'istruzione e alla formazione per gli studenti disabili grazie ad una serie di interventi normativi di indubbia rilevanza come la legge 118 del 1971, la legge 517 del 1997, la legge 104 del 1992 e non ultima la 170 del 2010 in direzione di un passaggio di paradigma dall'integrazione all'inclusione;
la legge 53 del 2004 introduce, accanto al concetto di individualizzazione, il concetto di «intervento educativo personalizzato»;
la direttiva ministeriale «Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» del 12 dicembre 2012:
a) prevede di adottare il modello diagnostico ICF consentendo di includere, attraverso la denominazione di bisogni educativi speciali dell'alunno, nell'area dello svantaggio scolastica, una più ampia serie di condizioni prive di tutela legislativa. Oltre la disabilità (legge 104 del 1992) e i disturbi evolutivi specifici (legge 170 del 2010) sono menzionati infatti anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, gli alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, del funzionamento cognitivo limite, e dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
b) individua quale strategia di intervento l'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate;
la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013:
a) attribuisce ai docenti, la responsabilità di: indicare in quali altri casi (oltre quelli stabiliti dalle leggi 104 del 1992 e 470 del 2010) sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative anche attraverso la redazione di un PDP deliberato dal Consiglio di classe, o team docenti, firmato dal dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia. Inoltre, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte.
b) introduce nell'organizzazione scolastica il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) che affiancherebbe il GLHI con il compito di:
1. rilevazione dei BES presenti nella scuola;
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b, della legge 296 del 2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'articolo 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno);
c) introduce nel piano dell'offerta formativa il piano annuale dell'inclusività che avrebbe dovuto essere:
1. discusso e deliberato in collegio dei docenti a giugno e inviato ai competenti uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza;
2. adattato dal GLI a settembre in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola secondo – la previsione dell'articolo 50 della legge 35 del 2012 e sulla cui base il Dirigente scolastico, sempre a settembre, avrebbe dovuto procedere all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini «funzionali»;
la nota ministeriale del 27 giugno 2013 specifica che scopo del PAI è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF essendo uno strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo e che l'anno scolastico 2013/14 sarà utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative ma il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno;
la storia della scuola in Italia è anche la storia di una cultura educativa costantemente tesa ad includere, fondata su interventi legislativi sostanziali, difficilmente si comprende la scelta del precedente Ministro di attribuire a strumenti, quali una direttiva ed una circolare ministeriale, piuttosto che ad un più robusto e cogente impianto normativo, temi quali quello dell'implementazione di un sistema di inclusività maggiormente esteso e dunque ulteriore garanzia di equità del sistema di istruzione e formazione;
dalla direttiva 27 dicembre 2012 e dalla circolare ministeriale n. 8 del 2013 non si evince con chiarezza quali siano gli strumenti di rilevazione, con indicatori e descrittori che dovrebbero essere omogenei su territorio nazionale, soprattutto in relazione a quelle tipologie di BES non tutelate dalle leggi vigenti e quindi di più complessa individuazione;
l'indeterminatezza di alcune tipologie di BES come anche la loro incerta attribuzione alle fattispecie normate dalla legge 104 del 1992 ha alimentato il timore di una riduzione degli organici di sostegno;
a questa indeterminatezza di strumenti di rilevazione corrisponde anche una certa vaghezza nell'individuazione delle risorse che dovrebbero realizzare l'implementazione del sistema di inclusività dei BES, in numero ed in tipologia, poiché non appare sufficientemente esplicitato se sarà assegnato ai soli docenti di sostegno o anche a risorse aggiuntive di docenti non di sostegno il compito di supportare, insieme ai docenti curriculari, gli alunni con BES;
l'organico funzionale, richiamato dalla citazione della legge 35 del 2012, è un progetto organizzativo a venire e che quindi, ogni ulteriore risorsa che fosse pervenuta alle scuole a settembre 2013, non sarebbe andata oltre il mero organico di fatto e dunque oltre il mero adeguamento a situazioni nuove pervenute comunque nel rispetto dei vincoli del rapporto docente/alunni stabilito dalla circolare sugli organici per l'anno scolastico 2013/14;
tutto ciò ha generato disorientamento nel corpo degli operatori scolastici tutti soprattutto perché una reale cultura dell'inclusività richiederebbe come premessa necessaria la revisione decisa delle scelte di riduzione degli organici e del tempo scuola operate a partire dall'articolo 64 della legge 133 del 2008 e dalle riforme conseguenti –:
se il Ministro condivida e ritenga concluso l’iter normativo del sistema di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la direttiva 27 dicembre 2012 e la circolare ministeriale n. 8 del 2013 o se invece riterrà necessario, in accompagnamento alla sperimentazione, di cui alla nota ministeriale del 27 giugno 2013, assumere iniziative per irrobustire legislativamente questo intervento a sostegno della implementazione di un sistema di inclusione che possa porre le scuole del nostro Paese nelle condizioni di dare reale risposta a bisogni così differenziati, in realtà territoriali anche molto eterogenee;
quali interventi saranno realizzati per garantire omogeneità di formazione del personale nella sua interezza, di coinvolgimento di tutti gli ordini di scuola (inclusa la scuola dell'infanzia, che non appare menzionata), di dispositivi di rilevazione degli alunni con BES, soprattutto per quelle condizioni non tutelate finora da alcun intervento normativo;
quali risorse intenderà riservare all'ampliamento dell'organico, non solo del sostegno, alla conseguente realizzazione dell'organico funzionale, alla estensione del tempo scuola e a finanziamenti aggiuntivi a supporto specifico dell'inclusività. (5-00683)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00683

  1. Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00481 e n. 5-00683, entrambe vertenti sul tema dell'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali.
  Si ricorda brevemente che il nostro ordinamento normativo ha visto il passaggio dal concetto di «integrazione» a quello di «inclusione», laddove l'integrazione comporta la tutela del diritto a essere inseriti a pieno titolo in un contesto, quello scolastico appunto, mentre l'inclusione comporta la tutela del diritto a che tale contesto consenta il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, abilità e potenzialità. Da tale contesto scaturisce il principio della personalizzazione dell'apprendimento, già enunciato nella legge n. 53 del 2003, finalizzata ad aiutare l'alunno ad imparare secondo il proprio personale stile di apprendimento.
  La direttiva del 27 dicembre 2012, recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà – espande ai BES i principi contenuti nelle leggi n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e n. 170 del 2010 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico); senza intaccare in alcun modo la quantità e la qualità delle specifiche provvidenze destinate agli alunni con disabilità certificate. Questa estensione è finalizzata a garantire il diritto al successo formativo di ciascun alunno, in conformità agli articoli 3 e 34 della Costituzione.
  La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 detta indicazioni operative per la realizzazione di quanto disposto nella direttiva.

  2. Ciò posto, con riferimento alle questioni rappresentate dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda la considerazione che i ritardi da parte delle ASL nell'aggiornamento delle certificazioni rischierebbero di tradursi in un aumento degli alunni per classe, si ricorda che la formazione delle classi e la determinazione degli organici sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e, per quanto riguarda specificamente il sostegno, la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno attivabili in organico di fatto a livello nazionale.
  Per lo stesso motivo, non si ravvisa la necessità di prevedere una proroga per l'adeguamento e l'aggiornamento delle certificazioni riguardo all'handicap.
  In merito al modello ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, si precisa che il Ministero già dal 2010 ha avuto cura di diffonderlo presso le scuole, tuttavia non quale modello diagnostico, bensì quale approccio focalizzato sul ruolo determinante dell'ambiente scolastico, rivolto all'analisi dei fattori contestuali, ai facilitatori e alle barriere che determinano i risultati scolastici degli alunni con disabilità e oggi, alla luce della direttiva, di tutti gli alunni con BES.
  Si rammenta inoltre che l'alunno con disabilità è preso in carico da parte dell'intero consiglio di classe, con la collaborazione del docente specializzato, secondo le leggi n. 517 del 1977 e n. 104 del 1992.

  3. In ordine alla formazione del personale il Ministero, a livello di amministrazione sia centrale che periferica, sta attuando un percorso di accompagnamento, teso a promuovere specifiche azioni di formazione, informazione e supporto per aiutare le istituzioni scolastiche.
  Per corrispondere alle esigenze formative e alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze di docenti e dirigenti, è stato sottoscritto un accordo quadro con le università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione, mediante il quale sono stati attivati complessivamente 70 master di I livello sui DSA (35 nella prima edizione e 35 nella seconda, in via di svolgimento nel corrente anno accademico) cui vanno ad aggiungersi 40 master di I livello su disabilità specifiche, tra le quali la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e il ritardo mentale, che rientrano proprio tra le problematiche relative ai BES. Grazie a detto accordo, l'offerta formativa è omogenea su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda dislocazione e accessibilità dei corsi.
  Complessivamente, la platea dei docenti formati o in formazione su tali tematiche raggiunge quasi le 11.000 unità. A questi vanno ad aggiungersi i docenti formati attraverso gli interventi organizzati dagli uffici scolastici regionali, le cui attività sono in fase di rilevazione.
  Con la circolare n. 8 del 6 marzo scorso, si è previsto il potenziamento della rete dei centri territoriali di supporto (CTS) ai quali si affiancheranno i centri per l'inclusione (CTI), già presenti in alcune regioni. I CTS e i CTI daranno concreto supporto alle scuole in termini operativi, organizzando, tra l'altro, azioni di formazione.
  Infine, in autunno, sarà disponibile una piattaforma di formazione gratuita on line rivolta a tutto il personale della scuola. La piattaforma si articolerà in quattro sezioni: la prima destinata agli insegnanti per lo scambio di esperienze; la seconda alla raccolta di buone pratiche delle scuole; la terza che raccoglie le azioni di formazione promosse dagli uffici scolastici regionali; la quarta dedicata alle università (35 in tutta Italia) dove saranno pubblicate video lezioni dei maggiori esperti, italiani e non solo, materiale didattico e attività di ricerca.

  4. Per gli aspetti concernenti l'organico, si precisa che attualmente la materia è regolata dall'articolo 19, comma 7, della legge n. 111 del 2011, che prevede il non superamento delle dotazioni fissate per l'anno scolastico 2011/2012.
  Come è noto, il provvedimento di determinazione delle dotazioni organiche viene adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le evidenti ripercussioni sulla finanza pubblica. Nell'ambito delle interlocuzioni con il detto dicastero si cercherà di ottenere un ampliamento del numero dei posti da ripartire.
  Quanto ai posti di sostegno, come già detto antecedentemente, nessun limite è fissato preventivamente. Al fine di assicurare la continuità didattica per gli alunni particolarmente bisognosi di tutela, è allo studio una disposizione di legge che stabilizzi in ruolo altri 27.000 docenti, portando il totale dagli attuali 63.000 a 90.000 posti in organico di diritto, ai quali si sommano le eventuali ulteriori deroghe secondo le necessità segnalate.
  Il totale dei docenti di sostegno in servizio nel corrente anno scolastico 2012/2013 ammonta a 101.301.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

soppressione di posti di lavoro

organizzazione scolastica

insegnante

formazione professionale

alunno

amministrazione scolastica

diritto all'istruzione

istruzione